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Document 62009CA0210

    Causa C-210/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 20 maggio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour administrative d’appel de Nantes — Francia) — Scott SA, Kimberly Clark SAS, già Kimberly Clark SNC/Ville d’Orléans [Aiuto di Stato — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Art. 14, n. 3 — Recupero dell’aiuto — Principio di effettività — Avvisi di liquidazione inficiati da un vizio di forma — Annullamento]

    GU C 179 del 3.7.2010, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.7.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 179/13


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 20 maggio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour administrative d’appel de Nantes — Francia) — Scott SA, Kimberly Clark SAS, già Kimberly Clark SNC/Ville d’Orléans

    (Causa C-210/09) (1)

    (Aiuto di Stato - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Art. 14, n. 3 - Recupero dell’aiuto - Principio di effettività - Avvisi di liquidazione inficiati da un vizio di forma - Annullamento)

    (2010/C 179/21)

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Cour administrative d’appel de Nantes

    Parti

    Ricorrenti: Scott SA, Kimberly Clark SAS, già Kimberly Clark SNC

    Convenuta: Ville d’Orléans

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour administrative d’appel de Nantes — Interpretazione dell’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1) — Aiuti concessi dalle autorità francesi in favore della Scott SA e della Kimberly Clark — Obbligo di recuperare immediatamente gli aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune — Conseguenze, su tale obbligo, di un eventuale annullamento, per vizi di forma, dei titoli emessi dalle autorità nazionali per il recupero di questi aiuti

    Dispositivo

    L’art. 14, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88] del trattato CE, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta, in una situazione in cui gli importi corrispondenti all’aiuto in questione siano già stati recuperati, all’annullamento per vizio di forma, da parte del giudice nazionale, degli avvisi di liquidazione emessi al fine di recuperare l’aiuto di Stato illegittimo, qualora l’ordinamento nazionale garantisca la possibilità di sanare tale vizio di forma. Al contrario, tale disposizione osta a che tali importi siano nuovamente versati, anche provvisoriamente, al beneficiario di tale aiuto.


    (1)  GU C 205 del 29.8.2009


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