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Document 62010TN0163
Case T-163/10: Action brought on 7 April 2010 — Entegris v OHIM — Optimize Technologies (OPTIMIZE TECHNOLOGIES)
Causa T-163/10: Ricorso proposto il 7 aprile 2010 — Entegris/UAMI — Optimize Technologies (OPTIMIZE TECHNOLOGIES)
Causa T-163/10: Ricorso proposto il 7 aprile 2010 — Entegris/UAMI — Optimize Technologies (OPTIMIZE TECHNOLOGIES)
GU C 161 del 19.6.2010, p. 46–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 161/46 |
Ricorso proposto il 7 aprile 2010 — Entegris/UAMI — Optimize Technologies (OPTIMIZE TECHNOLOGIES)
(Causa T-163/10)
(2010/C 161/73)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Entegris, Inc. (Billerica, Stati Uniti) (rappresentanti: T. Ludbrook, barrister e M. Rosser, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Optimize Technologies, Inc. (Oregon City, Stati Uniti)
Conclusioni della ricorrente
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Accogliere il ricorso; |
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annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 gennaio 2010, procedimento R 802/2009-2; |
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respingere la domanda di marchio comunitario in questione; e |
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condannare il convenuto alle spese, incluse quelle relative ai procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di opposizione. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «OPTIMIZE TECHNOLOGIES», per prodotti della classe 9
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria del marchio denominativo «OPTIMIZER», per prodotti delle classi 1, 9 e 11
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto integrale dell’opposizione
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha applicato detta disposizione in maniera conforme alla giurisprudenza pertinente, così ritenendo erroneamente che non vi fosse rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi.