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Document 62010TN0163

    Causa T-163/10: Ricorso proposto il 7 aprile 2010 — Entegris/UAMI — Optimize Technologies (OPTIMIZE TECHNOLOGIES)

    GU C 161 del 19.6.2010, p. 46–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.6.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 161/46


    Ricorso proposto il 7 aprile 2010 — Entegris/UAMI — Optimize Technologies (OPTIMIZE TECHNOLOGIES)

    (Causa T-163/10)

    (2010/C 161/73)

    Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Entegris, Inc. (Billerica, Stati Uniti) (rappresentanti: T. Ludbrook, barrister e M. Rosser, solicitor)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Optimize Technologies, Inc. (Oregon City, Stati Uniti)

    Conclusioni della ricorrente

    Accogliere il ricorso;

    annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 gennaio 2010, procedimento R 802/2009-2;

    respingere la domanda di marchio comunitario in questione; e

    condannare il convenuto alle spese, incluse quelle relative ai procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di opposizione.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «OPTIMIZE TECHNOLOGIES», per prodotti della classe 9

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

    Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria del marchio denominativo «OPTIMIZER», per prodotti delle classi 1, 9 e 11

    Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione

    Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto integrale dell’opposizione

    Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha applicato detta disposizione in maniera conforme alla giurisprudenza pertinente, così ritenendo erroneamente che non vi fosse rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi.


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