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Document 52009IP0175

Accordo di partenariato economico CE-Cariforum Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2009 sull'accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

GU C 117E del 6.5.2010, pp. 101–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 117/101


Mercoledì 25 marzo 2009
Accordo di partenariato economico CE-Cariforum

P6_TA(2009)0175

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2009 sull'accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

2010/C 117 E/17

Il Parlamento europeo,

viste le sue risoluzioni del 25 settembre 2003 sulla Quinta conferenza ministeriale dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) di Cancun (1), del 12 maggio 2005 sulla valutazione del ciclo di negoziati di Doha a seguito della decisione del Consiglio generale dell’OMC del 1o agosto 2004 (2), del 1o dicembre 2005 sulla preparazione della Sesta conferenza ministeriale dell’Organizzazione mondiale del commercio a Hong Kong (3), del 23 marzo 2006 sull’impatto sullo sviluppo degli accordi di partenariato economico (APE) (4), del 4 aprile 2006 sulla valutazione del round di Doha a seguito della Conferenza ministeriale dell’OMC a Hong Kong (5), del 1o giugno 2006 su commercio e povertà: definire politiche commerciali per massimizzare il contributo del commercio alla riduzione della povertà (6), del 7 settembre 2006 sulla sospensione dei negoziati sull’Agenda di Doha per lo sviluppo (7) (ADS), del 23 maggio 2007 sugli accordi di partenariato economico (8), del 12 luglio 2007 sull’Accordo TRIPS e l’accesso ai farmaci (9), del 12 dicembre 2007 sugli accordi di partenariato economico (10) e la sua posizione del 5 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti (CE) n. 964/2007 e (CE) n. 1100/2006 della Commissione (11),

vista la sua risoluzione del 26 settembre 2002 sulle sue raccomandazioni alla Commissione in ordine ai negoziati relativi agli accordi di partenariato economico con gli Stati e le regioni dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (12),

vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2009 sull'impatto degli accordi di partenariato economico (APE) sullo sviluppo (13),

visto l’accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra,

vista la dichiarazione congiunta sulla firma dell’accordo di partenariato economico,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (Accordo di Cotonou),

viste le conclusioni del Consiglio «Affari generali e Relazioni esterne» dell'aprile 2006, ottobre 2006, maggio 2007, ottobre 2007, novembre 2007 e maggio 2008,

vista la comunicazione della Commissione del 23 ottobre 2007 sugli accordi di partenariato economico (COM(2007)0635),

visto l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), in particolare l'articolo XXIV,

vista la dichiarazione ministeriale della Quarta sessione della Conferenza ministeriale dell’OMC, adottata il 14 novembre 2001 a Doha,

vista la dichiarazione ministeriale della Sesta sessione della Conferenza ministeriale dell’OMC, adottata il 18 dicembre 2005 a Hong Kong,

viste la relazione e le raccomandazioni della task force sugli aiuti al commercio, adottate dal Consiglio generale dell’OMC il 10 ottobre 2006,

vista la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, dell’8 settembre 2000, che fissa gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (OSM) definiti di concerto dalla comunità internazionale per eliminare la povertà,

visto il comunicato di Gleneagles, approvato l'8 luglio 2005 dal G8,

visto l'articolo 108, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che dal 1o gennaio 2008 le relazioni commerciali precedentemente intervenute tra l’Unione europea e i paesi ACP – che accordavano a questi ultimi un accesso preferenziale ai mercati dell'Unione europea su base non reciproca – non sono più conformi alle norme dell’OMC,

B.

considerando che gli APE sono accordi compatibili con l’OMC, tesi a sostenere l'integrazione regionale e a favorire la graduale integrazione delle economie dei paesi ACP nell'ambito dell'economia mondiale, promuovendone quindi lo sviluppo sociale ed economico sostenibile e contribuendo agli sforzi globali volti a eliminare la povertà nei paesi ACP,

C.

considerando che gli APE andrebbero utilizzati per costruire un rapporto a lungo termine nel quale il commercio sostenga lo sviluppo,

D.

considerando che l’attuale crisi finanziaria ed economica fa sì che la politica commerciale assuma un ruolo quanto mai rilevante nei paesi in via di sviluppo,

E.

considerando che la complessità e l’ampiezza degli impegni previsti dagli accordi potrebbero avere un impatto molto rilevante a livello nazionale e regionale,

F.

considerando che l’APE condizionerà inevitabilmente la portata e il contenuto dei futuri accordi tra il Cariforum e altri partner commerciali nonché la posizione della regione nei negoziati,

G.

considerando che ogni Stato del Cariforum segue un calendario di liberalizzazione distinto, con un certo livello di sovrapposizione tra i paesi che con il tempo confluisce in un calendario regionale; considerando che la Comunità dei Caraibi(CARICOM) mira a creare un mercato unico entro il 2015,

H.

considerando che l’impatto assoluto delle norme commerciali fissate dall'APE potrebbe essere molto più significativo della soppressione delle tariffe,

I.

considerando che il miglioramento delle norme commerciali deve essere accompagnato da un maggiore sostegno all'assistenza in materia commerciale,

J.

considerando che la strategia dell'Unione europea sugli aiuti al commercio si propone di sostenere le capacità dei paesi in via di sviluppo di trarre vantaggio da nuove opportunità commerciali,

K.

considerando che, in base all’ultima frase dell'articolo 139, paragrafo 2, dell'accordo, «Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come inibitoria della capacità delle parti e degli Stati del Cariforum firmatari di promuovere l'accesso ai medicinali»,

L.

considerando che l’APE contempla una dichiarazione sulla cooperazione allo sviluppo, ma non prevede impegni di finanziamento giuridicamente vincolanti,

1.

sottolinea che gli APE non possono essere considerati soddisfacenti a meno che non raggiungano i seguenti obiettivi: offrire ai paesi ACP un sostegno per lo sviluppo sostenibile, promuovere la loro partecipazione al commercio mondiale, rivitalizzare il commercio tra l'Unione europea e i paesi ACP e promuovere la diversificazione economica dei paesi ACP;

2.

ricorda che l’APE deve sostenere gli obiettivi, le politiche e le priorità di sviluppo degli Stati del Cariforum, non soltanto a livello della struttura e dei contenuti dell’accordo stesso, bensì anche nelle modalità e nello spirito della sua attuazione;

3.

osserva che l’APE dovrebbe contribuire al raggiungimento degli OSM;

4.

invita la Commissione a chiarire la sua posizione in merito all'obiettivo dichiarato dell'Unione europea di scoraggiare gli esistenti paradisi fiscali; ricorda a questo proposito che otto dei quattordici Stati Cariforum firmatari dell'accordo di partenariato economico sono elencati dall'OCSE quali paradisi fiscali e che l'accordo di partenariato economico Cariforum prevede la liberalizzazione dei conti correnti per tutti i residenti (articolo 122), la liberalizzazione in conto capitale per gli investitori (articolo 123) e un'attività transfrontaliera quasi illimitata dei servizi finanziari, compresa la trattazione di strumenti derivati «fiduciari» e «fuori borsa» (articolo 103, B-6);

5.

sottolinea che lo scopo principale dell'APE CE-Cariforum è contribuire, attraverso gli obiettivi di sviluppo, la riduzione della povertà e il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, al raggiungimento degli OSM;

6.

invita la Commissione a impegnarsi al massimo per la ripresa dei negoziati ADS e per garantire che gli accordi sulla liberalizzazione degli scambi commerciali continuino a promuovere lo sviluppo nei paesi poveri;

7.

è convinto che gli APE completi dovrebbero essere complementari ad un accordo sull'ADS e non un'alternativa per i paesi ACP;

8.

sottolinea l'importanza del commercio intra-regionale e la necessità di aumentare i legami commerciali regionali al fine di garantire una crescita sostenibile nella regione; sottolinea l'importanza della cooperazione e della congruenza tra le diverse entità regionali;

9.

manifesta la sua preoccupazione per il fatto che, nonostante il mandato concesso dalla Commissione per la negoziazione dell'APE, approvato dal Consiglio il 17 giugno 2002, in cui si stabilisce che durante i negoziati si terranno presenti gli interessi specifici delle regioni ultraperiferiche della Comunità, e che a tal riguardo gli APE potrebbero prevedere, in particolare, misure specifiche per aiutare i prodotti di tali regioni in vista di una loro inclusione a breve termine nel commercio interregionale, conformemente alle disposizioni dell'OMC, non si siano tenuti sufficientemente presenti gli interessi delle regioni ultraperiferiche nel caso di numerosi aspetti che sono stati comunicati alla Commissione dai consigli regionali, per cui l'inclusione a breve termine delle regioni ultraperiferiche nel commercio interregionale è stata trascurata;

10.

incoraggia un ulteriore abbassamento dei dazi doganali tra i paesi in via di sviluppo e i gruppi regionali, che oggi vanno dal 15 al 25 per cento del valore commerciale, per promuovere ulteriormente il commercio sud-sud, la crescita economica e l'integrazione regionale;

11.

ricorda che l'esistenza di un vero mercato regionale rappresenta una base essenziale per una riuscita attuazione dell'APE e che l’integrazione e la cooperazione regionali sono fondamentali per lo sviluppo sociale ed economico degli Stati del Cariforum;

12.

sottolinea che l’attuazione dell’accordo deve tenere in debito conto i processi di integrazione in seno al Cariforum, ivi compresi i compiti e gli obiettivi del mercato e dell’economia unici della Caricom (CSME) quali delineati nel trattato modificato di Chaguaramas;

13.

riconosce che gli Stati del Cariforum membri della Caricom hanno assunto impegni in settori che non hanno ancora visto una definizione nell’ambito del CSME o una piena attuazione; tra questi figurano i servizi finanziari e di altro genere, gli investimenti, la concorrenza, gli appalti pubblici, il commercio elettronico, la proprietà intellettuale, la libera circolazione delle merci e l’ambiente; chiede di avere debita considerazione del CSME nell'attuazione delle disposizioni in questi settori, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, dell'APE CE-Cariforum;

14.

esorta i paesi interessati a fornire informazioni chiare e trasparenti circa la loro situazione economica e politica e il loro sviluppo, al fine di migliorare la cooperazione con la CE;

15.

invita la Commissione a chiarire l'effettiva distribuzione dei fondi in tutta la regione ACP derivante dall'impegno prioritario di spesa assunto nel quadro dell'aumento del bilancio destinato agli aiuti al commercio;

16.

insiste sul fatto che, conformemente ai principi di Parigi sull'efficacia degli aiuti, gli aiuti devono essere orientati alla domanda, e invita pertanto i paesi ACP a indicare quali ulteriori fondi APE sono necessari, in particolare per quanto riguarda i quadri normativi, le misure di salvaguardia, la facilitazione degli scambi, il supporto all'adeguamento alle norme internazionali in materia sanitaria e fitosanitaria e di proprietà intellettuale, e la composizione del meccanismo di controllo dell'APE;

17.

ricorda l'adozione, nell'ottobre 2007, della strategia dell'Unione europea in materia di aiuti al commercio e il relativo impegno di aumentare gli aiuti complessivi correlati al commercio fino a 2 miliardi EUR (2 000 000 000) l'anno entro il 2010 (1 miliardo EUR da parte della Comunità e 1 miliardo EUR da parte degli Stati membri); insiste affinché gli Stati del Cariforum ricevano una quota adeguata ed equa;

18.

chiede alla Commissione di chiarire la distribuzione di fondi nella regione, e agli Stati membri dell'Unione europea di definire ulteriori finanziamenti dopo gli impegni di bilancio per il periodo 2008-2013;

19.

chiede che venga presto definita e prevista una ripartizione equa delle risorse degli aiuti agli scambi; sottolinea che la Commissione e gli Stati membri dell'Unione europea devono garantire che tali fondi rappresentino risorse addizionali e non costituiscano semplicemente una nuova presentazione dei finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo, ed inoltre che siano conformi alle priorità Cariforum e che la loro erogazione avvenga per quanto possibile mediante il Fondo per lo sviluppo regionale in modo tempestivo, prevedibile e armonizzato con i calendari di esecuzione dei piani di sviluppo strategico nazionali e regionali; raccomanda alla Commissione e gli Stati Cariforum di fare un uso efficiente di questi fondi per compensare l’eventuale perdita del gettito doganale e di rispondere alle esigenze in materia di concorrenza e di promozione dello sviluppo;

20.

invita la Commissione a chiarire quali fondi sono supplementari rispetto ai finanziamenti del decimo Fondo europeo di sviluppo; chiede alla stessa Commissione di garantire che tutte le disposizioni sulla cooperazione allo sviluppo, compresi i relativi finanziamenti, trovino un’applicazione rapida, adeguata ed efficace;

21.

osserva che per le Bahamas, Antigua e Barbuda, la perdita di entrate doganali risultante dalla liberalizzazione del commercio è anticipata; accetta che, per altri Stati del Cariforum, una percentuale considerevole delle esportazioni dell'Unione europea è già realizzata in assenza di barriere commerciali o che gran parte della liberalizzazione abbia luogo negli anni 10-15 del calendario di attuazione;

22.

sottolinea che, se necessario, modifiche sostanziali delle norme di origine dovrebbero accompagnare l’iniziativa «senza dazi, senza quote» (DFQF) se si vuole produrre un significativo aumento delle esportazioni di merci; in tale contesto si compiace delle recenti dichiarazioni della Commissione secondo cui le norme di origine potrebbero essere migliorate ai sensi dell'articolo 10 conformemente al principio di cumulo;

23.

chiede alla Commissione di riferire regolarmente al Parlamento sul numero delle richieste di licenze e delle liti nel quadro del PCT (Patent Cooperation Treaty); invita la Commissione a riferire regolarmente sull’attuazione degli impegni di trasferimenti di tecnologia contenuti nell’accordo; sollecita la Commissione a non cercare di armonizzare i criteri dei diritti di proprietà intellettuale oltre a quanto è adeguato al livello di sviluppo degli Stati Cariforum; sottolinea l’importanza di aiutare i paesi Cariforum a controllare i comportamenti anticoncorrenziali del settore farmaceutico;

24.

invita pertanto i negoziatori di un eventuale APE completo a rendere pienamente conto della gestione trasparente delle risorse naturali e a definire le prassi eccellenti necessarie a garantire che i paesi ACP possano trarre i massimi benefici da tali risorse;

25.

sollecita la Commissione a garantire che le disposizioni riguardanti l’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale non vengano utilizzate per distorcere la concorrenza legittima dei fornitori di prodotti farmaceutici generici e/o per impedire agli enti governativi competenti di acquistare forniture generiche;

26.

riconosce la necessità di un capitolo sulla difesa del commercio con garanzie bilaterali; invita entrambe le parti ad evitare inutili impieghi di tali garanzie;

27.

reputa opportuno l'inserimento nell'APE completo di un capitolo sulla cooperazione allo sviluppo riguardante la cooperazione nel commercio di beni, la competitività sul lato dell'offerta, le infrastrutture a supporto delle imprese, gli scambi di servizi, i problemi legati al commercio, la costruzione delle capacità istituzionali, e gli aggiustamenti fiscali; invita ambo le parti ad attenersi all'impegno concordato di concludere i negoziati in materia di concorrenza e appalti pubblici soltanto allorché sarà stata costituita una sufficiente capacità;

28.

sottolinea che l'APE dovrebbe tener conto degli interessi specifici delle piccole e medie imprese di entrambe le parti;

29.

invita l’Unione europea ad applicare il principio della nazione più favorita (NPF) tra tutti i gruppi ACP subregionali;

30.

riconosce l'applicazione selettiva del trattamento di NPF all’Unione europea da parte del Cariforum e di altri gruppi subregionali;

31.

tenuto conto delle disposizioni che riguardano i trattamenti speciali e differenziati contenute nell'articolo 5 dell'APE e allo scopo di raggiungere l'obiettivo della riduzione della povertà, idonei indicatori di sviluppo dell'APE dovranno servire tre scopi fondamentali: dare impulso all'attuazione degli impegni APE da parte degli Stati del Cariforum, o qualificarli come beneficiari di deroghe; monitorare l'impatto dell'attuazione dell'APE sullo sviluppo sostenibile e sulla riduzione della povertà; verificare che siano soddisfatti gli impegni CE, in particolare l'erogazione e l'effettiva prestazione dell'aiuto finanziario e tecnico promesso;

32.

sottolinea l’esigenza di utilizzare indicatori di sviluppo per misurare i risultati sociali ed economici previsti (quali la riduzione della povertà, migliori tenori di vita e apertura dell’economia) nel quadro dell’attuazione dell’APE;

33.

osserva il profondo divario tra i livelli di spesa pubblica per gli aiuti all'agricoltura e il sostegno finanziario e tecnico;

34.

rileva che tale situazione penalizza gli agricoltori dei paesi ACP diminuendo la loro competitività sia a livello nazionale che all'estero, in quanto i loro prodotti sono più costosi in termini reali rispetto a quelli sovvenzionati dell'Unione europea e degli USA;

35.

sostiene pertanto le concordate esclusioni di linee tariffarie incentrate sui prodotti agricoli e su alcuni prodotti agricoli trasformati, dato che si basano soprattutto sulla necessità di proteggere le industrie nascenti o i prodotti sensibili in questi paesi;

36.

chiede che siano creati meccanismi di controllo appropriati e trasparenti - con un'influenza e un ruolo chiari - al fine di monitorare l'impatto degli APE, con una maggiore responsabilizzazione dei paesi ACP e un'ampia consultazione delle parti interessate;

37.

chiede alla Commissione di sostenere la creazione di un meccanismo indipendente di monitoraggio in seno agli Stati del Cariforum dotato delle risorse necessarie per condurre le analisi indispensabili per determinare il livello di conseguimento degli obiettivi dell’APE;

38.

reputa importante che l'attuazione degli APE comprenda la creazione di un adeguato sistema di monitoraggio coordinato dalla commissione parlamentare competente con la partecipazione di membri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per lo sviluppo, in modo da garantire un giusto equilibrio tra l'esigenza del mantenimento del ruolo guida della commissione per il commercio internazionale e quella della coerenza globale per le politiche in materia di commercio e sviluppo; è del parere che detta commissione parlamentare dovrebbe operare in modo flessibile e coordinare attivamente il proprio lavoro con quello dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE;

39.

sottolinea il ruolo fondamentale dei parlamenti del Cariforum e degli attori non statali nel monitoraggio e nella gestione degli APE; rileva che il loro effettivo coinvolgimento richiede un'agenda chiara e inclusiva concordata tra l'Unione europea e gli Stati del Cariforum;

40.

chiede al Consiglio europeo di consultare i consigli regionali delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea situate ai Caraibi (Martinica, Guadalupa e Guyana francese) prima della ratifica dell'APE tra gli Stati del Cariforum e gli Stati membri dell'Unione europea;

41.

valuta positivamente la dichiarazione congiunta summenzionata ed il fatto che, entro un massimo di cinque anni dalla data della firma e, successivamente, ad intervalli quinquennali, l'accordo sarà sottoposto a una revisione completa e obbligatoria tesa a determinarne l’impatto, in riferimento anche ai costi e alle conseguenze della sua attuazione; osserva che le parti si sono impegnate, se necessario, a modificare le disposizioni dell’accordo e ad adeguarne l'applicazione; chiede al Parlamento e ai parlamenti del Cariforum di partecipare a qualsiasi revisione dell'APE;

42.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi ACP, al Consiglio dei ministri ACP-UE e all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.


(1)  GU C 77 E del 26.3.2004, pag. 393.

(2)  GU C 92 E del 20.4.2006, pag. 397.

(3)  GU C 285 E del 22.11.2006, pag. 126.

(4)  GU C 292 E dell'1.12.2006, pag. 121.

(5)  GU C 293 E del 2.12.2006, pag. 155.

(6)  GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 261.

(7)  GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 244.

(8)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 301.

(9)  GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 591.

(10)  GU C 323 E del 18.12.2008, pag. 361.

(11)  Testi approvati, P6_TA(2008)0252.

(12)  GU C 273 E del 14.11.2003, pag. 305.

(13)  Testi approvati, P6_TA(2009)0051.


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