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Document 42009X1230(01)

Revisione del codice di condotta per l'effettiva attuazione della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate

GU C 322 del 30.12.2009, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 322/1


Revisione del codice di condotta per l'effettiva attuazione della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate

2009/C 322/01

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

VISTA la Convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate («Convenzione sull'arbitrato»),

RICONOSCENDO la necessità sia per gli Stati membri, quali Stati contraenti della Convenzione sull'arbitrato, sia per i contribuenti di disporre di norme più dettagliate per attuare in maniera efficace la summenzionata Convenzione,

PRENDENDO ATTO della comunicazione della Commissione, del 14 settembre 2009, relativa ai lavori condotti dal Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento (JTPF) nel periodo marzo 2007 — marzo 2009, basata sulle relazioni del JTPF in materia di sanzioni e prezzi di trasferimento e di interpretazione di alcune disposizioni della Convenzione sull'arbitrato,

SOTTOLINEANDO che il codice di condotta è un impegno politico e non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati membri o le rispettive sfere di competenza degli Stati membri e dell'Unione europea derivanti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

RICONOSCENDO che l'attuazione del presente codice di condotta non dovrebbe ostacolare la ricerca di soluzioni su un piano più generale,

PRENDENDO ATTO delle conclusioni della relazione del JTPF sulle sanzioni,

ADOTTANO LA SEGUENTE REVISIONE DEL CODICE DI CONDOTTA:

Fatte salve le rispettive sfere di competenza degli Stati membri e dell'Unione europea, la presente revisione del codice di condotta riguarda l'attuazione della Convenzione sull'arbitrato e alcune questioni connesse relative alle procedure amichevoli previste nel quadro delle convenzioni contro le doppie imposizioni tra Stati membri.

1.   Ambito di applicazione della Convenzione sull'arbitrato

1.1.   Casi triangolari nella UE concernenti i prezzi di trasferimento

a)

Ai fini del presente codice di condotta si intende per caso triangolare nell’UE quello in cui, nella prima fase della procedura della Convenzione sull'arbitrato, due autorità competenti dell’UE non riescono a risolvere pienamente i casi di doppia imposizione derivanti da un problema di prezzo di trasferimento applicando il principio di libera concorrenza poiché un'impresa associata, situata in un altro o in altri Stati membri e identificata da entrambe le autorità competenti UE (grazie ad un'analisi di comparabilità comprendente un'analisi funzionale e altri elementi fattuali correlati), ha avuto un'influenza significativa nel determinare, nella catena delle transazioni o relazioni commerciali/finanziarie un risultato contrario al principio di libera concorrenza, ed è riconosciuta come tale dal contribuente oggetto della doppia imposizione che ha richiesto l'applicazione delle disposizioni della Convenzione sull'arbitrato.

b)

L'ambito di applicazione della Convenzione sull'arbitrato si estende a tutte le transazioni UE nei casi triangolari tra Stati membri.

1.2.   Sottocapitalizzazione (1)

La Convenzione sull'arbitrato fa riferimento in modo chiaro agli utili derivanti da relazioni commerciali e finanziarie ma non cerca di stabilire una differenza tra specifici tipi di utili. Pertanto le rettifiche degli utili derivanti da relazioni finanziarie, compresi i prestiti e le relative condizioni, e basate sul principio della libera concorrenza devono essere considerate incluse nell'ambito di applicazione della convenzione sull'arbitrato.

2.   Ammissibilità di un caso

Sulla base dell'articolo 18 della Convenzione sull'arbitrato si raccomanda agli Stati membri di considerare che un caso sia ammissibile a titolo della Convenzione sull'arbitrato se la richiesta è presentata, nei termini previsti, dopo l'entrata in vigore dell'atto di adesione di nuovi Stati membri alla Convenzione, anche se la rettifica riguarda esercizi finanziari precedenti.

3.   Sanzioni gravi

Poiché l'articolo 8, paragrafo 1 prevede la possibilità di rifiutare il ricorso alla Convenzione di arbitrato qualora siano comminate sanzioni gravi, e tenendo conto dell'esperienza pratica acquisita dal 1995 a oggi, si raccomanda agli Stati membri di chiarire o modificare le rispettive dichiarazioni unilaterali di cui all'allegato della Convenzione sull'arbitrato per sancire con maggiore chiarezza il fatto che sanzioni gravi dovrebbero essere comminate soltanto in casi eccezionali quali le frodi.

4.   Decorrenza del periodo di tre anni (termine per la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 della convenzione sull'arbitrato)

Si considera data di decorrenza del periodo di tre anni la data del «primo avviso di accertamento fiscale o misura equivalente che comporta o può comportare una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sull'arbitrato, per esempio a causa di una rettifica dei prezzi di trasferimento» (2).

Per quanto riguarda i casi presentati in merito ai prezzi di trasferimento, si raccomanda agli Stati membri di applicare questa definizione anche per determinare il periodo di tre anni di cui all'articolo 25, paragrafo1 del modello OCSE di convenzione fiscale sul reddito e sul patrimonio, attuato nelle convenzioni contro le doppie imposizioni tra Stati membri.

5.   Decorrenza del periodo di due anni (articolo 7, paragrafo 1 della Convenzione sull'arbitrato)

a)

Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1 della Convenzione sull'arbitrato, un caso si considera presentato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 quando il contribuente fornisce le seguenti informazioni:

i)

identificazione (nome, indirizzo e numero di identificazione fiscale) dell'impresa dello Stato membro che presenta la domanda e delle altre parti interessate alle operazioni in questione;

ii)

informazioni particolareggiate per illustrare i fatti e le circostanze da prendere in considerazione (compresi i dettagli relativi alle relazioni tra l'impresa e le altre parti interessate alle operazioni in questione);

iii)

indicazione dei periodi di imposta in questione;

iv)

copie degli avvisi di accertamento fiscale, verbale di constatazione o del documento equivalente che hanno comportato la presunta doppia imposizione;

v)

informazioni particolareggiate sulle cause o le procedure di ricorso avviate dall'impresa o dalle altre parti interessate alle operazioni in questione e eventuali sentenze del tribunale relative al caso;

vi)

una relazione in cui l'impresa illustra i motivi per cui ritiene che i principi definiti all'articolo 4 della Convenzione sull'arbitrato non siano stati rispettati;

vii)

l'impegno da parte dell'impresa a rispondere il più rapidamente possibile e nel modo più esauriente a tutte le richieste ragionevoli e appropriate formulate da un'autorità competente e a mettere a sua disposizione la documentazione necessaria; e

viii)

eventuali informazioni supplementari specifiche richieste dalle autorità competenti entro due mesi dal ricevimento della domanda del contribuente.

b)

Il periodo di due anni decorre dalla data più recente fra le seguenti:

i)

la data dell'avviso di accertamento fiscale, cioè di una decisione finale dell'amministrazione fiscale sul maggior reddito, o di una misura equivalente;

ii)

la data in cui l'autorità competente riceve la domanda e le informazioni minime di cui al paragrafo 5, lettera a).

6.   Procedura amichevole avviata nel quadro della Convenzione sull'arbitrato

6.1.   Disposizioni generali

a)

Conformemente agli orientamenti dell'OCSE, è applicato il principio della libera concorrenza senza tenere conto delle conseguenze fiscali immediate per singoli Stati membri.

b)

I casi sono risolti il più rapidamente possibile tenendo conto della complessità del caso in questione.

c)

Sono presi in considerazione tutti i mezzi indispensabili per giungere ad un accordo il più rapidamente possibile, compresi i confronti diretti; se necessario, l'impresa è invitata a illustrare il caso alla sua autorità competente.

d)

Tenendo conto delle disposizioni del presente codice di condotta, dovrebbe essere raggiunto un reciproco accordo entro due anni dalla data in cui il caso è stato sottoposto per la prima volta ad una delle autorità competenti conformemente al paragrafo 5, lettera b) del presente codice di condotta. Si riconosce tuttavia che in alcune situazioni (ad esempio, soluzione imminente del caso, transazioni particolarmente complesse o casi triangolari) può essere opportuno applicare l'articolo 7, paragrafo 4 della Convenzione sull'arbitrato (sulla proroga dei termini) per accordarsi su una breve proroga.

e)

La procedura amichevole non dovrebbe imporre al richiedente, o a chiunque altro sia coinvolto nel caso, costi di adempimento non dovuti o eccessivi.

6.2.   Casi triangolari nella UE concernenti i prezzi di trasferimento

a)

Non appena le autorità competenti degli Stati membri hanno convenuto che il caso in esame va considerato un caso triangolare UE, esse dovrebbero invitare immediatamente l'altra autorità o le altre autorità competenti della UE a partecipare alle procedure e alle discussioni in veste di osservatori o parti attive, e decidere congiuntamente l'approccio più indicato. Di conseguenza tutte le informazioni dovrebbero essere condivise con l'altra autorità o le altre autorità competenti della UE mediante, ad esempio, scambi di informazioni. L'altra autorità o le altre autorità competenti dovrebbero essere invitate a riconoscere l'effettivo o possibile coinvolgimento del «loro» contribuente o dei «loro» contribuenti.

b)

Le autorità competenti chiamate a risolvere problemi di doppia imposizione derivanti da casi triangolari UE nell'ambito della Convenzione sull'arbitrato possono utilizzare uno dei seguenti approcci:

i)

le autorità competenti possono optare per un approccio multilaterale (partecipazione piena e immediata di tutte le autorità competenti interessate); oppure

ii)

le autorità competenti possono decidere di avviare una procedura bilaterale in cui le due parti sono le autorità competenti che hanno identificato (grazie a un'analisi di comparabilità comprendente un'analisi funzionale e altri elementi fattuali correlati) un'impresa associata situata in un altro Stato membro, che ha avuto un'influenza significativa nel determinare, nella catena delle transazioni o relazioni commerciali/finanziarie, un risultato contrario al principio di libera concorrenza, e dovrebbero invitare l'altra autorità o le altre autorità competenti della UE a partecipare in qualità di osservatori alle discussioni della procedura amichevole; oppure

iii)

le autorità competenti possono decidere di avviare più di una procedura bilaterale in parallelo e dovrebbero invitare l'altra autorità o le altre autorità competenti della UE a partecipare in qualità di osservatori alle relative discussioni della procedura amichevole.

Si raccomanda agli Stati membri di utilizzare la procedura multilaterale per risolvere i casi di doppia imposizione in questione. Tale procedura dovrebbe essere comunque sempre approvata da tutte le autorità competenti sulla base dei fatti specifici e delle circostanze del caso. Se non è possibile adottare l'approccio multilaterale e sono avviate due o più procedure parallele bilaterali, tutte le autorità competenti interessate dovrebbero partecipare alla prima fase della procedura della Convenzione sull'arbitrato o come Stati contraenti all'inizio dell'applicazione della Convenzione sull'arbitrato oppure in qualità di osservatori.

c)

Lo status di osservatore può essere trasformato in quello di parte in causa a seconda dell'andamento delle discussioni e delle prove presentate. L'autorità o le autorità competenti che vogliano partecipare alla seconda fase (arbitrato) devono divenire parti in causa.

Il fatto che l'altra autorità o le altre autorità competenti della UE mantengano solo lo status di osservatori durante tutto il corso delle discussioni non ha alcuna conseguenza ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla convenzione di arbitrato (ad esempio, questioni temporali e procedurali).

L'altra autorità o le altre autorità competenti non sono vincolate all'esito finale della procedura della Convenzione sull'arbitrato per il fatto di avervi preso parte in qualità di osservatori.

Nel corso della procedura qualsiasi scambio di informazioni deve avvenire nel rispetto dei normali requisiti e procedure legali e amministrativi.

d)

Il contribuente o i contribuenti sono tenuti a comunicare sollecitamente alle amministrazioni fiscali interessate che una o più parti in uno o più altri Stati membri potrebbero essere coinvolte nel caso. Tale notifica dovrebbe essere seguita tempestivamente dalla presentazione di tutti i fatti pertinenti e dei documenti giustificativi. Questo approccio garantirà non solo una soluzione più rapida del caso, ma permetterà anche di evitare che i problemi di doppia imposizione possano non essere risolti a causa dell'esistenza di termini procedurali diversi negli Stati membri.

6.3.   Funzionamento pratico e trasparenza

a)

Per ridurre al massimo i costi e i ritardi dovuti alla traduzione, la procedura amichevole, in particolare lo scambio dei documenti che illustrano la posizione dell'autorità competente, dovrebbe svolgersi in una lingua di lavoro comune, o con un metodo di effetto equivalente, se le autorità competenti possono giungere ad un accordo su base bilaterale (o multilaterale).

b)

L'impresa richiedente la procedura amichevole è informata, dall'autorità competente a cui ha inviato la domanda, riguardo a tutti gli sviluppi significativi durante il corso della procedura.

c)

È assicurata la riservatezza delle informazioni relative a chiunque sia tutelato da una convenzione fiscale bilaterale o dalla normativa di uno Stato membro.

d)

L'autorità competente accusa ricezione della domanda del contribuente che intende avviare una procedura amichevole entro un mese dal ricevimento della stessa e informa contemporaneamente l'autorità competente o le autorità competenti degli altri Stati membri interessati allegando copia della domanda del contribuente.

e)

Se ritiene che l'impresa non abbia fornito le informazioni minime necessarie per avviare la procedura amichevole di cui al paragrafo 5, lettera a), l'autorità competente, entro due mesi dal ricevimento della domanda, invita l'impresa a fornire le informazioni supplementari specifiche necessarie.

f)

Gli Stati membri si impegnano a fare in modo che l'autorità competente risponda all'impresa richiedente in uno dei modi seguenti:

i)

se l'autorità competente non ritiene che gli utili dell'impresa siano inclusi, o possano essere inclusi, in quelli di un'impresa di un altro Stato membro, informa l'impresa dei suoi dubbi e la invita a formulare ulteriori osservazioni;

ii)

se la domanda appare fondata e si può giungere ad una soluzione soddisfacente, l'autorità competente informa l'impresa e procede il più rapidamente possibile alle rettifiche o autorizza lo sgravio che ritiene giustificato;

iii)

se la domanda appare fondata ma non si può giungere ad una soluzione soddisfacente, l'autorità competente informa l'impresa che cercherà di risolvere il caso ricorrendo alla procedura amichevole con l'autorità competente di ogni altro Stato membro interessato.

g)

Se il caso è considerato fondato, l'autorità competente dovrebbe avviare una procedura amichevole informando l'autorità competente dell'altro Stato membro della sua decisione e allega copia delle informazioni di cui al paragrafo 5, lettera a) del presente codice di condotta. Nel contempo, essa informa la persona che ha chiesto l'applicazione della Convenzione sull'arbitrato di aver avviato la procedura amichevole. In base alle informazioni in suo possesso, l'autorità competente che ha avviato la procedura amichevole comunica inoltre all'autorità competente dell'altro Stato membro e al richiedente se il caso è stato sottoposto entro la scadenza di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione sull'arbitrato e la data da cui decorre il periodo di due anni previsto all'articolo 7, paragrafo 1 della Convenzione sull'arbitrato.

6.4.   Scambio di documenti che illustrano la posizione delle autorità competenti

a)

Gli Stati membri si impegnano a fare in modo che, una volta avviata la procedura amichevole, l'autorità competente del paese in cui è stato effettuato, o sarà effettuato un accertamento fiscale, ossia dove si è giunti ad una decisione definitiva dell'amministrazione fiscale sul reddito o ad una misura equivalente, la quale prevede una rettifica che comporta o può comportare una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sull'arbitrato, invii all'autorità competente o alle autorità competenti dello Stato membro o degli altri Stati membri interessati al caso un documento che illustra la sua posizione, e in cui figurano:

i)

la descrizione del caso fornita dal richiedente;

ii)

il suo parere in merito, per esempio perché si ritiene che si sia verificata o che possa verificarsi una doppia imposizione;

iii)

le misure da adottare per eliminare la doppia imposizione con un'illustrazione dettagliata della proposta.

b)

Il documento contiene un'esauriente giustificazione dell'accertamento o della rettifica ed è corredato della documentazione di base a sostegno della posizione dell'autorità competente e di un elenco di tutti gli altri documenti utilizzati per la rettifica.

c)

Tale documento è inviato all'autorità o alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati il più rapidamente possibile, tenuto conto della complessità del caso in questione, e non oltre quattro mesi dalla data più recente fra le seguenti:

i)

la data dell'avviso di accertamento fiscale, cioè della decisione finale dell'amministrazione fiscale sul maggior reddito, o di una misura equivalente;

ii)

la data in cui l'autorità competente riceve la domanda e le informazioni minime di cui al paragrafo 5, lettera a).

d)

Gli Stati membri si impegnano a fare in modo che, qualora l'autorità competente di un paese in cui non è stato emesso, o non si intende emettere un avviso di accertamento fiscale o misura equivalente, che comporti o possa comportare una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sull'arbitrato, per esempio a causa di una rettifica dei prezzi di trasferimento, riceva un documento che illustra la posizione dell'altra autorità competente, essa risponda il più rapidamente possibile, tenendo conto della complessità del caso in questione e non oltre sei mesi dal ricevimento del documento.

e)

La risposta dovrebbe essere fornita in uno dei due modi seguenti:

i)

se ritiene che si sia verificata o possa verificarsi una doppia imposizione e concorda con la soluzione proposta nel documento, l'autorità competente informa l'altra autorità competente o le altre autorità competenti e procede alle rettifiche o consente lo sgravio il più rapidamente possibile;

ii)

se non ritiene che si sia verificata o che possa verificarsi una doppia imposizione o non concorda con la soluzione proposta nel documento, l'autorità competente trasmette all'altra autorità competente o alle altre autorità competenti un documento di risposta in cui espone le proprie ragioni e propone un calendario indicativo per l'esame del caso, tenendo conto della sua complessità. Eventualmente, la proposta include una data per i confronti diretti, che dovrebbero tenersi entro diciotto mesi a decorrere dalla data più recente fra le seguenti:

aa)

la data dell'avviso di accertamento fiscale, cioè della decisione finale dell'amministrazione fiscale sul maggior reddito, o di una misura equivalente;

bb)

la data in cui l'autorità competente riceve la domanda e le informazioni minime di cui al paragrafo 5, lettera a).

f)

Gli Stati membri si impegnano a compiere ogni passo opportuno per accelerare le procedure, ogni qualvolta sia possibile. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero prevedere di organizzare periodicamente, e almeno una volta all'anno, riunioni tra le loro autorità competenti per esaminare le procedure amichevoli pendenti (purché il numero dei casi giustifichi tali riunioni).

6.5.   Convenzioni contro le doppie imposizioni tra Stati membri

Per quanto riguarda i casi relativi a prezzi di trasferimento, si raccomanda agli Stati membri di applicare le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 anche alle procedure amichevoli avviate conformemente all'articolo 25, paragrafo 1 del modello OCSE di convenzione fiscale sul reddito e sul patrimonio, attuato nelle convenzioni contro le doppie imposizioni tra Stati membri.

7.   Procedure durante la seconda fase della Convenzione sull'arbitrato

7.1.   Elenco delle personalità indipendenti

a)

Gli Stati membri si impegnano a comunicare senza indugio al Segretariato generale del Consiglio i nomi delle cinque personalità indipendenti, candidate a diventare membri della Commissione consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 1 della Convenzione sull'arbitrato e ad informarlo, alle stesse condizioni, di eventuali cambiamenti nell'elenco.

b)

All'atto della trasmissione dei nomi delle personalità indipendenti al Segretariato generale del Consiglio, gli Stati membri allegano un curriculum vitae che illustra, tra l'altro, l'esperienza maturata da dette personalità in campo giuridico, fiscale e, in particolare, in materia di prezzi di trasferimento.

c)

Gli Stati membri possono inoltre indicare sul loro elenco le personalità indipendenti che soddisfano le condizioni per essere elette quale presidente.

d)

Il Segretario generale del Consiglio chiede annualmente agli Stati membri di confermare i nomi delle personalità indipendenti o di comunicare i nomi dei loro sostituti.

e)

L'elenco completo di tutte le personalità indipendenti è pubblicato sul sito web del Consiglio.

f)

Le personalità indipendenti non devono necessariamente essere cittadini o residenti dello Stato che li ha designati, ma devono essere cittadini di uno Stato membro e risiedere nel territorio al quale si applica la Convenzione sull'arbitrato.

g)

Si raccomanda alle autorità competenti di redigere una dichiarazione concordata di accettazione e una dichiarazione di indipendenza per il caso in esame, che devono essere firmate dalle personalità indipendenti selezionate.

7.2.   Costituzione della commissione consultiva

a)

Salvo diverso accordo tra gli Stati membri interessati, lo Stato membro che ha emesso il primo avviso di accertamento fiscale, cioè la decisione finale dell'amministrazione fiscale sul maggior reddito o la misura equivalente che comporta, o può comportare, una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sull'arbitrato, prende l'iniziativa di costituire la commissione consultiva e ne organizza le riunioni, d'intesa con l'altro o gli altri Stati membri.

b)

Le autorità competenti dovrebbero costituire la commissione consultiva entro sei mesi dalla conclusione del periodo di cui all'articolo 7 della Convenzione sull'arbitrato. Se un'autorità competente non procede alla costituzione della commissione consultiva, un'altra autorità competente interessata può assumere l'iniziativa in tal senso.

c)

La commissione consultiva è formata di norma da due personalità indipendenti, dal presidente e dai rappresentanti delle autorità competenti. Nei casi triangolari, qualora la commissione consultiva debba essere costituita nell'ambito dell'approccio multilaterale, gli Stati membri devono richiamarsi all'articolo 11, paragrafo 2 della Convenzione sull'arbitrato, adottando se necessario norme procedurali supplementari per garantire che la commissione consultiva, compreso il presidente, possa adottare un parere a maggioranza semplice dei suoi membri.

d)

La commissione consultiva è assistita da un segretariato le cui strutture organizzative sono messe a disposizione dallo Stato membro che ha costituito la commissione consultiva, salvo diverso accordo degli Stati membri interessati. Per motivi di indipendenza, il segretariato è sotto il controllo del presidente della commissione consultiva. Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 6 della Convenzione sull'arbitrato, i membri del segretariato sono tenuti a mantenere il segreto.

e)

Il luogo in cui la commissione consultiva si riunisce e quello in cui è emesso il suo parere possono essere decisi anticipatamente dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.

f)

Gli Stati membri mettono a disposizione della commissione consultiva, prima che si riunisca per la prima volta, tutta la documentazione e le informazioni pertinenti, in particolare i documenti, le relazioni, la corrispondenza e le conclusioni utilizzati durante la procedura amichevole.

7.3.   Funzionamento della commissione consultiva

a)

Si considera che un caso sia stato sottoposto alla commissione consultiva il giorno in cui il presidente conferma che i suoi membri hanno ricevuto tutta la documentazione e le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 7.2, lettera f).

b)

I lavori della commissione consultiva si svolgono nella lingua o nelle lingue ufficiali degli Stati membri interessati, a meno che le autorità competenti non decidano diversamente di comune accordo, tenendo conto della volontà della commissione consultiva.

c)

La commissione consultiva può chiedere alla parte che è fonte delle dichiarazioni o dei documenti di presentare una traduzione nella lingua o nelle lingue in cui si svolgono i lavori.

d)

Pur nel rispetto dell'articolo 10 della convenzione sull'arbitrato, la commissione consultiva può chiedere agli Stati membri, in particolare allo Stato membro che ha emesso il primo avviso di accertamento fiscale, cioè una decisione finale dell'amministrazione fiscale sul maggior reddito, o una misura equivalente che ha comportato o che può comportare una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sull'arbitrato, di presentarsi dinanzi alla commissione consultiva.

e)

I costi connessi ai lavori della commissione consultiva, che sono ripartiti equamente tra gli Stati membri interessati, sono le spese amministrative della commissione consultiva e i compensi e le spese delle personalità indipendenti.

f)

A meno che le autorità competenti degli Stati membri non decidano diversamente:

i)

il rimborso delle spese delle personalità indipendenti è limitato al rimborso previsto solitamente per i funzionari di grado elevato dello Stato membro che ha preso l'iniziativa di costituire la commissione consultiva;

ii)

i compensi delle personalità indipendenti sono fissate a EUR 1 000 a persona e per giorno di riunione della commissione consultiva, e il presidente riceve un compenso superiore del 10 % a quello previsto per le altre personalità indipendenti.

g)

Il pagamento effettivo delle spese connesse ai lavori della commissione consultiva è effettuato dallo Stato membro che ha preso l'iniziativa di costituire la commissione consultiva, a meno che le autorità competenti degli Stati membri non decidano diversamente.

7.4.   Parere della commissione consultiva

Gli Stati membri si attendono che nel parere figurino:

a)

i nomi dei membri della commissione consultiva;

b)

la domanda; la domanda contiene:

i)

i nomi e gli indirizzi delle imprese interessate;

ii)

le autorità competenti interessate;

ii)

una descrizione dei fatti e delle circostanze della controversia;

iv)

una dichiarazione chiara in merito a quanto è richiesto;

c)

una sintesi della procedura;

d)

le tesi e i metodi sui quali si basa la decisione che figura nel parere;

e)

il parere;

f)

il luogo in cui è emesso il parere;

g)

la data in cui è emesso il parere;

h)

le firme dei membri della commissione consultiva.

La decisione delle autorità competenti e il parere della commissione consultiva sono comunicati nel modo seguente:

i)

una volta presa la decisione, l'autorità competente cui è stato sottoposto il caso trasmette copia della decisione delle autorità competenti e del parere della commissione consultiva a ciascuna delle imprese interessate.

ii)

Le autorità competenti degli Stati membri possono accordarsi per rendere pubblici integralmente il parere e la decisione. Esse possono altresì decidere di rendere pubblici il parere e la decisione senza citare i nomi delle imprese interessate e senza fornire particolari che potrebbero rivelare l'identità di tali imprese. In ambedue i casi è richiesto l'accordo delle imprese e prima di ogni pubblicazione le imprese interessate devono aver comunicato per iscritto all'autorità competente a cui il caso è stato sottoposto di non avere obiezioni alla pubblicazione del parere e della decisione.

iii)

Il parere della commissione consultiva è redatto in tre copie originali (o più nell'eventualità di casi triangolari), una da inviare a tutte le autorità competenti degli Stati membri interessati e una da trasmettere al Segretariato generale del Consiglio per l'archiviazione. Se vi è l'accordo per la pubblicazione del parere, quest'ultimo è reso pubblico sul sito web della Commissione, nella lingua o nelle lingue originali.

8.   Riscossione dell'imposta e interessi dovuti durante le procedure per la soluzione delle controversie transfrontaliere

a)

Si raccomanda agli Stati membri di adottare le misure necessarie a garantire che la sospensione della riscossione dell'imposta durante le procedure per la soluzione delle controversie transfrontaliere avviate nel quadro della Convenzione sull'arbitrato possa essere ottenuta dalle imprese interessate da queste procedure, alle stesse condizioni previste per una procedura interna di causa o ricorso, anche se queste misure possono implicare cambiamenti legislativi in alcuni Stati membri. Sarebbe opportuno che gli Stati membri estendessero queste misure alle procedure per la soluzione delle controversie transfrontaliere nel quadro delle convenzioni contro le doppie imposizioni concluse tra Stati membri.

b)

Considerando che nel corso dei negoziati sulle procedure amichevoli i contribuenti non dovrebbero essere penalizzati dall'esistenza di sistemi differenti in relazione a pagamenti e rimborsi di interessi nel periodo necessario per completare la procedura amichevole, si raccomanda agli Stati membri di applicare uno dei seguenti approcci:

i)

l'imposta è riscossa e rimborsata senza interessi; oppure

ii)

l'imposta è riscossa e rimborsata con i relativi interessi; oppure

iii)

per quanto riguarda l'addebito o il rimborso degli interessi, ogni caso deve essere valutato nel merito (eventualmente nel corso della procedura amichevole).

9.   Adesione di nuovi Stati membri alla convenzione sull'arbitrato

Gli Stati membri si adopereranno per firmare e ratificare le convenzioni di adesione dei nuovi Stati membri alla Convenzione sull'arbitrato il più rapidamente possibile e in ogni caso entro due anni dalla loro adesione all'UE.

10.   Disposizioni finali

Per assicurare un'equa ed efficace applicazione del presente codice di condotta, gli Stati membri sono invitati a presentare ogni due anni alla Commissione una relazione sul suo funzionamento pratico. In base a queste relazioni, la Commissione ha l'intenzione di riferire al Consiglio e potrà proporre un riesame delle disposizioni del presente codice di condotta.


(1)  Riserve: Secondo la Bulgaria, le rettifiche degli utili derivanti dalla rettifica del prezzo di un prestito (ossia, del tasso d’interesse) rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione sull'arbitrato. La Bulgaria ritiene invece che la Convenzione sull’arbitrato non si applichi ai casi di rettifiche degli utili basate su rettifiche dell'ammontare del finanziamento. In linea di principio, i motivi di tali rettifiche sono enunciati nella legislazione nazionale degli Stati membri. L’applicazione di norme nazionali divergenti e la mancanza di una serie di orientamenti internazionalmente riconosciuti fondati sul principio di libera concorrenza e applicabili alla struttura del capitale di un’impresa rimettono ampiamente in discussione la conformità al principio di libera concorrenza delle rettifiche degli utili basate su rettifiche dell'ammontare di un prestito.

La Repubblica ceca non applicherà la procedura amichevole prevista dalla Convenzione sull’arbitrato nei casi soggetti alle norme antiabuso contemplate dalla legislazione nazionale.

I Paesi Bassi condividono l’opinione secondo cui una rettifica del tasso d’interesse (prezzo del prestito) fondato su una legislazione nazionale basata sul principio di libera concorrenza rientri nell'ambito di applicazione della Convenzione sull’arbitrato. Le rettifiche dell'ammontare del prestito nonché le rettifiche alla deducibilità dell'interesse basate su un approccio di sottocapitalizzazione in applicazione del principio di libera concorrenza o le rettifiche fondate sulla normativa antiabuso basata sul principio di libera concorrenza non sono considerate incluse nell'ambito di applicazione della Convenzione sull’arbitrato. I Paesi Bassi manterranno la loro riserva finche l’OCSE non fornirà orientamenti su come applicare il principio di libera concorrenza alla sottocapitalizzazione di imprese associate.

Per la Grecia, le rettifiche che rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione sull’arbitrato sono quelle relative al tasso d’interesse di un prestito. Le rettifiche relative all’importo di un prestito e alla deducibilità degli interessi maturati in relazione ad un prestito non dovrebbero applicarsi alla convenzione sull’arbitrato, a motivo delle limitazioni previste dalla legislazione nazionale vigente.

Per l’Ungheria, rientrano nell’ambito di applicazione della Convenzione sull’arbitrato solo i casi in cui la doppia imposizione è dovuta alla rettifica del tasso d’interesse del prestito e la rettifica si basa sul principio di libera concorrenza.

Per l’Italia, la Convenzione sull’arbitrato può essere invocata nel caso in cui la doppia imposizione è dovuta ad una rettifica del prezzo di una transazione finanziaria non conforme al principio di libera concorrenza. Non può invece essere invocata per risolvere i casi in cui la doppia imposizione deriva da rettifiche dell'ammontare di un prestito o da norme nazionali divergenti quanto all’ammontare del finanziamento consentito o alla deducibilità degli interessi.

Secondo la Lettonia, la Convenzione sull’arbitrato non può essere invocata in caso di doppia imposizione derivante dall’applicazione della legislazione nazionale generale relativa alle rettifiche dell'ammontare di un prestito o alla deducibilità dei pagamenti di interessi, che non si basi sul principio di libera concorrenza previsto all’articolo 4 della Convenzione stessa.

Pertanto, la Lettonia ritiene che rientrino nell'ambito di applicazione della Convenzione sull’arbitrato solo le rettifiche delle deduzioni degli interessi effettuate a norma della legislazione nazionale basata sul principio di libera concorrenza.

Secondo la Polonia, la procedura prevista dalla Convenzione di arbitrato può essere applicata solo in caso di rettifiche di interessi. Le rettifiche relative all’ammontare di un prestito non dovrebbero invece rientrare nell’ambito di applicazione della Convenzione. La Polonia ritiene pressoché impossibile definire come dovrebbe essere la struttura del capitale nella pratica per essere conforme al principio di libera concorrenza.

Secondo il Portogallo, la Convenzione di arbitrato non può essere invocata per risolvere i casi di doppia imposizione dovuti a rettifiche degli utili derivanti da rettifiche dell'ammontare di un prestito contratto tra imprese associate o da modifiche dei pagamenti di interessi basate su misure nazionali antiabuso. Il Portogallo accetta tuttavia di rivedere la sua posizione una volta raggiunto un consenso sul piano internazionale, ossia tramite gli orientamenti dell’OCSE, sull’applicazione del principio di libera concorrenza all’ammontare del debito contratto (in situazioni di sottocapitalizzazione) tra imprese associate.

La Slovacchia è del parere che una rettifica del tasso d’interesse fondata sulla legislazione nazionale basata sul principio di libera concorrenza debba rientrare nel campo di applicazione della Convenzione sull’arbitrato, ma che quest’ultima non si estende alle rettifiche degli utili derivanti dall’applicazione di norme antiabuso previste dalla legislazione nazionale.

(2)  Riserva: il rappresentante delle autorità fiscali italiane ritiene che il periodo di tre anni decorra dalla «data del primo avviso di accertamento fiscale o misura equivalente a seguito di una rettifica dei prezzi di trasferimento che comporta, o può comportare, una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1», perché l'applicazione della vigente Convenzione sull'arbitrato dovrebbe essere limitata ai casi in cui si abbia una «rettifica» dei prezzi di trasferimento.


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