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Document 62009CN0350
Case C-350/09 P: Appeal brought on 2 September 2009 by Centre de Promotion de l’Emploi par la Micro-Entreprise (CPEM) against the judgment delivered on 30 June 2009 in Case T-444/07 Centre de Promotion de l’Emploi par la Micro-Entreprise (CPEM) v Commission of the European Communities
Causa C-350/09 P: Impugnazione proposta il 2 settembre 2009 dal Centre de Promotion de l’Emploi par la Micro-Entreprise (CPEM) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 30 giugno 2009 , causa T-444/07, Centre de Promotion de l’Emploi par la Micro-Entreprise (CPEM)/Commissione delle Comunità europee
Causa C-350/09 P: Impugnazione proposta il 2 settembre 2009 dal Centre de Promotion de l’Emploi par la Micro-Entreprise (CPEM) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 30 giugno 2009 , causa T-444/07, Centre de Promotion de l’Emploi par la Micro-Entreprise (CPEM)/Commissione delle Comunità europee
GU C 312 del 19.12.2009, pp. 11–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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19.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/11 |
Impugnazione proposta il 2 settembre 2009 dal Centre de Promotion de l’Emploi par la Micro-Entreprise (CPEM) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 30 giugno 2009, causa T-444/07, Centre de Promotion de l’Emploi par la Micro-Entreprise (CPEM)/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-350/09 P)
2009/C 312/19
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Centre de Promotion de l’Emploi par la Micro-Entreprise (CPEM) (rappresentante: avv. C. Bonnefoi)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado; |
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accogliere, in tutto o in parte, le conclusioni presentate in primo grado; |
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condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce tredici motivi relativi al rigetto, da parte del Tribunale, della sua domanda di annullamento della decisione della Commissione 4 ottobre 2007, recante soppressione del contributo erogato dal Fondo sociale europeo (FSE) con decisione 17 agosto 1999, C (1999) 2645.
Con il primo motivo, il ricorrente afferma che il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento, in quanto non ha osservato le esigenze di un giusto equilibrio tra gli argomenti delle parti. Infatti, limitandosi a indicare ripetutamente che la Commissione respinge o confuta gli argomenti del CPEM, il Tribunale non preciserebbe né gli argomenti della Commissione, né in che modo questi ultimi respingano o confutino quelli del ricorrente, il che determinerebbe uno squilibrio nell’esposizione degli elementi dedotti in giudizio e, conseguentemente, nella loro valutazione in sede di giudizio.
Con il secondo motivo, il CPEM sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, essendosi rifiutato di riconoscere la «corresponsabilità» della Commissione, dal momento che questa sarebbe stata al corrente dei fatti addebitati, ma non avrebbe adottato alcun provvedimento, nel corso dei propri controlli periodici della realizzazione del progetto sovvenzionato, per bloccare i pagamenti degli acconti e del saldo della sovvenzione. L’obbligo, a carico del CPEM, di rimborsare integralmente il contributo finanziario erogato sarebbe quindi privo di fondamento, alla luce degli argomenti illustrati dal CPEM, che dimostrerebbero quanto meno una corresponsabilità della Commissione nella situazione dannosa determinatasi.
Con il terzo motivo, il ricorrente deduce che erroneamente il Tribunale non ha esaminato i suoi argomenti attinenti alla scelta dei fondamenti giuridici del controllo, che sarebbe viziato da illegittimità in quanto sarebbe stato esercitato sulla scorta di un regolamento diverso da quello in base al quale esso viene ufficialmente condotto.
Con il quarto motivo, il ricorrente rileva che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, avendo dichiarato irricevibili le sue conclusioni dirette a ottenere un risarcimento per lesione della sua immagine pubblica. Infatti, l’OLAF aveva fornito informazioni alla stampa locale, sebbene il CPEM non avesse ancora ricevuto la notifica della decisione di rettifica. Ciò premesso, divulgare tali informazioni pregiudicherebbe gravemente l’immagine di un organismo che persegue una missione di interesse generale, senza capitale liquido né clientela, ed i cui finanziamenti proverrebbero esclusivamente da conferimenti pubblici e privati.
Con il quinto motivo, esso afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e violato il principio di proporzionalità, avendo respinto la domanda di risarcimento simbolico del personale del CPEM per mancanza di una specifica delega al difensore, mentre gli errori rilevati dal ricorrente con riguardo alle deleghe degli inquirenti dell’OLAF e del personale della Commissione non sarebbero stati presi in esame dallo stesso Tribunale.
Con il sesto motivo, il CPEM addebita al Tribunale di aver commesso un errore di diritto, avendo ridotto la portata della denuncia e l’esame del primo motivo al solo rispetto dei diritti della difesa, mentre il ricorrente avrebbe fatto espresso riferimento ai diritti fondamentali della difesa e ai principi generali del diritto.
Con il settimo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha altresì commesso un errore di diritto, avendo ristretto la portata del rispetto dei diritti della difesa alla sola possibilità, per i destinatari di una decisione che pregiudichi in modo sensibile i loro interessi, di essere messi in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista. Orbene, il rispetto dei diritti della difesa avrebbe una portata ben più ampia. Inoltre, il carattere «utile» del contraddittorio con l’OLAF e la Commissione, e l’esame di tutti gli elementi del caso di specie «con cura e imparzialità», sarebbero fortemente contestabili nella vicenda in esame, così come la mancata comunicazione da parte dell’OLAF dell’oggetto delle denunce presentate contro il CPEM.
Con l’ottavo motivo, il ricorrente addebita più in particolare al Tribunale di aver commesso un errore di diritto, in quanto avrebbe ritenuto che il fatto di informare la stampa del contenuto di una decisione amministrativa che stabilisce una sanzione, ancora prima che essa sia stata notificata al destinatario, non costituisca una violazione dei diritti della difesa.
Con il nono motivo, il CPEM rimprovera al Tribunale di aver erroneamente disatteso il suo motivo attinente al mancato rispetto, da parte della Commissione, nell’ambito del procedimento che ha portato all’adozione della decisione impugnata, dei diritti della difesa e dei principi di presunzione d’innocenza, della certezza del diritto, di equilibrio e di neutralità dei controlli. Il rispetto di detti principi generali del diritto dovrebbe infatti essere garantito non solo nei procedimenti amministrativi che possono condurre a sanzioni, ma anche in sede di procedimenti di inchiesta preliminare.
Con il decimo motivo, il ricorrente fa valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, non avendo tenuto conto della nozione francese di organismo senza scopo di lucro né delle relazioni che un simile organismo può e deve intrattenere con i vari enti locali. Il Tribunale avrebbe così ripetuto l’errore iniziale della Commissione e dell’OLAF, che hanno qualificato i legami fra il CPEM e gli enti locali, fra cui la città di Marsiglia, come un’irregolarità grave.
Con l’undicesimo motivo, il ricorrente addebita al Tribunale di aver commesso un errore di fatto allorché ha affermato che il ricorrente avrebbe considerato inopponibile la «guida del promotore» e ha respinto i suoi argomenti a tale riguardo, mentre, in realtà, il ricorrente non riterrebbe la guida inopponibile, ma lamenterebbe solamente l’esistenza di più versioni differenti, che conducono a incertezza giuridica e al mancato rispetto del diritto al contraddittorio.
Con il dodicesimo motivo, il CPEM deduce che il Tribunale non avrebbe interpretato correttamente la nozione di «valorizzazione», allorché ha richiamato un argomento giuridicamente errato della Commissione secondo cui questo metodo di imputazione delle spese sarebbe consentito nell’ambito «classico» dei progetti rientranti nell’FSE, ma vietato nell’ambito dei progetti pilota ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. a), del regolamento n. 4255/88 (1).
Con il tredicesimo ed ultimo motivo, il ricorrente lamenta infine il mancato rispetto del principio della certezza del diritto da parte del Tribunale, poiché questo avrebbe eluso la discussione sul motivo attinente all’inapplicabilità del regolamento n. 1605/2002 (2), sul quale si basa la decisione dell’OLAF e della Commissione, mentre, all’epoca dei fatti, il regolamento finanziario in vigore era quello del 21 dicembre 1977 (3). Peraltro, il CPEM chiede, ai sensi dell’art. 47, n. 1, primo e secondo comma, del regolamento di procedura della Corte, l’accertamento di fatti per mezzo di testimoni.
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4255, recante disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU L 374, pag. 21).
(2) Regolamento (CEE) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).
(3) Regolamento finanziario 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356, pag. 1), nella versione risultante dal regolamento (CE, CECA, Euratom) del Consiglio 17 dicembre 1998, n. 2779, che modifica il regolamento finanziario 21 dicembre 1977 (GU L 347, pag. 3).