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Document 52009XC0811(04)
Summary of Commission Decision of 11 March 2008 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA Agreement (Case COMP/38.543 — International removal services) (Text with EEA relevance)
Sintesi della decisione della Commissione, dell' 11 marzo 2008 , relativa a una procedura di applicazione dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 del trattato SEE (Caso COMP/38.543 — Servizi internazionali di trasloco) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi della decisione della Commissione, dell' 11 marzo 2008 , relativa a una procedura di applicazione dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 del trattato SEE (Caso COMP/38.543 — Servizi internazionali di trasloco) (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU C 188 del 11.8.2009, p. 16–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 188/16 |
Sintesi della decisione della Commissione
dell'11 marzo 2008
relativa a una procedura di applicazione dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 del trattato SEE
(Caso COMP/38.543 — Servizi internazionali di trasloco)
(Solo i testi in lingua inglese, francese e olandese fanno fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 188/07
I. INTRODUZIONE
1. |
In data 11 marzo 2008 la Commissione ha adottato una decisione relativa a una procedura di applicazione dell’articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. A norma dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), la Commissione pubblica qui di seguito i nomi delle parti e l’essenziale della decisione, comprese le sanzioni comminate. |
II. PRESENTAZIONE DEL CASO
1. Procedura
2. |
Il presente caso è iniziato ex officio con verifiche condotte in Belgio presso Allied Arthur Pierre NV, Interdean NV e Transworld International NV in data 16 e 17 settembre 2003, nonché presso Ziegler SA dal 16 al 18 settembre 2003. Sono stati scoperti vari accordi scritti di fissazione dei prezzi unitamente a numerosi altri documenti che dimostrano pratiche di fissazione indiretta di prezzi sotto forma di «commissioni», manipolazione di offerte e spartizione di clienti. Queste prove hanno rivelato il coinvolgimento di nove imprese nell’intesa e nell’attuazione dell’intesa medesima fra l’ottobre 1984 e gli inizi degli anni ′90, quindi tra l'aprile 1997 e il settembre 2003. |
3. |
La comunicazione degli addebiti è stata adottata il 18 ottobre 2006 e notificata ai 32 destinatari fra il 20 e il 23 ottobre 2006. |
4. |
Il 22 marzo 2007 si è svolta un’audizione. |
5. |
Un’esposizione dei fatti è stata inviata a tutte le parti il 23 agosto 2007, precisando che la Commissione intendeva utilizzare elementi di prova contro Allied Arthur Pierre NV, Interdean NV e Ziegler SA. |
6. |
Il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole in data 18 febbraio 2008 e 7 marzo 2008. |
2. Sintesi dell’infrazione
7. |
L’intesa verte sulla prestazione di servizi internazionali di trasloco in Belgio. Questi servizi comprendono il trasloco sia di beni di persone fisiche — siano esse privati o dipendenti di imprese o istituzioni pubbliche — sia di beni di imprese o istituzioni pubbliche. Un trasloco internazionale del genere avviene sia dal Belgio verso altri paesi che da altri paesi a destinazione del Belgio. Esso è quindi caratterizzato dal fatto che il Belgio ne costituisce il punto di origine o di destinazione. |
8. |
La decisione conclude che dieci imprese, vale a dire Allied Arthur Pierre NV, Compas International NV, Gosselin Group NV, Interdean NV, Mozer Moving International SPRL, Putters International NV, Team Relocations NV, Transworld International NV, Verhuizingen Coppens NV e Ziegler SA hanno concluso un’intesa sul mercato dei servizi internazionali di trasloco in Belgio fissando i prezzi e spartendosi il mercato dal 4 ottobre 1984 al 10 settembre 2003. Le imprese si sono accordate sui prezzi, si sono spartite contratti di traslochi manipolando offerte sotto forma di offerte fittizie — cosiddetti «preventivi compiacenti» — e hanno beneficiato di un sistema di compensazioni finanziarie denominate «commissioni». Tali commissioni erano un elemento nascosto del prezzo finale che il consumatore era tenuto a pagare. La singola partecipazione delle imprese all'intesa va da 3 mesi a oltre 18 anni. |
3. Destinatari
9. |
I destinatari della decisione sono le 31 persone giuridiche enumerate al punto 21, riconducibili a dieci imprese, per aver partecipato all'intesa o essere responsabili di una partecipazione del genere. |
10. |
La responsabilità delle società madri per la partecipazione all'intesa delle loro controllate si fonda sulla considerazione che esse appartengano alla stessa impresa ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. Tutte le società madri detengono direttamente o indirettamente il 100 % (o quasi il 100 %) del capitale delle loro controllate, sulla cui politica commerciale si può pertanto presumere che abbiano esercitato un'influenza determinante. La decisione rileva che tale assunto non è stato confutato da alcuna delle società madri. |
4. Provvedimenti correttivi
11. |
L'importo di base dell'ammenda è stabilito come segue: una percentuale — in funzione del grado di gravità dell'infrazione — del valore delle vendite del servizio pertinente effettuate da ciascuna impresa nella zona geografica pertinente durante l'ultimo anno completo della sua partecipazione all'infrazione («importo variabile») viene moltiplicata per il numero di anni di partecipazione dell'impresa all'infrazione e maggiorata di un importo aggiuntivo («diritto di ingresso»), calcolato a sua volta come percentuale del valore delle vendite, onde dissuadere le imprese dal partecipare ad accordi orizzontali di fissazione di prezzi, di spartizione di mercato e di limitazione di produzione (2). |
12. |
I fattori presi in considerazione nel presente caso, onde determinare le percentuali di cui sopra, sono connessi con la natura dell'infrazione (fissazione di prezzi, spartizione di mercato e manipolazione di offerte). La decisione applica nella fattispecie un importo variabile del 17 % e un diritto d'ingresso del 17 %. |
13. |
L'importo variabile viene moltiplicato, con riferimento alle singole imprese, per il numero di anni della loro partecipazione all'infrazione; questo numero va da 0,5 a 19 nel caso di specie. |
14. |
Nel presente caso non vi è luogo di prendere in considerazione circostanze aggravanti di sorta. |
15. |
Determinate parti hanno chiesto che vengano riconosciute varie circostanze attenuanti, quali la partecipazione limitata all'infrazione, la collaborazione effettiva con la Commissione al di fuori della sfera d'applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole e il fatto che il comportamento anticoncorrenziale sarebbe stato autorizzato o addirittura incoraggiato da pubbliche autorità. La decisione respinge tutte queste affermazioni. |
16 |
L'ammontare dell'ammenda è limitato, per alcune imprese, al massimale del 10 % del volume d'affari complessivo da esse realizzato nel corso dell'esercizio sociale precedente (si veda l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio). |
17. |
La decisione concede una riduzione dell'ammenda pari al 50 % ad Allied Arthur Pierre NV. Detta riduzione tiene conto dell'estrema rilevanza degli elementi di prova comunicati dall'impresa. |
18. |
In applicazione del punto 23, ultimo comma della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002, la decisione conclude che ad Allied Arthur Pierre NV non verrà inflitta alcuna ammenda per il periodo anteriore all'aprile 1997. |
19. |
Cinque imprese hanno chiesto una riduzione di ammenda per incapacità contributiva ai sensi del punto 35 degli orientamenti. La decisione conclude che tali richieste vanno respinte. |
20. |
Nel caso presente, la Commissione tiene conto di circostanze particolari riguardanti la situazione individuale di Interdean NV e delle sue società madri. Di conseguenza è stato deciso di concedere una riduzione dell'ammenda pari al 70 % a Interdean NV. |
III. DECISIONE
21. |
I destinatari della decisione sono 31 persone giuridiche facenti capo alle 10 imprese che hanno violato l'articolo 81, paragrafo 1 del trattato CE e l'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE, fissando in maniera diretta e indiretta prezzi per i servizi internazionali di trasloco in Belgio, spartendosi una parte di questo mercato e manipolando la procedura tramite il ricorso alla presentazione di preventivi fasulli nell'arco dei periodi indicati:
|
22. |
Per l'infrazione di cui al punto 21 sono state inflitte le ammende seguenti:
Le imprese enumerate al punto 21 sono tenute a porre immediatamente fine all'infrazione ivi definita, sempre che non l'abbiano già fatto. Hanno l'obbligo di astenersi d'ora in poi da qualsiasi atto o comportamento di cui al punto 21, nonché da qualsiasi atto o comportamento avente oggetto o effetto identico o analogo. |
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 1419/2006 (GU L 269 del 28.9.2006, pag. 1).
(2) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003, GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2.