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Document 52009XX0811(02)

Relazione finale del consigliere-auditore relativa al caso COMP/38.543 — Servizi internazionali di trasloco [a norma degli articoli 15 e 16 della decisione (2001/462/CE, CECA) della Commissione, del 23 maggio 2001 , relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21 ]

GU C 188 del 11.8.2009, blz. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 188/14


Relazione finale del consigliere-auditore relativa al caso COMP/38.543 — Servizi internazionali di trasloco

[a norma degli articoli 15 e 16 della decisione (2001/462/CE, CECA) della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21]

2009/C 188/06

Il progetto di decisione dà adito alle seguenti osservazioni:

INTRODUZIONE

Alla fine di agosto 2003 la Commissione ha deciso di effettuare delle ispezioni nel settembre 2003 in Belgio, presso i locali di Allied Arthur Pierre, Interdean, Transworld e Ziegler. A seguito di tali ispezioni, Allied Arthur Pierre ha presentato richiesta di immunità dalle ammende o, se questa non poteva essere accordata, di riduzione di eventuali ammende, ai sensi della comunicazione della Commissione del 2002 relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese. Poiché la Commissione aveva già effettuato un'ispezione mirata e aveva ottenuto elementi probatori riguardanti il cartello, l’immunità non poteva essere accordata. Tuttavia, in base a [*] (1), la Commissione ha deciso di concedere ad Allied Arthur Pierre una riduzione dell’ammenda compresa fra il 30 % e il 50 %.

Nei mesi di febbraio, settembre e ottobre 2005 e anche nel luglio e nell’ottobre 2007, la Commissione ha inviato delle domande d’informazioni, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, alle imprese interessate, nonché ai concorrenti e alle organizzazioni professionali delle società di trasloco in Belgio.

La Commissione è giunta alla conclusione preliminare che i destinatari del progetto di decisione avevano preso parte a un cartello nei servizi internazionali di trasloco in Belgio, attraverso il quale le imprese partecipanti fissavano i prezzi, si spartivano i clienti e manomettevano la presentazione di offerte, in violazione dell’articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Il cartello ha avuto una durata di 19 anni, a partire almeno dal 1984 fino al 2003.

Comunicazione degli addebiti e termine fissato per la risposta

Il 19 ottobre 2006 è stata inviata la comunicazione degli addebiti a 32 destinatari: Allied Arthur Pierre NV; North American International Holding Corporation; North American Van Lines Inc.; Sirva Inc.; Exel International Holdings (Belgio) NV; Exel International Holdings (Paesi Bassi I) BV; Exel International Holdings (Paesi Bassi II) BV; Exel International Holdings Limited; Exel Investments Limited; Realcause Limited; Amcrisp Limited; Interdean AG; Interdean Group Limited; Interdean Holding BV; Interdean International Limited; Interdean NV; Interdean SA; Iriben Limited; Rondspant BV; Team Relocations NV; Team Relocations Limited; Trans Euro Limited; Amertranseuro International Holdings Limited; [*]; Mozer Moving International SPRL; Gosselin World Wide Moving NV; Stichting Administratiekantoor Portielje; Compas International Movers NV; Transworld International NV; Putters International NV; Verhuizingen Coppens NV; Ziegler SA.

Fra il 20 e il 23 ottobre 2006 i destinatari hanno ricevuto la comunicazione degli addebiti, con un termine di due mesi per la risposta. Su richiesta motivata degli interessati, Coppens ha ottenuto una proroga fino al 15 gennaio 2007; Gosselin fino al 22 gennaio 2007; Stichting e Interdean fino al 22 gennaio 2007. Tutte le parti hanno risposto entro il termine fissato.

Accesso al fascicolo

Le parti hanno avuto accesso al fascicolo in formato DVD, inviato a tutte su loro richiesta. Altri documenti del fascicolo sono stati messi a disposizione presso i locali della Commissione e 28 imprese hanno colto l’occasione di visionarli. Nessuna delle parti ha rivolto richieste relative all'accesso al fascicolo al consigliere-auditore, ad eccezione di Ziegler. Quest’ultimo ha domandato per iscritto al consigliere-auditore di poter accedere alle risposte date dalle altre parti alla comunicazione degli addebiti. Il consigliere-auditore ha negato l’accesso, ritenendo che le informazioni ricevute dopo la notifica della comunicazione degli addebiti non costituiscano parte del fascicolo d’indagine e non siano pertanto accessibili. Le parti hanno diritto di accedere alle risposte date dalle altre parti alla comunicazione degli addebiti solamente se le informazioni contenute sono a loro carico e la Commissione si basa su di esse in una decisione finale o se contengono elementi a discarico (2).

Audizione

L'audizione orale si è svolta il 22 marzo 2007, con la partecipazione di tutte le parti o dei loro rappresentanti, eccetto il gruppo d’imprese Exel (imprese madri di Allied Arthur Pierre), [*], Mozer, Putters, Gosselin e Stichting.

Lettera di esposizione dei fatti

A seguito dell’audizione, [*] elemento di prova [*]. La Commissione ha ritenuto che questo elemento di prova supplementare potesse essere utile per sostenere gli argomenti esposti nella comunicazione degli addebiti. Il 23 agosto 2007 è stata pertanto inviata a tutte le parti una lettera di esposizione dei fatti, che definiva la natura della prova e spiegava come la Commissione intendeva usarla nel progetto di decisione, corredata da un CD-ROM contenente la prova aggiuntiva. Le parti disponevano di due settimane per rispondere alla lettera di esposizione dei fatti.

Il nuovo elemento di prova non ha dato luogo a nuovi o ulteriori addebiti contro le parti ma ha soltanto confermato e sostenuto le prove già raccolte nel fascicolo d’indagine della Commissione.

IL PROGETTO DI DECISIONE

[*] Le durate dell’infrazione riportate nel progetto di decisione per quanto riguarda due imprese sono più brevi di quelle indicate nella comunicazione degli addebiti.

Il progetto di decisione presentato alla Commissione contiene unicamente addebiti nei confronti dei quali è stata accordata la possibilità alle parti di rendere noto il loro punto di vista.

Il consigliere-auditore conclude che nel presente caso è stato rispettato il diritto delle parti di essere sentite.

Bruxelles, il 25 febbraio 2008.

Karen WILLIAMS


(1)  Parti del testo sono state modificate per evitare la divulgazione di informazioni riservate; tali parti sono indicate tra parentesi quadre e sono contrassegnate da un asterisco.

(2)  Sentenza del Tribunale di primo grado del 27 settembre 2006 nella causa T-43/02, Jungbunzlauer.


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