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Document 52009XC0811(02)

Comunicazione della Commissione — Criteri per l'analisi della compatibilità degli aiuti di stato a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a soglia di notifica individuale

GU C 188 del 11.8.2009, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 188/6


Comunicazione della Commissione — Criteri per l'analisi della compatibilità degli aiuti di stato a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a soglia di notifica individuale

2009/C 188/02

1.   INTRODUZIONE

1.

Promuovere l'occupazione e la coesione sociale è un obiettivo fondamentale delle politiche economiche e sociali della Comunità e dei suoi Stati membri. La disoccupazione, in particolare la disoccupazione strutturale, resta un grave problema in talune aree della Comunità e per determinate categorie di lavoratori l'inserimento nel mercato del lavoro è ancora difficile. Per le imprese, gli aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni ai costi salariali, in cui per costi salariali si intende l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro in oggetto, che comprende: a) la retribuzione lorda, prima delle imposte, b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e c) i contributi assistenziali per figli e familiari («integrazioni salariali»), possono rappresentare un incentivo supplementare ad alzare il livello di occupazione dei lavoratori svantaggiati e disabili. L’obiettivo dell’aiuto è quindi quello di promuovere l’occupazione delle categorie di lavoratori in oggetto.

2.

La presente comunicazione fissa gli orientamenti relativi ai criteri applicabili per valutare gli aiuti di Stato sotto forma di integrazioni salariali soggetti alla soglia di notifica individuale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere h) e i) del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (1). Tali orientamenti sono volti a rendere trasparenti le decisioni della Commissione e la relativa motivazione, per garantire la prevedibilità e la certezza del diritto.

3.

Tali orientamenti si applicano agli aiuti di Stato sotto forma di integrazioni salariali per lavoratori svantaggiati, lavoratori molto svantaggiati e lavoratori disabili secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafi 18, 19 e 20, del regolamento (CE) n. 800/2008. Ogni misura individuale, sia concessa ad hoc che nel quadro di un regime, è soggetta ai presenti orientamenti se l’equivalente sovvenzione supera i 5 milioni di EUR per impresa all’anno nel caso di assunzione di lavoratori svantaggiati e lavoratori molto svantaggiati (in prosieguo collettivamente definiti «lavoratori svantaggiati») e i 10 milioni di EUR per impresa all’anno in caso di assunzione di lavoratori disabili (2).

4.

I criteri di cui ai presenti orientamenti non sono applicati meccanicamente. Il livello della valutazione della Commissione e il tipo di informazioni che essa potrà richiedere saranno proporzionati al rischio di distorsione della concorrenza, per cui la portata dell'analisi dipenderà dalla natura del caso.

2.   EFFETTI POSITIVI DEGLI AIUTI

2.1.   Esistenza di un obiettivo comune

5.

Talune categorie di lavoratori hanno particolari difficoltà a trovare un lavoro, in quanto i datori di lavoro li considerano meno produttivi o nutrono pregiudizi nei loro confronti. Tale effettiva o presunta produttività inferiore può essere dovuta alla mancanza di esperienze lavorative recenti (è il caso dei giovani o dei disoccupati di lunga durata) o alla presenza di una disabilità permanente. A causa della loro effettiva o presunta produttività inferiore tali lavoratori rischiano di venire esclusi dal mercato del lavoro, se i datori di lavoro non ricevono forme di compensazione per la loro assunzione.

6.

Da un punto di vista sociale, è auspicabile che tutte le categorie di lavoratori siano integrate nel mercato del lavoro. Ciò significa che una quota del reddito nazionale può venire ridistribuita alle categorie di lavoratori cui si applicano tali misure. Coprendo i sovraccosti a fronte di una minore produttività vera o percepita, gli aiuti di Stato possono favorire l’inserimento professionale dei lavoratori svantaggiati e disabili e possono aiutarli a trovare lavoro o a rimanere in attività.

7.

Gli Stati membri dovrebbero dimostrare che gli aiuti saranno utilizzati per raggiungere l’obiettivo di interesse comune. Nella sua analisi, la Commissione tiene conto, tra l’altro, dei seguenti fattori:

a)

il numero e le categorie dei lavoratori oggetto della misura;

b)

il tasso di occupazione, a livello nazionale e/o regionale e nelle imprese interessate, delle categorie di lavoratori oggetto della misura;

c)

il tasso di disoccupazione, a livello nazionale e/o regionale, delle categorie di lavoratori oggetto della misura;

d)

i sottogruppi particolarmente discriminati all’interno delle categorie più ampie dei lavoratori disabili e svantaggiati.

2.2.   Adeguatezza dell'aiuto di Stato come strumento politico

8.

Gli aiuti di Stato sotto forma di integrazioni salariali non rappresentano l’unico strumento politico di cui gli Stati membri dispongono per favorire l’assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili. Gli Stati membri possono anche adottare misure generali, per esempio la riduzione degli oneri fiscali e dei contributi sociali gravanti sul lavoro, la promozione degli investimenti a favore dell'istruzione generale e della formazione, misure destinate ad assicurare servizi di orientamento e di consulenza o finalizzate all'assistenza o alla formazione dei disoccupati, nonché misure destinate a migliorare il quadro generale della legislazione del lavoro.

9.

Se lo Stato membro ha preso in considerazione altre opzioni di politica e sono dimostrati i vantaggi derivanti dal ricorso a uno strumento selettivo come l'aiuto di Stato destinato a una particolare impresa, le misure sono considerate strumenti adeguati. La Commissione terrà conto, in particolare, di tutte le valutazioni di impatto della misura proposta eventualmente realizzate dallo Stato membro.

2.3.   Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti

10.

Gli aiuti di Stato a favore dell’assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili devono determinare un cambiamento di comportamento da parte del beneficiario degli aiuti che si traduca nell’incremento netto del numero dei dipendenti svantaggiati e disabili nell'impresa in questione. I lavoratori svantaggiati neoassunti devono occupare posti appositamente creati o posti che si sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. I posti che si creano a causa di licenziamenti di natura economica non devono essere occupati da lavoratori svantaggiati e disabili sovvenzionati. Pertanto, gli aiuti di Stato non possono essere utilizzati per sostituire lavoratori sovvenzionati per cui l’impresa ha smesso di ricevere sovvenzioni e che per questo motivo siano stati licenziati.

11.

Spetta agli Stati membri dimostrare alla Commissione l’esistenza dell’effetto di incentivazione e della necessità dell'aiuto. In primo luogo, il beneficiario deve avere presentato una domanda di aiuto allo Stato membro in questione prima di assumere i lavoratori appartenenti alle categorie interessate. In secondo luogo, lo Stato membro dovrebbe dimostrare che l’aiuto riguarda un lavoratore svantaggiato o disabile in un’impresa in cui l’assunzione non sarebbe avvenuta senza l’aiuto.

12.

L’analisi della Commissione tiene conto anche dei seguenti fattori:

a)

i documenti interni del beneficiario dell’aiuto relativi al costo della manodopera e ai lavoratori interessati in presenza o in assenza degli aiuti;

b)

le integrazioni salariali attuali e passate destinate all’impresa in questione: le categorie e il numero di lavoratori oggetto delle integrazioni;

c)

il fatturato annuo realizzato dalle categorie dei lavoratori oggetto della misura.

2.4.   Proporzionalità degli aiuti

13.

Lo Stato membro deve provare che gli aiuti sono necessari, che il loro importo è limitato al minimo necessario per raggiungere l’obiettivo degli aiuti.

Gli Stati membri dovrebbero dimostrare che l’importo degli aiuti non supera i sovraccosti netti imputabili all’assunzione delle categorie dei lavoratori svantaggiati o disabili oggetto della misura rispetto ai costi di assunzione di lavoratori non svantaggiati e non disabili (3).

In ogni caso, le intensità degli aiuti non devono mai superare le intensità di cui all’articolo 40 (4) e all’articolo 41 (5) del regolamento (CE) n. 800/2008. I costi ammissibili, cui si applicano le intensità degli aiuti, vanno calcolati in base alle indicazioni di cui all’articolo 40 (6) e all’articolo 41 (7) del regolamento (CE) n. 800/2008.

3.   EFFETTI NEGATIVI DELL’AIUTO

14.

Se gli aiuti sono proporzionati al raggiungimento dell’obiettivo degli aiuti, è probabile che gli effetti negativi degli aiuti siano limitati e che non sia necessario procedere all’analisi degli effetti negativi. Tuttavia, in alcuni casi, anche se gli aiuti sono necessari e proporzionati per permettere ad una determinata impresa di incrementare l’occupazione di lavoratori appartenenti alle categorie in questione, gli aiuti possono determinare nel beneficiario un cambiamento di comportamento che falsa la concorrenza in misura significativa. In tali casi, la Commissione procede ad un’analisi delle distorsioni della concorrenza. L’entità della distorsione della concorrenza provocata dagli aiuti può variare in base alla tipologia degli aiuti e dei mercati interessati (8).

15.

Le caratteristiche degli aiuti che possono incidere sui rischi e sull’entità di distorsione sono:

a)

la selettività;

b)

l’entità dell'aiuto;

c)

la ripetizione e la durata dell'aiuto;

d)

l’incidenza dell'aiuto sui costi aziendali.

16.

Per esempio, un regime di aiuti utilizzato per incoraggiare le imprese di uno Stato membro in generale ad assumere un numero maggiore di lavoratori svantaggiati o disabili eserciterà probabilmente un’incidenza diversa sul mercato rispetto ad un aiuto ingente concesso ad hoc ad una sola impresa per permetterle di incrementare il livello di occupazione di una certa categoria di lavoratori. In questo secondo caso, il rischio di distorsione della concorrenza è maggiore in quanto i concorrenti del beneficiario degli aiuti sono meno in grado di competere. La distorsione risulterà ancora maggiore se nell’impresa beneficiaria i costi della manodopera rappresentano una porzione elevata dei costi complessivi.

17.

Nella valutazione delle caratteristiche del mercato, grazie alla quale si può ottenere un’indicazione più precisa della probabile incidenza dell'aiuto, la Commissione terrà conto, tra l'altro, dei seguenti fattori:

a)

la struttura del mercato;

b)

le caratteristiche del settore o dell’industria;

c)

la situazione del mercato del lavoro nazionale/regionale.

18.

La struttura del mercato viene valutata prendendo in esame la concentrazione del mercato, le dimensioni delle imprese (9), l'importanza della differenziazione dei prodotti (10) e gli ostacoli all’accesso e all’uscita. Le quote di mercato e i rapporti di concentrazione saranno calcolati dopo che è stato definito il mercato rilevante. In genere, se vi sono poche imprese, la loro quota sul mercato è maggiore e si osserva un minore livello di concorrenza (11). Se il mercato in oggetto è concentrato ed è caratterizzato da forti ostacoli all’accesso (12) e il beneficiario degli aiuti è uno degli operatori principali, allora è più probabile che i concorrenti debbano modificare il proprio comportamento per effetto degli aiuti, per esempio rimandando l'introduzione di un nuovo prodotto o di nuova tecnologia, rinunciandovi o addirittura abbandonando il mercato.

19.

La Commissione esamina inoltre le caratteristiche del settore, quali l’eccesso di capacità produttiva o se il mercato del settore sia in crescita (13), in equilibrio o in flessione. La presenza di eccesso di capacità produttiva in un settore può, per esempio, aumentare il rischio che un aiuto produca casi di inefficienza o di spostamento della produzione a scapito delle imprese che non hanno lavoratori sovvenzionati.

20.

Infine, la misura viene analizzata nel contesto della situazione del mercato del lavoro, ovvero alla luce di parametri quali i tassi di occupazione e disoccupazione, i livelli dei salari e la legislazione del lavoro.

21.

Le integrazioni salariali possono, in casi particolari, produrre le distorsioni della concorrenza descritte dal punto 22 al punto 27.

Effetti di sostituzione e spostamento

22.

Gli effetti di sostituzione si producono in una situazione in cui i posti di lavoro assegnati ad una determinata categoria di lavoratori sostituiscono i posti di lavoro destinati ad altre categorie. L’integrazione salariale a favore di un determinato sottogruppo di lavoratori crea, all’interno della manodopera, una divisione tra lavoratori sovvenzionati e lavoratori non sovvenzionati e può indurre le imprese a sostituire lavoratori non sovvenzionati con lavoratori sovvenzionati, in quanto i costi salariali relativi alle due categorie di lavoratori sono diversi (14).

23.

Poiché le imprese con lavoratori sovvenzionati competono sugli stessi mercati di beni e servizi con quelle prive di lavoratori sovvenzionati, le integrazioni salariali possono contribuire alla riduzione dei posti di lavoro in altri settori dell’economia. Tale situazione si verifica quando un’impresa con lavoratori sovvenzionati aumenta la produzione a scapito delle imprese che non hanno lavoratori sovvenzionati; in questo modo, gli aiuti escludono i lavoratori non sovvenzionati.

Entrata e uscita dal mercato

24.

I costi salariali rientrano nei normali costi di funzionamento di qualsiasi impresa. È pertanto particolarmente importante che gli aiuti producano un effetto positivo sull'occupazione e non si limitino a consentire alle imprese di ridurre costi che esse avrebbero altrimenti dovuto sostenere. Per esempio, le integrazioni salariali riducono i costi correnti e di conseguenza rendono più appetibile l'ingresso nel mercato, permettendo alle imprese che avrebbero in caso contrario prospettive commerciali poco incoraggianti di accedere al mercato o introdurre nuovi prodotti, a scapito dei concorrenti più efficienti.

25.

La disponibilità di aiuti di Stato può inoltre incidere sulla decisione di un’impresa di abbandonare un mercato in cui opera. Le integrazioni salariali possono ridurre l’entità delle perdite e permettere ad un’impresa di rimanere nel mercato più a lungo; ciò implica che imprese più efficienti che non beneficiano di aiuti potrebbero vedersi costrette ad abbandonare il mercato al loro posto.

Incentivi agli investimenti

26.

Nei mercati in cui vengono concesse integrazioni salariali, le imprese non sono incoraggiate a competere e possono pertanto ridurre gli investimenti e l’impegno a promuovere l’efficienza e l’innovazione. Presso i beneficiari di aiuti si possono verificare ritardi nell’introduzione di nuove tecnologie che presuppongono una minore intensità di lavoro a causa del cambiamento dei costi relativi dei metodi produttivi ad alta intensità di lavoro o ad alta intensità di tecnologia. Anche i fabbricanti di prodotti concorrenti o complementari possono essere indotti a diminuire o rallentare i propri investimenti. Di conseguenza, diminuisce il livello generale degli investimenti nell’industria in oggetto.

Ripercussioni sui flussi di scambio

27.

La presenza di integrazioni salariali in una determinata regione può creare una situazione in cui alcuni territori beneficiano di condizioni produttive più favorevoli e ciò può portare allo spostamento dei flussi di scambio verso tali territori.

4.   BILANCIO E DECISIONE

28.

Come ultima fase dell’analisi, si valuterà in quale misura gli effetti positivi degli aiuti superano quelli negativi. La valutazione sarà effettuata caso per caso. A tal fine, la Commissione metterà a confronto gli effetti positivi e negativi, elaborando un giudizio globale relativo al loro impatto sui produttori e consumatori in ciascuno dei mercati interessati. Ai fini della valutazione la Commissione utilizzerà informazioni qualitative, a meno che non siano subito disponibili informazioni quantitative.

29.

La Commissione tende ad assumere un atteggiamento più positivo e ad accettare un livello maggiore di distorsione della concorrenza se gli aiuti sono necessari e mirati per raggiungere l’obiettivo degli aiuti e si limitano ai sovraccosti netti necessari per compensare la minore produttività dei lavoratori appartenenti alle categorie in questione.


(1)  GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.

(2)  A causa della loro natura specifica, le misure individuali che si applicano alla compensazione dei sovraccosti dovuti all'assunzione di lavoratori disabili e i sovraccosti sostenuti dalle imprese sociali il cui equivalente sovvenzione supera i 10 milioni di EUR per impresa per anno saranno valutate sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Per quanto riguarda gli aiuti ad hoc all'occupazione in favore dei lavoratori svantaggiati inferiori ai 5 milioni di EUR e gli aiuti ad hoc all’occupazione dei lavoratori disabili inferiori ai 10 milioni di EUR, la Commissione applicherà mutatis mutandis i principi di cui sopra, anche se in modo meno dettagliato.

(3)  I sovraccosti netti tengono conto dei costi legati all’assunzione delle categorie interessate dei lavoratori svantaggiati o disabili (per esempio, a causa della produttività inferiore) e dei vantaggi che il beneficiario degli aiuti trae da tale assunzione (per esempio, grazie al miglioramento dell’immagine dell’impresa).

(4)  L’intensità degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati non supera il 50 % dei costi ammissibili.

(5)  L’intensità degli aiuti a favore dei lavoratori disabili non supera il 75 % dei costi ammissibili.

(6)  Per l’assunzione di lavoratori svantaggiati, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all’assunzione. Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato è un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione.

(7)  Per l’assunzione di lavoratori disabili, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali sostenuti nel periodo in cui il lavoratore disabile è stato impiegato.

(8)  Alcuni mercati subiscono gli effetti negativi degli aiuti in quanto l’impatto dell’aiuto non si limita ai mercati in cui opera il beneficiario degli aiuti, ma si estende ad altri mercati, ad esempio quelli dei fattori produttivi.

(9)  La dimensione dell'impresa si può esprimere in termini di quota di mercato nonché fatturato e/o dipendenti.

(10)  Quanto più debole sarà il livello di differenziazione dei prodotti, tanto più forte sarà l’incidenza dell’aiuto sui profitti dei concorrenti.

(11)  È tuttavia importante notare che alcuni mercati sono competitivi nonostante la presenza di poche imprese.

(12)  Tuttavia, talvolta la concessione di un aiuto aiuta a superare gli ostacoli all’accesso, permettendo a nuove imprese di entrare in un mercato.

(13)  L’esistenza di mercati in crescita comporta di solito un'incidenza meno pronunciata degli aiuti sui concorrenti.

(14)  L’effetto di sostituzione dipende dall’elasticità della domanda di manodopera, sia per quanto riguarda i lavoratori sovvenzionati che quelli non sovvenzionati.


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