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Document 62009CN0024

Causa C-24/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen (Svezia) il 19 gennaio 2009 — Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening/AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

GU C 69 del 21.3.2009, pp. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen (Svezia) il 19 gennaio 2009 — Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening/AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

(Causa C-24/09)

(2009/C 69/50)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti

Ricorrente: Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening

Convenuta: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Questioni pregiudiziali

1)

Se la disposizione di cui all'art. 10 bis della direttiva 85/337/CEE (1) — in base alla quale il pubblico interessato a talune condizioni ha il diritto di interporre ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di una decisione — implichi anche la necessità che il pubblico interessato abbia il diritto di impugnare la decisione di un giudice in una questione di autorizzazione, nel caso in cui detto pubblico abbia avuto la possibilità di partecipare all'esame da parte del giudice della questione di autorizzazione e di presentare le sue osservazioni a tale giudice.

2)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 1): se gli artt. 1, n. 2, 6, n. 4, e 10 bis, della direttiva 85/337/CE debbano essere interpretati nel senso che nel diritto nazionale possono essere stabiliti requisiti diversi per quanto riguarda il pubblico interessato di cui all'art. 6, n. 4, da una parte, e all'art. 10 bis, dall'altra, con la conseguenza che un'associazione di tutela dell'ambiente stabilita a livello locale che ha diritto di partecipare al processo decisionale di cui all'art. 6, n. 4, riguardante un progetto che può comportare un rilevante impatto ambientale nella zona in cui l'associazione opera, non ha — possedendo un numero di membri al di sotto del numero minimo stabilito dalla legge nazionale — il diritto di proporre ricorso previsto dall'art. 10 bis della direttiva 85/337/CEE.

3)

Se la disposizione di cui all'art. 15 bis della direttiva 96/61/CE (2) — in base alla quale il pubblico interessato a talune condizioni ha il diritto di interporre ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di una decisione — implichi anche la necessità che il pubblico interessato abbia il diritto di impugnare la decisione di un giudice in una questione di autorizzazione, nel caso in cui detto pubblico abbia avuto la possibilità di partecipare all'esame da parte del giudice della questione di autorizzazione e di presentare le sue osservazioni a tale giudice.

4)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 3): se gli artt. 2, punto 14 e 15 bis della direttiva 96/61/CE sono da interpretare nel senso che nel diritto nazionale può essere stabilito un requisito quanto al diritto di accesso alla giustizia con la conseguenza che un'associazione di tutela dell'ambiente stabilita a livello locale che ha diritto di partecipare al processo decisionale riguardante un progetto che può comportare un rilevante impatto ambientale nella zona in cui l'associazione opera, non ha — possedendo un numero di membri al di sotto del numero minimo stabilito dalla legge nazionale — il diritto di proporre ricorso previsto dall'art. 15 bis della direttiva 85/337/CEE.


(1)  Direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40).

(2)  Direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257, pag. 26).


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