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Document 52009XC0319(02)

Aggiornamento dei modelli di tessere rilasciate dai ministeri degli Affari esteri degli Stati membri ai membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari e alle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ( GU C 247 del 13.10.2006, pag. 85 e GU C 153 del 6.7.2007, pag. 15 )

GU C 64 del 19.3.2009, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 64/18


Aggiornamento dei modelli di tessere rilasciate dai ministeri degli Affari esteri degli Stati membri ai membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari e alle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 85 e GU C 153 del 6.7.2007, pag. 15)

(2009/C 64/07)

La pubblicazione dei modelli di tessere rilasciate dai ministeri degli Affari esteri degli Stati membri ai membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari nonché alle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella GU, sul sito web della direzione generale della Giustizia, della libertà e della sicurezza è possibile consultare un aggiornamento mensile.

MALTA

1.

 

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Rilasciato ai capi missione, ai membri della missione aventi status diplomatico e ai loro coniugi e figli di età compresa tra 18 e 21 anni appartenenti al nucleo familiare.

2.

 

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Rilasciato al personale tecnico e amministrativo della missione e ai loro coniugi e figli di età compresa tra 18 e 21 anni appartenenti al nucleo familiare.

3.

 

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Rilasciato ai membri delle organizzazioni internazionali riconosciute dal governo di Malta e ai loro coniugi e figli di età compresa tra 18 e 21 anni facenti parte del nucleo familiare.

4.

 

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Rilasciato agli agenti consolari onorari di paesi stranieri a Malta.

5.

 

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Rilasciato ai consoli onorari maltesi.


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