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Document 62008CN0394

Causa C-394/08 P: Impugnazione proposta il 12 settembre 2008 dalla Zipcar, Inc. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 25 giugno 2008 , causa T-36/07, Zipcar, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

GU C 285 del 8.11.2008, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 285/28


Impugnazione proposta il 12 settembre 2008 dalla Zipcar, Inc. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 25 giugno 2008, causa T-36/07, Zipcar, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-394/08 P)

(2008/C 285/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Zipcar, Inc. (rappresentanti: M. Elmslie, Solicitor, N. Saunders, Barrister)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Canary Islands Car Sl

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 25 giugno 2008, causa T-36/07, nella sua interezza

rinviare la domanda dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) per consentirgli di procedere

condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento nonché nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata deve essere annullata per i seguenti motivi:

1)

Ampliamento indebito del quadro fattuale e normativo del controllo di legittimità della decisione impugnata. La ricorrente fa valere che, nella sua sentenza, il Tribunale di primo grado ha modificato l'oggetto del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e ha preso in considerazione fatti e questioni che hanno ampliato il quadro fattuale e normativo del contenzioso dinanzi all'UAMI.

2)

Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (1). Infatti, il Tribunale di primo grado ha statuito che vada considerato pubblico rilevante solo quello di lingua spagnola «pur riconoscendo che in alcune regioni di Spagna, quali le Isole Canarie, l'inglese viene comunemente parlato e che alcuni consumatori spagnoli posseggono una conoscenza della lingua inglese». Ciò integra un errore di diritto in quanto, in realtà, viene stabilito che nella valutazione della capacità e comprensione linguistica del consumatore medio, in ogni singolo caso, l'unica questione che si pone è quella di determinare la lingua principale o primaria dello Stato membro in cui sussiste il diritto anteriore senza tener conto di altre circostanze che sono di rilievo per la determinazione della natura del consumatore rilevante.

3)

Ulteriore violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Avendo individuato tre categorie di somiglianza tra i prodotti e servizi della domanda e quelli del presunto diritto anteriore, ossia «in parte identico», «in parte molto simile» e «in parte non significativamente diverso», il Tribunale ha commesso un errore di diritto non considerando l'effetto di queste tre categorie nella valutazione circa la sussistenza di un rischio di confusione.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14 gennaio 1994, pag. 1).


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