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Document 62008CN0360

Causa C-360/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 4 agosto 2008 — 1. Stichting Greenpeace Nederland e 2. Stichting ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie VoMiGen /Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, altra parte nel procedimento: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division

GU C 285 del 8.11.2008, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 285/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 4 agosto 2008 — 1. Stichting Greenpeace Nederland e 2. Stichting ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie «VoMiGen»/Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, altra parte nel procedimento: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division

(Causa C-360/08)

(2008/C 285/33)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente:

1.

Stichting Greenpeace Nederland

2.

Stichting ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie «VoMiGen»

Convenuto: Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Altra parte nel procedimento: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione «sito di emissione» di organismi geneticamente modificati, che non può essere considerato come riservato ai sensi dell'art. 25, n. 4, della direttiva 2001/18/CE (1), in considerazione anche dell'obiettivo e del sistema di questa direttiva, possa essere interpretato nel senso che con questo termine si intende il lotto catastale, oppure se possa bastare la designazione di una zona geografica più estesa.

2)

a)

Ove sia sufficiente designare una zona geografica più estesa, quali circostanze possano essere prese in considerazione nella determinazione della designazione della zona.

b)

Se la direttiva 2003/4/CE (2) abbia qualche rilevanza nella determinazione della portata della designazione della zona.

c)

Se una zona di dimensioni pari a venti volte i singoli siti sperimentali soddisfi al principio di proporzionalità.

3)

Se sia soddisfatto il principio di proporzionalità ove si scelga una designazione di zona globale pari a cento volte le dimensioni dei singoli siti sperimentali, ai sensi della politica riveduta il 17 luglio 2008.

4)

Nell'ipotesi in cui sia sufficiente una semplice designazione di zona catastale, se possa rinvenirsi nelle circostanze menzionate nell'art. 4, n. 2, della direttiva 2003/4/CE, nonostante il disposto dell'art. 25, n. 4, della direttiva 2001/18/CE, una giustificazione per trattare in maniera riservata le informazioni relative al sito esatto dell'emissione.

5)

a)

Se l'art. 4, n. 2, della direttiva 2003/4/CE contenga un elenco limitativo di motivi di giustificazione.

b)

In caso affermativo, se la sicurezza delle imprese, comprese le persone e i prodotti ivi presenti, e la prevenzione del sabotaggio, per favorire lo sviluppo biotecnologico nei Paesi Bassi, possano essere ricomprese in uno dei motivi di giustificazione menzionati all'art. 4, n. 2, della direttiva 2003/4/CE.

6)

Nel caso in cui la questione 5, lett. a) e b), venga risolta in senso affermativo, se in tal caso sia da considerarsi proporzionale una designazione di sito pari a venti volte, oppure a cento volte, le dimensioni del sito sperimentale, in considerazione del disposto dell'art. 4, n. 2, di seguito alla lett. h), della direttiva 2003/4/CE, e in relazione alla tutela di interessi privati (sicurezza delle imprese, comprese le persone e i prodotti ivi presenti) e pubblici (prevenzione del sabotaggio per favorire lo sviluppo biotecnologico nei Paesi Bassi).

7)

a)

Nel caso in cui la questione 5, lett. a), vada risolta in modo negativo, se costituiscano un motivo di giustificazione consentito la sicurezza delle imprese, comprese le persone e i prodotti ivi presenti, e la prevenzione del sabotaggio, per favorire lo sviluppo biotecnologico nei Paesi Bassi.

b)

In caso di soluzione in senso affermativo della questione 7, lett. a), se sia da considerarsi proporzionale una designazione di sito pari a venti volte, oppure a cento volte, le dimensioni del sito sperimentale, in relazione alla tutela di interessi privati (sicurezza delle imprese, comprese le persone e i prodotti ivi presenti) e pubblici (prevenzione del sabotaggio per favorire lo sviluppo biotecnologico nei Paesi Bassi).


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106, pag. 1).

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26).


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