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Document 62007CA0274

Causa C-274/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Lituania (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/22/CE — Servizio universale e diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica — Art. 26, n. 3 — Numero di emergenza unico europeo — Messa a disposizione delle informazioni relative all'ubicazione del chiamante)

GU C 285 del 8.11.2008, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 285/10


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Lituania

(Causa C-274/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/22/CE - Servizio universale e diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica - Art. 26, n. 3 - Numero di emergenza unico europeo - Messa a disposizione delle informazioni relative all'ubicazione del chiamante)

(2008/C 285/15)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Braun e A. Steiblytė, agenti)

Convenuta: Repubblica di Lituania (rappresentante: D. Kriaučiūnas, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine prescritto, delle disposizioni necessarie per conformarsi all'art. 26, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») (GU L 118, pag. 51)

Dispositivo

1)

Non avendo provveduto ad assicurare in pratica che per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo «112» attraverso reti telefoniche pubbliche siano messe a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative all'ubicazione del chiamante, la Repubblica di Lituania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 26, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale»).

2)

La Repubblica di Lituania è condannata alle spese.


(1)  GU C 183 del 4.8.2007.


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