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Document 62006CA0279

Causa C-279/06: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 settembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Audiencia Provincial de Madrid — Spagna) — CEPSA, Estaciones de Servicio SA/LV Tobar e Hijos SL (Concorrenza — Intese — Accordi fra imprese — Art. 81 CE — Regolamento (CEE) n. 1984/83 — Artt. 10-13 — Regolamento n. 2790/1999 — Art. 4, lett. a) — Contratto di fornitura esclusiva di prodotti petroliferi tra il gestore di una stazione di servizio e un'impresa petrolifera — Esenzione)

GU C 285 del 8.11.2008, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 285/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 settembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Audiencia Provincial de Madrid — Spagna) — CEPSA, Estaciones de Servicio SA/LV Tobar e Hijos SL

(Causa C-279/06) (1)

(Concorrenza - Intese - Accordi fra imprese - Art. 81 CE - Regolamento (CEE) n. 1984/83 - Artt. 10-13 - Regolamento n. 2790/1999 - Art. 4, lett. a) - Contratto di fornitura esclusiva di prodotti petroliferi tra il gestore di una stazione di servizio e un'impresa petrolifera - Esenzione)

(2008/C 285/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Madrid

Parti

Ricorrente: CEPSA, Estaciones de Servicio SA

Convenuta: LV Tobar e Hijos SL

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Audiencia Provincial de Madrid — Interpretazione dell'art. 81, n. 1, del Trattato CE e degli artt. 10 e 12 del regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85 (attuale 81), paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5) — Contratti di distribuzione esclusiva di carburanti e combustibili qualificati come contratti di agenzia o di commissione ma contenenti taluni elementi specifici.

Dispositivo

1)

Un contratto di fornitura esclusiva di carburanti e combustibili, nonché di lubrificanti e di altri prodotti connessi, è idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 81, n. 1, CE, qualora il gestore della stazione di servizio assuma, in proporzione non trascurabile, uno o più rischi finanziari e commerciali connessi alla vendita di tali prodotti a terzi e qualora contenga clausole atte a violare il gioco della concorrenza, come quella relativa alla fissazione del prezzo di vendita al pubblico. Nel caso in cui il gestore della stazione di servizio non assuma tali rischi o se ne assuma soltanto una parte trascurabile, sono idonee a rientrare nell'ambito di applicazione di detta disposizione soltanto le obbligazioni imposte al gestore nell'ambito dei servizi di intermediazione che esso offre al committente, come la clausola di esclusiva e di non concorrenza. Spetta al giudice del rinvio verificare, inoltre, se il contratto concluso il 7 febbraio 1996 tra la CEPSA Estaciones de Servicio SA e la LV Tobar e Hijos SL abbia l'effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ai sensi dell'art. 81 CE.

2)

Un contratto di fornitura esclusiva, come quello menzionato al punto precedente del presente dispositivo, è idoneo a beneficiare di un'esenzione per categoria prevista dal regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all'applicazione dell'articolo [81], paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo, nella versione modificata dal regolamento (CE) della Commissione 30 luglio 1997, n. 1582, se rispetta la durata massima di dieci anni, di cui all'art. 12, n. 1, lett. c), dello stesso regolamento e se il fornitore concede al gestore della stazione di servizio, come compenso per l'esclusiva, vantaggi economici rilevanti che contribuiscono al miglioramento della distribuzione, facilitano la creazione o l'ammodernamento della stazione di servizio e riducono i costi di distribuzione. Spetta al giudice del rinvio valutare se tali condizioni ricorrano nella causa principale.

3)

Gli artt. 10-13 del regolamento n. 1984/83, come modificato dal regolamento n. 1582/97, devono essere interpretati nel senso che escludono l'applicazione dell'esenzione per categoria ad un contratto di fornitura esclusiva che prevede la fissazione del prezzo di vendita al pubblico da parte del fornitore. Spetta al giudice del rinvio verificare se, in forza del diritto nazionale, la clausola contrattuale relativa a tale prezzo di vendita possa essere modificata mediante un'autorizzazione unilaterale del fornitore come quella di cui alla causa principale e se un contratto che è nullo di pieno diritto possa divenire valido in seguito ad una modifica di tale clausola contrattuale che abbia l'effetto di renderla conforme all'art. 81, n. 1, CE.

4)

La nullità di pieno diritto di cui all'art. 81, n. 2, CE pregiudica integralmente la validità di un contratto soltanto nel caso in cui le clausole incompatibili con il n. 1 dello stesso articolo siano inscindibili dal contratto stesso. In caso contrario, le conseguenze della nullità per quanto riguarda tutti gli altri elementi del contratto esulano dal diritto comunitario.


(1)  GU C 212 del 2.9.2006.


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