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Document 52008AE0986

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario pluriennale per la protezione dei minori che usano Internet e le altre tecnologie di comunicazione COM(2008) 106 def. — 2008/0047 (COD)

GU C 224 del 30.8.2008, p. 61–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 224/61


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario pluriennale per la protezione dei minori che usano Internet e le altre tecnologie di comunicazione

COM(2008) 106 def. — 2008/0047 (COD)

(2008/C 224/13)

Il Consiglio, in data 7 aprile 2008, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 153 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario pluriennale per la protezione dei minori che usano Internet e le altre tecnologie di comunicazione.

La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione è stata incaricata, in data 11 marzo 2008, dall'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale europeo di preparare i lavori in materia.

Vista l'urgenza dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo, in data 29 maggio 2008, nel corso della 445a sessione plenaria, ha nominato relatrice generale SHARMA e ha adottato all'unanimità il seguente parere.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) elogia la Commissione per il lavoro già svolto nell'ambito della protezione dei minori nei riguardi delle tecnologie in linea (1), e osserva in particolare come il livello medio di sensibilizzazione della popolazione sia in crescita grazie alle campagne condotte dalle parti sociali, in particolare ONG, e alle «Giornate per una Internet più sicura» promosse annualmente dalla Commissione.

1.2

Il CESE stesso ha redatto molti pareri per dare risalto a queste problematiche (2). Inoltre, raccomanda un approccio di partenariato internazionale volto a incoraggiare le misure elencate qui di seguito.

1.2.1

La condivisione di dati su scala internazionale e la messa in comune di idee tra governi, autorità preposte al rispetto della legge, punti di contatto (hotlines), istituti bancari e finanziari, gestori di carte di credito, centri di consulenza contro gli abusi sui minori, organizzazioni per il benessere dei minori e il settore Internet.

1.2.2

La creazione di una task force a livello UE o mondiale che si riunisca ogni tre mesi per facilitare la condivisione di dati, esperienze e buone prassi tra i soggetti interessati, compresi punti di contatto, autorità preposte al rispetto della legge, governi e in particolare il settore Internet su scala internazionale.

1.2.3

La definizione e la promozione di un modello internazionale ed europeo di buone pratiche per quanto riguarda la lotta ai contenuti pedopornografici su Internet grazie ai punti di contatto.

1.2.4

Un esame di tutte i punti di contatto esistenti e futuri alla luce delle buone pratiche attualmente in uso e la valutazione delle loro prestazioni rispetto al nuovo modello di buone pratiche.

1.2.5

Una razionalizzazione dell'attività di ripartizione delle risorse e dei finanziamenti del programma in conseguenza dell'esame dei punti di contatto.

1.2.6

La partecipazione dei punti di contatto al progetto sulla banca dati europea.

1.2.7

La promozione di partenariati tra i punti di contatto o altre organizzazioni interessate e i registri nazionali dei nomi di dominio per cancellare dai registri i nomi di dominio che incitano alla pedofilia o che forniscono accesso a questo tipo di contenuti.

1.2.8

Un impegno congiunto per la sensibilizzazione sui problemi della manipolazione psicologica a scopi sessuali (grooming) e del bullismo in linea (cyber-bullying) (3) e l'eventuale segnalazione di tali problemi alle autorità preposte al rispetto della legge competenti e agli organismi di protezione dell'infanzia.

1.2.9

Introduzione di procedure di supporto per gli analisti e coloro che, lavorando nell'ambiente dei punti di contatto, prendono visione delle immagini.

1.2.10

Attività volte ad accertare e a garantire l'armonizzazione dei quadri giuridici in materia in tutti gli Stati membri.

1.2.11

La creazione, a livello di Commissione europea, di un centro di messa in rete che funga da organo di valutazione indipendente, coordini le ricerche e verifichi l'attuazione del programma e delle raccomandazioni.

1.2.12

La costituzione, su base annua, di un gruppo di «esperti» con il compito di intensificare il trasferimento di conoscenze.

1.2.13

La creazione di un forum della gioventù volto a garantire che nell'attività di ricerca e nell'attuazione futura del programma si tenga conto delle opinioni e delle esperienze dei minori e dei giovani.

1.2.14

Uso proattivo e basato sulla collaborazione dei flussi di finanziamento, quali i programmi Daphne e per un uso più sicuro di Internet.

1.2.15

La creazione di legami con le competenti autorità statunitensi per incoraggiare la riduzione dei contenuti pedopornografici ospitati negli Stati Uniti e istituire scambi attivi di dati a livello transatlantico.

1.3

L'adozione di un approccio di partenariato è tale da assicurare la massima valorizzazione delle competenze e la diffusione delle conoscenze, delle informazioni e dei finanziamenti. Soprattutto, un tale approccio garantisce la partecipazione dei soggetti interessati e delle parti sociali agli sforzi globali profusi dall'UE per ridurre al minimo i contenuti illeciti in linea e ridurre le opportunità di accedervi.

2.   Osservazioni generali sulla proposta della Commissione

2.1

Internet e le altre tecnologie della comunicazione (qui di seguito, «tecnologie in linea») (4), che in origine erano state concepite e ideate come strumenti di comunicazione per esperti e ricercatori, sono ormai usate correntemente nelle famiglie, nelle scuole, nelle imprese e nelle pubbliche amministrazioni nella maggior parte del mondo.

2.2

I minori sono utenti attivi — e in misura crescente — delle tecnologie in linea. Tuttavia, al di là dei vantaggi insiti nell'interazione e nella partecipazione all'ambiente on line, essi sono anche esposti ad alcuni gravi rischi:

a)

maltrattamenti diretti come vittime di abusi sessuali documentati da fotografie, filmati o registrazioni audio e trasmessi in linea (materiale pedopornografico);

b)

il perpetuarsi di tali abusi attraverso la visione ripetuta delle registrazioni che le documentano, le quali vengono ampiamente diffuse in linea e sono quindi accessibili su scala mondiale;

c)

contatti diretti avviati al fine di fare amicizia con i minori e abusarne sessualmente (grooming);

d)

bullismo in linea a danno dei minori.

2.3

Tra le altre tendenze riscontrate (cfr. Allegato 1) (5) rientrano:

a)

la rapida e dinamica evoluzione dei nuovi paesaggi tecnologici, sempre più caratterizzati da convergenza digitale, canali di distribuzione più rapidi, Internet mobile, Web 2.0, accesso wi-fi e altri nuovi formati di contenuto e servizi tecnologici in linea;

b)

il riconoscimento della giovanissima età dei minori vittime di abusi sessuali e dell'estrema gravità degli abusi da essi subiti;

c)

la precisazione dell'entità del problema per quanto riguarda i siti Internet pubblicamente accessibili contenenti materiale pedopornografico: in altri termini, un obiettivo concreto «gestibile» di circa 3.000 siti all'anno ospitati in tutto il mondo e che danno accesso a varie centinaia di migliaia di immagini pedopornografiche;

d)

alcuni dati recenti relativi all'ubicazione regionale delle reti di pornografia infantile, da cui emerge che questo tipo di contenuti è ospitato in maggioranza negli Stati Uniti;

e)

il fatto che, sempre secondo tali dati, i divulgatori di contenuti pedopornografici in linea cambiano regolarmente gestore e paese ospitante per evitare l'individuazione e la cancellazione dei siti, il che complica le indagini delle autorità preposte al rispetto della legge, a livello esclusivamente nazionale;

f)

la mancanza di sforzi congiunti su scala internazionale da parte dei registri nazionali dei nomi di dominio per cancellare dai registri i nomi di dominio che incitano alla pedofilia o che forniscono accesso a questo tipo di contenuti;

g)

il persistere e, potenzialmente, l'allargarsi del divario generazionale tra i ragazzi che usano le tecnologie in linea e la loro percezione dei rischi, da un lato, e la comprensione dell'uso di tali tecnologie da parte degli adulti, dall'altro;

h)

la constatazione che il grado di esposizione degli utenti al materiale pedopornografico può essere ridotto grazie a interventi volontari del settore, come il blocco di singole URL da parte dei fornitori di servizi;

i)

l'importanza delle raccomandazioni nazionali riguardanti gli strumenti in linea, come i prodotti di filtraggio, le opzioni di sicurezza dei motori di ricerca, ecc.

2.4

Proteggere gli internauti, soprattutto i minori, dall'esposizione ai contenuti e ai comportamenti illeciti e dannosi in linea e ridurre i contenuti illeciti distribuiti in rete rappresenta una costante preoccupazione per i decisori politici, i legislatori, l'industria e gli utenti finali, in particolare genitori, assistenti ed educatori.

2.5

Sotto il profilo giuridico occorre fare una distinzione fondamentale tra ciò che è illecito e ciò che è dannoso, poiché a seconda dei casi cambiano i metodi, le strategie e gli strumenti da usare. I contenuti o i comportamenti illeciti, la cui definizione varia da paese a paese in funzione della legislazione nazionale vigente, sono perseguiti dalle autorità preposte al rispetto della legge, da altri organi statali e dai punti di contatto dotati delle relative competenze.

2.6

Il CESE chiede che una legislazione armonizzata tra gli Stati membri venga attuata e applicata a livello nazionale, e includa almeno gli elementi menzionati dalla convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d'Europa (6):

a)

la definizione del concetto di materiale pedopornografico,

b)

il fatto che la pornografia infantile riguarda i minori di età inferiore ai 16 anni,

c)

il fatto che il possesso e la visione/scarico di materiale pedopornografico sono reati punibili con lunghe pene detentive.

2.7

Per quanto siano state fissate alcune norme su scala europea che chiariscono le disposizioni di legge attraverso varie raccomandazioni e direttive, occorrerebbe accertare se esse siano state messe in pratica in tutti gli Stati membri.

2.8

Si parla di contenuti dannosi in riferimento a quei contenuti che genitori, insegnanti e altri adulti considerano potenzialmente dannosi per i minori. La definizione di tali contenuti, che varia da paese a paese e da cultura a cultura, può andare dalla pornografia e dalla violenza al razzismo, alla xenofobia e all'incitamento all'odio attraverso i discorsi e la musica, nonché all'incitamento all'automutilazione, all'anoressia e al suicidio. Pertanto, il CESE ammette la difficoltà di costituire partenariati internazionali relativi a tali contenuti, ma ritiene che si potrebbero fare degli sforzi a livello nazionale per sensibilizzare agli strumenti, ai metodi e alle tecnologie intesi a proteggere i bambini dall'esposizione a essi.

2.9

L'UE ha svolto sin dal 1996 un ruolo precursore in materia di protezione dei minori in linea, e i vari programmi succedutisi al fine di rendere più sicuro l'uso di Internet (il Piano d'azione per l'uso sicuro di Internet 1999-2004 e il programma Safer Internet plus 2004-2008) sono contributi importanti in tal senso. La Commissione ha adottato una comunicazione sull'attuazione del programma comunitario pluriennale per promuovere l'uso sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online (Safer Internet plus) nel periodo 2005-2006 (7). Inoltre, una valutazione d'impatto realizzata tra aprile e luglio 2007 (8) ha confermato l'efficacia delle azioni condotte, pur sottolineando la necessità di adattarle alle tecnologie Internet emergenti e alla rapida evoluzione delle forme di criminalità in questo settore.

2.10

L'obiettivo del nuovo programma è promuovere un uso più sicuro di Internet e delle altre tecnologie della comunicazione, in particolare per i minori, e lottare contro i contenuti illeciti e i comportamenti illegali e dannosi in linea, agevolando la collaborazione e lo scambio di esperienze e buone pratiche a tutti i livelli sulle tematiche riguardanti la sicurezza dei minori in linea e garantendo così un valore aggiunto di livello europeo.

2.11

La collaborazione internazionale sarà incoraggiata come parte integrante di ciascuna delle quattro azioni del programma, incentrate rispettivamente sui seguenti obiettivi:

a)

riduzione dei contenuti illeciti e lotta contro i comportamenti dannosi in linea;

b)

promozione di un ambiente in linea più sicuro;

c)

sensibilizzazione del pubblico;

d)

creazione di una base di conoscenze.

2.12

Il CESE, tuttavia, invita la Commissione a fornire definizioni e chiarimenti giuridici riguardo ai termini «comportamenti» e «dannosi», specie in vista di un recepimento negli ordinamenti nazionali. Ulteriori chiarimenti occorrerebbero anche in relazione al ruolo di punti di contatto, i quali non compiono indagini sui sospetti e non dispongono delle necessarie competenze in tal senso (cfr. Allegato 2) (9).

3.   Un modello internazionale

3.1

Internet non è di proprietà di grandi gruppi multinazionali né è gestito da gruppi del genere che ne controllino il contenuto. Si compone di centinaia di milioni di pagine pubblicate da numerosissimi internauti, cosa che rende difficile la sorveglianza o il controllo del contenuto illecito. È tuttavia possibile intervenire per ridurre il volume di contenuti illeciti disponibile se tutti gli attori interessati cooperano, con azioni locali (a livello delle famiglie), nazionali ed internazionali (compreso il ciberspazio).

3.2

Nel 2007, la Internet Watch Foundation (fondazione per la sorveglianza di Internet) ha individuato 2.755 siti pedopornografici, ospitati in tutto il mondo. Per l'80 % si tratta di siti commerciali, che cambiano spesso ospite e regione per evitare di essere individuati (10). Queste tattiche, associate alla complessa natura multinazionale dei reati, fanno sì che solo una reazione concertata a livello mondiale, che coinvolga le autorità preposte al rispetto delle leggi, i governi e il settore Internet a livello internazionale, permetterà di indagare efficacemente su questi siti, sul loro contenuto e sulle organizzazioni che si nascondono dietro di loro.

3.3

Il CESE ammette che un «approccio di partenariato» è necessario per garantire la tutela dei minori. Le parti sociali, compreso il governo, l'industria in linea, le autorità di polizia e giudiziarie, le associazioni di tutela dell'infanzia, le imprese, i rappresentanti dei lavoratori, le ONG (fra cui le associazioni di consumatori) ed il pubblico devono operare insieme per mettere in luce i pericoli ed i rischi, pur permettendo ai giovani di fruire dei vantaggi di questo strumento rivoluzionario di socializzazione, d'apprendistato e d'innovazione.

3.4

A Internet può essere attribuito il miglioramento della qualità della vita di numerose persone, in particolare dei giovani, delle persone anziane e di un buono numero di persone disabili. È uno strumento di comunicazione unica, che diventa sempre più una «rete sociale». Nuove dinamiche per quanto riguarda i modi di vita, le famiglie ed i modelli d'occupazione hanno portato all'aumento dei periodi di tempo trascorsi in modo più indipendente o isolato. Di conseguenza, la protezione dell'utente, in particolare l'utente vulnerabile — specialmente i minori –, è una priorità la cui responsabilità non può essere lasciata alle sole persone incaricate della loro custodia.

3.5

L'emergere di nuove tecnologie e di nuovi servizi è la chiave dell'innovazione e della crescita per le imprese del mondo intero. I giovani sono spesso i primi ad osservare il potenziale di queste innovazioni e ad adottarle. Tuttavia, questi sviluppi si accompagnano ad abusi, cosa che costituisce una preoccupazione sempre più grave. Gli organi d'autoregolamentazione del settore e degli attori interessati possiedono una conoscenza approfondita di queste tecnologie, ed hanno la possibilità di sviluppare contromisure per combattere questi abusi. La condivisione delle conoscenze, la sensibilizzazione dei consumatori e l'informazione relativa a come segnalare questi siti, insieme, laddove possibile, alla distribuzione dei fondi destinati all'eliminazione degli abusi, soprattutto degli abusi inflitti a minori, è un dovere essenziale del settore Internet e costituisce parte integrante della responsabilità sociale delle imprese del settore.

3.6

L'ampiezza e la portata del problema della diffusione in linea di contenuti pedopornografici è oggetto di numerose ipotesi. Tuttavia, come riconosce la relazione della Commissione, mancano dati statistici per gli Stati membri dell'UE. Occorrerebbe cercare di seguire i movimenti e le attività dei siti Internet associati alla diffusione di contenuto pedopornografico per fornire informazioni agli organi competenti ed alle autorità di repressione internazionali al fine di potere ritirare questo contenuto della rete ed indagare su coloro che lo diffondono.

3.7

Tali organizzazioni devono essere istituite a livello nazionale ed incontrare regolarmente la Commissione europea per formulare strategie. Una piattaforma a livello dell'UE, che riunisca le imprese, i governi, gli istituti bancari e finanziari, i gestori di carte di credito, le ONG, nonché rappresentanti del mondo dell'istruzione, dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti, potrebbe rappresentare uno strumento prezioso per valutare e agire rapidamente in tutta l'Unione, diffondendo le informazioni al di là delle frontiere dell'UE per facilitare la cooperazione nelle azioni volte a far rispettare la legge a livello internazionale.

3.8

Una riunione annuale di esperti europei riguardante gli sviluppi in materia di tecnologia, di fattori psicologici e sociali e dell'azione di polizia e giudiziaria dovrebbe essere incoraggiata per intensificare il trasferimento di conoscenze. Le conclusioni di queste riunioni sarebbero diffuse in tutti gli Stati membri dell'UE e presso tutti i membri della piattaforma, per essere adattate, integrate o utilizzate a livello nazionale e locale.

3.9

L'istituzione di un «centro di messa in rete» a livello della Commissione, che procederebbe a ricerche su progetti condotti non soltanto in Europa ma anche nel resto del mondo, assisterebbe la piattaforma nel garantire che le conoscenze, comprese le statistiche, siano aggiornate e pertinenti, che i metodi efficaci per lottare contro questi problemi siano diffusi e trasmessi rapidamente ai partner attivi. Fra i compiti del centro di messa in rete vi sarebbero anche le visite e la sorveglianza. Inoltre, esso potrebbe esercitare un ruolo di consulente indipendente dei punti di contatto e valutare le candidature per nuovi progetti onde evitare che alcuni si sovrappongano a progetti già condotti a termine, e per vigilare su un utilizzo effettivo ed efficace dei fondi. Il centro potrebbe anche proporre partenariati. Il centro di messa in rete potrebbe avere la funzione di reagire alle nuove sfide man mano che si presentano.

3.10

La creazione di un «forum della gioventù» può essere uno strumento prezioso per la partecipazione dei giovani e la diffusione di informazioni a reti sociali utilizzate dagli internauti più vulnerabili. I giovani hanno il loro linguaggio e sono spesso restii ad ascoltare i rappresentanti dell'autorità, ma sono aperti ai consigli dei loro pari nel loro ambiente sociale. Si deve tener conto dei diritti dei minori ed i giovani devono quindi essere associati al processo.

3.11

È necessario un modello efficace, che preveda l'impegno delle parti interessate a condividere le informazioni necessarie per adattarsi alle nuove forme di criminalità informatica nel mondo e a quelle emergenti e a scambiarsi le conoscenze.

4.   Orientamenti per l'attuazione di punti di contatto per le segnalazioni di contenuti illeciti (hotlines)

4.1

Un modello di buona pratica in materia di punti di contatto dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:

4.1.1

analisti con una formazione riconosciuta nella valutazione di contenuti in linea illeciti.

4.1.2

Analisti esperti nell'individuazione di contenuti in linea potenzialmente illeciti.

4.1.3

Un approccio chiaro di partenariato con i principali attori interessati a livello nazionale, cioè i governi, gli istituti bancari e finanziari, i gestori di carte di credito, le autorità di polizia e giudiziarie, le organizzazioni che lavorano con le famiglie, le associazioni di protezione dell'infanzia, e, in particolare, il settore Internet.

4.1.4

La coregolamentazione e l'autoregolamentazione dei punti di contatto, con un partenariato efficace con il settore Internet nazionale e l'adesione a un codice di buone pratiche.

4.1.5

Procedura universale di «notifica e ritiro» per i contenuti in linea illeciti ospitati da imprese nazionali.

4.1.6

Partecipazione al progetto europeo di base di dati centralizzata di URL con contenuti pedopornografici.

4.1.7

Impegno, da parte delle imprese internet nazionali, a bloccare a livello di rete una serie di siti pedopornografici, contenuti in un elenco da aggiornare costantemente, per proteggere gli utenti dall'esposizione accidentale.

4.1.8

Ogni punto di contatto dovrebbe disporre di siti Internet completi nella lingua nazionale, che propongano un meccanismo di segnalazione semplice ed anonimo, con indicazioni chiare che rinviino a helpline e ad altre organizzazioni competenti per le questioni che non sono di loro competenza (come ad esempio grooming e cyber-bullying).

4.1.9

Sensibilizzazione del pubblico alla funzione punto di contatto ed alle questioni connesse.

4.1.10

Disponibilità di dati europei e internazionali, condivisione di intelligence e competenze.

4.1.11

Partecipazione a partenariati europei ed internazionali con le parti interessate per condividere i dati e l'intelligence e mettere in comune le idee per lottare contro il carattere transfrontaliero di questi reati.

4.1.12

Misure a livello europeo ed internazionale per permettere il ritiro del contenuto pedopornografico presente in Internet e le indagini su chi lo diffonde, indipendentemente dal luogo dove esso è ospitato.

4.1.13

Contributo ad ogni organo nazionale o internazionale creato per assumersi, a livello internazionale, la responsabilità della lotta contro questi siti Internet e facilitare la collaborazione tra le agenzie multinazionali preposte al rispetto della legge.

4.1.14

Diffusione di linee direttrici da presentare ai datori di lavoro, insegnanti, organizzazioni, genitori minori, ad esempio, il programma d'istruzione ThinkuKnow della CEOP (Child Exploitation and Online Protection Centre) (polizia britannica).

4.1.15

Sensibilizzazione degli internauti, in particolare in partenariato con le imprese nazionali in linea o con il loro sostegno.

4.1.16

Le organizzazioni dovrebbero essere membri di Inhope, l'associazione internazionale dei punti di contatto Internet, affinché la condivisione delle buone pratiche a livello internazionale tra i punti di contatto e il settore permetta di eliminare i contenuti illeciti (11).

4.1.17

Le procedure di segnalazione devono essere semplici ed anonime, e le segnalazioni devono essere gestite con rapidità.

4.1.18

Gli operatori dei punti di contatto devono mettere a disposizione procedure che garantiscano un certo livello di sostegno e consulenza per gli analisti che guardano le immagini e elaborano dati.

4.2

Inoltre, i punti di contatto dovrebbero:

a)

creare partenariati con le società nazionali di registrazione dei nomi dei domini per fare in modo che i domini che forniscono regolarmente un accesso a contenuti pedopornografici, o con nomi che suggeriscono attività sessuale con minori, siano oggetto di un'indagine ed eliminati;

b)

cercare di ottenere finanziamenti volontari su una base di autoregolamentazione da parte delle imprese Internet nazionali che si avvalgono del funzionamento di un meccanismo di segnalazione gestito dai punti di contatto, del servizio di «notifica e ritiro» e della fornitura di elenchi costantemente aggiornati di siti da bloccare;

c)

incoraggiare o facilitare il blocco dei siti a contenuto pedopornografico da parte del settore Internet del paese interessato;

d)

Incoraggiare le relazioni positive tra i punti di contatto e le helpline, offrendo la possibilità di segnalare gli abusi alle organizzazioni di sostegno delle vittime, allo scopo di promuovere un'azione di sensibilizzazione complementare sulle questioni pertinenti e di attualità.

5.   Osservazioni specifiche sulla proposta della Commissione

5.1

La proposta della Commissione non dà risposte a tutta una serie di domande:

a)

Chi coordinerà le misure proposte, ed a quale titolo?

b)

Come sono formulati i criteri applicabili ai vari settori? Molti programmi esistenti risponderebbero a più di un criterio della base di dati di conoscenze proposta (12).

c)

Chi sceglie i candidati adeguati?

d)

Chi è responsabile della valutazione continua e della messa in rete di questi progetti?

5.2

Rispondendo alle domande di cui sopra, si eviterebbe di dover reinventare la ruota, cioè di rifare ciò chi è stato già fatto, e si garantirebbe un uso efficiente ed efficace dei fondi. È particolarmente importante fare in modo che gli esperti del settore partecipino attivamente all'iniziativa, in stretta cooperazione con consulenti o funzionari. Lo stesso dicasi per la proposta di istituire, a livello di Commissione europea, un centro di messa in rete che effettui ricerche su questi progetti, ne approfondisca la conoscenza, effettui visite in loco e tenga i contatti.

5.3

La Commissione deve inoltre ipotizzare un uso più proattivo e basato sulla collaborazione dei flussi di finanziamento, quali il programma Daphne e i programmi per un uso più sicuro di Internet.

5.4

Infine, il Comitato invita la Commissione ad insistere sull'importanza e l'impatto degli elementi seguenti:

adozione, in tutti gli Stati membri, della procedura di «notifica e ritiro», da parte dei punti di contatto e del settore Internet, dei contenuti pedopornografici;

adozione più generalizzata dell'iniziativa che mira a proteggere gli internauti bloccando l'accesso alle URL pedopornografiche;

uno sforzo internazionale da parte dei registri dei nomi dei domini e delle autorità interessate per cercare di eliminare i nomi di domini associati a contenuti pedopornografici.

5.5

Le misure summenzionate ridurrebbero le occasioni in cui utenti ignari potrebbero essere esposti ad immagini traumatizzanti ed illecite, abbasserebbero il grado di ulteriore vittimizzazione dei minori limitando le possibilità di guardare gli abusi sessuali da essi subiti, interromperebbero l'accessibilità e la fornitura di tali contenuti a coloro che ricercano eventualmente tali immagini e metterebbero fine alla diffusione di immagini agli utenti di Internet da parte di organizzazioni criminali a fini commerciali.

5.6

Fatto non trascurabile, l'attuazione di tali misure complicherebbe sempre più il compito delle persone responsabili della diffusione dei contenuti pedopornografici. Anche se la natura dinamica dei reati e la sofisticazione tecnologica dei contravventori impediscono una soppressione totale del contenuto, più le operazioni sono costose, rischiose e transitorie, meno appaiono come una via per realizzare facili guadagni, finanziari o di altro tipo.

5.7

I dati recenti relativi alla portata e all'ampiezza dei siti pedopornografici (non le singole immagini o le singole URL Internet) incoraggiano ulteriormente ad intensificare la lotta per la loro totale eliminazione. Adesso possono essere stabiliti obiettivi concreti per dimostrare i benefici della condivisione dei dati e dell'assunzione di responsabilità ai massimi livelli internazionali, nonché l'importanza di un partenariato internazionale coordinato e ben funzionante nel ridurre sostanzialmente il numero di siti pedopornografici.

Bruxelles, 29 maggio 2008

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  Ai fini del presente documento, per «tecnologie in linea» si intendono le tecnologie utilizzate per accedere a Internet e ad altre tecnologie di comunicazione. Inoltre, in certi casi, come ad esempio i videogiochi, esistono sia usi «on-line» che usi «offline» di contenuti e servizi, i quali possono entrambi essere importanti in termini di sicurezza dei minori.

(2)  «Uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo», GU C 61 del 14.3.2003, pag. 32 e «Uso più sicuro di Internet», GU C 157 del 28.6.2005, pag. 136.

(3)  Grooming: i malfattori sono in contatto diretto con i minori, mostrando loro amicizia allo scopo di commettere abusi sessuali; Cyber-bullying: bullismo tramite Internet.

(4)  Cfr. nota 1.

(5)  Disponibile unicamente in inglese e consultabile sul web, allegato alla versione elettronica del parere.

(6)  Consiglio d'Europa ETS 185 — Convenzione sulla criminalità informatica, 23.11.2001. http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/185.htm

(7)  COM(2006) 661 def. — Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Comunicazione sull'attuazione del programma comunitario pluriennale per promuovere l'uso sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online (Safer Internet plus).

(8)  http://ec.europa.eu/saferinternet

(9)  Disponibile unicamente in inglese e consultabile sul web, allegato alla versione elettronica del parere.

(10)  Punto di contatto inglese per la segnalazione di contenuti illeciti: siti contenenti abusi sessuali sui minori ospitati in tutto il mondo; siti contenenti atti osceni illegali e incitamento dell'odio razziale ospitati nel Regno Unito (cfr. Allegati 1 e 2, disponibili unicamente in inglese e consultabili sul web, allegati alla versione elettronica del parere).

(11)  Tra settembre 2004 e dicembre 2006, Inhope ha trattato 1,9 milione di segnalazioni, di cui 900.000 in provenienza da semplici cittadini; 160.000 sono stati trasmessi alle autorità di repressione per le opportune misure.

(12)  Ad esempio, il progetto di prevenzione «Innocenza in pericolo» risponderebbe a più di un criterio. Esistono numerosi diversi esempi di questo tipo.


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