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Document 62008CN0111
Case C-111/08: Reference for a preliminary ruling from the Högsta Domstolen (Sweden) lodged on 12 March 2008 — SCT Industri Aktiebolag i likvidation v Alpenblume Aktiebolag
Causa C-111/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Högsta domstolen (Svezia) il 12 marzo 2008 — SCT Industri AB, in liquidazione/Alpenblume AB
Causa C-111/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Högsta domstolen (Svezia) il 12 marzo 2008 — SCT Industri AB, in liquidazione/Alpenblume AB
GU C 116 del 9.5.2008, p. 16–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 116/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Högsta domstolen (Svezia) il 12 marzo 2008 — SCT Industri AB, in liquidazione/Alpenblume AB
(Causa C-111/08)
(2008/C 116/28)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Högsta domstolen
Parti
Ricorrente: SCT Industri AB, in liquidazione
Convenuta: Alpenblume AB
Questioni pregiudiziali
Se l'eccezione di cui all'art. 1, n. 2, lett. b) del regolamento Bruxelles I riguardante i fallimenti, i concordati e la procedure affini debba essere interpretata nel senso che essa si applica ad una decisione emessa da un giudice di uno Stato membro (A), relativa alla registrazione di diritti di proprietà su partecipazioni sociali di una società con sede nello Stato membro (A), che sono state cedute dal curatore fallimentare di una società con sede nello Stato membro (B), nel caso in cui il giudice abbia fondato la sua decisione sul fatto che lo Stato membro A, in mancanza di una convenzione internazionale sul mutuo riconoscimento delle procedure di insolvenza, non ammette il potere del curatore fallimentare di disporre di bene situati nel suo territorio.