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Dokument 62006CA0383

    Causa C-383/06: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 marzo 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening (C-383/06), Gemeente Rotterdam (C-384/06)/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid e Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant (C-385/06)/Algemene Directie voor de Arbeidsvoorziening (Fondi strutturali — Art. 23, n. 1, del regolamento (CEE) n. 4253/88 — Soppressione e recupero del contributo finanziario comunitario — Art. 249 CE — Tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto)

    GU C 116 del 9.5.2008, s. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.5.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 116/6


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 marzo 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening (C-383/06), Gemeente Rotterdam (C-384/06)/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid e Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant (C-385/06)/Algemene Directie voor de Arbeidsvoorziening

    (Causa C-383/06) (1)

    (Fondi strutturali - Art. 23, n. 1, del regolamento (CEE) n. 4253/88 - Soppressione e recupero del contributo finanziario comunitario - Art. 249 CE - Tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto)

    (2008/C 116/10)

    Lingua processuale: l'olandese

    Giudice del rinvio

    Raad van State

    Parti

    Ricorrente: Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening (C-383/06), Gemeente Rotterdam (C-384/06), Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant (C-385/06)

    Convenuto: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Algemene Directie voor de Arbeidsvoorziening

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Nederlandse Raad van State — Interpretazione dell'art. 23, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro — Soppressione e recupero del contributo finanziario comunitario — Artt. 10 e 249 CE — Applicazione dei principi generali di diritto comunitario

    Dispositivo

    1)

    L'art. 23, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2082, crea un obbligo per gli Stati membri, senza che vi sia necessità di una prescrizione di diritto nazionale, di recuperare i fondi persi a causa di un abuso o di una negligenza.

    2)

    Il recupero dei fondi persi a causa di un abuso o di una negligenza va operato sul fondamento dell'art. 23, n. 1, del regolamento n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, e secondo le modalità del diritto nazionale, purché l'applicazione di tale diritto non leda l'applicazione e l'efficacia del diritto comunitario e non abbia l'effetto di rendere praticamente impossibile il recupero delle somme irregolarmente concesse. Spetta al giudice nazionale garantire la piena applicazione del diritto comunitario disapplicando o interpretando, ove occorra, una norma nazionale quale la legge generale sul diritto amministrativo (Algemene wet bestruursrecht) che vi si opponga. Il giudice nazionale può attuare i principi comunitari di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento valutando il comportamento sia dei beneficiari dei fondi persi, sia quello dell'amministrazione, purché si tenga pienamente conto dell'interesse della Comunità europea. La qualità di ente pubblico del beneficiario dei fondi non incide a tale riguardo.


    (1)  GU C 310 del 16.12.2006.


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