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Document 62007TN0481

Causa T-481/07: Ricorso proposto il 21 dicembre 2007 — Deltalinqs e SVZ/Commissione

GU C 64 del 8.3.2008, pp. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 64/43


Ricorso proposto il 21 dicembre 2007 — Deltalinqs e SVZ/Commissione

(Causa T-481/07)

(2008/C 64/72)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrenti: Deltalinqs e SVZ, Havenondernemersvereniging Rotterdam (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: M. Meulenbelt, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione;

condannare la Commissione al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti impugnano la decisione della Commissione 10 maggio 2007 (GU 2007, C 227, pag. 4), relativa alla normativa fiamminga a sostegno del trasporto intermodale sulle vie navigabili interne (Aiuto di Stato n. 682/2006 — Belgio). Nella decisione impugnata la Commissione considera l'aiuto di Stato compatibile con il Trattato (CEE) e decide di non sollevare obiezioni.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti adducono in primo luogo una violazione del principio di non discriminazione, sancito dal regolamento (CEE) del Consiglio 4 giugno 1970, n. 1107, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 130, pag. 1), e degli artt. 12 e 73 CE. Le ricorrenti dichiarano che la sovvenzione per il trasbordo dei container nei porti interni fiamminghi è disponibile quando i container entrano nell'Unione europea o lasciano il relativo territorio attraverso un porto marittimo fiammingo, ma non quando un porto marittimo si trovi in un altro Stato membro. Ad avviso delle ricorrenti ciò costituisce una discriminazione in base alla nazionalità.

Le ricorrenti adducono inoltre che la sovvenzione comporta una distorsione della concorrenza. La sovvenzione comporterebbe un serio danneggiamento di tutti i porti dell'Europa settentrionale occidentale che hanno rapporti commerciali con l'interland fiammingo, in particolare del porto di Rotterdam.

Infine, le ricorrenti lamentano la violazione dell'obbligo di motivazione e di esame. Le ricorrenti adducono che la Commissione ha omesso di esaminare le conseguenze per la concorrenza e inoltre non ha fornito i motivi per i quali non era necessario effettuare un esame di carattere economico.


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