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Document 62007CN0557

Causa C-557/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obersten Gerichtshofs (Österreich) il 14 dicembre 2007 — LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH contro Tele2 Telecommunication GmbH

GU C 64 del 8.3.2008, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 64/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obersten Gerichtshofs (Österreich) il 14 dicembre 2007 — LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH contro Tele2 Telecommunication GmbH

(Causa C-557/07)

(2008/C 64/30)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH

Convenuto: Tele2 Telecommunication GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di «intermediario» utilizzata dall'art. 5, n. 1, lett. a), e dell'art. 8, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (1), debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche un provider di accesso che si limita a fornire all'utente l'accesso alla rete mediante l'assegnazione di un indirizzo IP dinamico, ma che in quanto tale non fornisce servizi («services») all'utente, quali ad esempio un indirizzo e-mail, un FTP o un servizio di condivisione file, né esercita alcun controllo giuridico o sostanziale sul servizio utilizzato dall'utente:

2)

In caso di soluzione affermativa della questione n. 1:

Se l'art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (2), tenuto conto degli artt. 6 e 15 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, debba essere interpretato (in via restrittiva) nel senso che esso non permette la comunicazione di dati sul traffico personali a terzi privati, quando essa è richiesta ai fini di procedimenti civili per presunte violazioni di diritti di esclusiva discendenti dal diritto d'autore (diritti di sfruttamento e di utilizzazione).


(1)  GU L 167, pag. 10.

(2)  GU L 157, pag. 45.


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