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Document 62005CA0299
Case C-299/05: Judgment of the Court (Second Chamber) of 18 October 2007 — Commission of the European Communities v European Parliament, Council of the European Union (Action for annulment — Social security — Regulation (EEC) No 1408/71 — Articles 4(2a) and 10a — Annex IIa — Regulation (EC) No 647/2005 — Special non-contributory benefits)
Causa C-299/05: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento — Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Artt. 4, n. 2 bis , e 10 bis — Allegato II bis — Regolamento (CE) n. 647/2005 — Prestazioni speciali a carattere non contributivo)
Causa C-299/05: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento — Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Artt. 4, n. 2 bis , e 10 bis — Allegato II bis — Regolamento (CE) n. 647/2005 — Prestazioni speciali a carattere non contributivo)
GU C 64 del 8.3.2008, pp. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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8.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 64/4 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-299/05) (1)
(Ricorso di annullamento - Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Artt. 4, n. 2 bis, e 10 bis - Allegato II bis - Regolamento (CE) n. 647/2005 - Prestazioni speciali a carattere non contributivo)
(2008/C 64/04)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M.-J. Jonczy, D. Martin e V. Kreuschitz, agenti)
Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: G. Ricci e A. Troupiotis, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Veiga, J. Leppo e G. Curmi, agenti)
Intervenienti a sostegno dei convenuti: Repubblica di Finlandia (rappresentanti: T. Pynnä, J. Heliskoski e E. Bygglin, agenti), Regno di Svezia (rappresentanti: A. Kruse e R. Sobocki, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: E. O'Neill e C. Vajda, agenti)
Oggetto
Annullamento delle disposizioni dell'allegato I, punto 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647, che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, relative alle rubriche W. Finlandia, lett. b), X. Svezia, lett. c), e Y. Regno Unito, lett. d), e) e f) (GU L 117, pag. 1) — Prestazioni speciali non contributive
Dispositivo
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1) |
Sono annullate le disposizioni del punto 2 dell'allegato I del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647, che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e (CEE) n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, figuranti sotto le rubriche intitolate «Finlandia», lett. b), «Svezia», lett. c), e «Regno Unito», lett. d) f). |
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2) |
Sono mantenuti in vigore gli effetti dell'iscrizione dell'assegno di sussistenza per persone con disabilità sotto la rubrica intitolata «Regno Unito», lett. d), dell'allegato II bis del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 647/2005, per quanto concerne unicamente la parte «mobilità» di tale assegno, affinché siano adottati, entro un termine ragionevole, i provvedimenti atti a garantirne l'iscrizione nel detto allegato. |
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3) |
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea sopporteranno le proprie spese e, in parti uguali, quelle della Commissione delle Comunità europee. |
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4) |
La Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese. |