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Document C2007/155/65

    Causa T-158/07: Ricorso presentato il 7 maggio 2007 — COFAC/Commissione

    GU C 155 del 7.7.2007, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.7.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 155/36


    Ricorso presentato il 7 maggio 2007 — COFAC/Commissione

    (Causa T-158/07)

    (2007/C 155/65)

    Lingua processuale: il portoghese

    Parti

    Ricorrente: Cooperativa de Formação e Animação Cultural, crl (Lisbona, Portogallo) (Rappresentante: avv. Luís Gomes)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni del ricorrente

    Annullare, ai sensi dell'art. 230 CE, la decisione della Commissione 9 novembre 2004, D(2004)24253, che riduce l'importo del contributo finanziario del Fondo Sociale Europeo (FSE) attribuito alla ricorrente con decisione 30 aprile 1987, C(87) 0860, (procedimento n. 880707 P1);

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Il 1o marzo 2007 veniva notificata alla ricorrente la decisione della Commissione di ridurre a EUR 25 291,75 il contributo finanziario attribuitole con decisione 30 aprile 1987, C(87) 0860, sulla base del rilievo che «sussistono indizi di presunte irregolarità nell'esecuzione di talune azioni di formazione professionale cofinanziate dal FSE, […] in esito ai procedimenti penali relativi alla gestione ed all'utilizzazione concreta degli aiuti concessi […] alla luce delle modifiche alla ripartizione dei costi e del finanziamento risultanti dal procedimento conformemente alle decisioni giurisdizionali o ad un audit/riesame nei confronti degli enti in oggetto».

    Tuttavia, il procedimento giudiziario portoghese avviato nei confronti della ricorrente si è concluso con un giudizio di prescrizione, dal quale naturalmente non si trae alcuna indicazione relativa alle decurtazioni.

    Ciò detto, le autorità nazionali non hanno mai notificato alla ricorrente un progetto definitivo del risultato dell'audit o del riesame, nelle conclusioni dei quali non è intervenuta in alcun modo, e in alcun caso mai per difendersi dalle accuse di scostamento dai criteri di ripartizione dei costi e del finanziamento del programma.

    Secondo costante giurisprudenza della Corte di giustizia, una decisione della Commissione che riduce o sopprime un contributo finanziario attribuito dal FSE può pregiudicare direttamente e individualmente i beneficiari del contributo medesimo.

    La ricorrente non ha mai avuto la possibilità di far valere utilmente dinanzi alla Commissione la propria opinione quanto alla riduzione degli aiuti, ragion per cui la decisione impugnata della Commissione è illegittima e deve essere pertanto annullata.

    Ne consegue che la menzionata decisione è stata adottata in violazione del diritto alla difesa, che costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario, in forza del quale tutti i soggetti di diritto nei confronti dei quali posano essere adottate decisioni che pregiudichino in modo rilevante i loro interessi devono essere posti in condizione di far valere utilmente il proprio punto di vista con riguardo agli elementi su cui si fonda la decisione de qua.


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