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Document C2007/155/63

    Causa T-152/07: Ricorso presentato il 7 maggio 2007 — Lange Uhren/UAMI (Marchio figurativo che rappresenta un orologio)

    GU C 155 del 7.7.2007, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.7.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 155/35


    Ricorso presentato il 7 maggio 2007 — Lange Uhren/UAMI (Marchio figurativo che rappresenta un orologio)

    (Causa T-152/07)

    (2007/C 155/63)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Lange Uhren GmbH (Glashütte, Germania) (Rappresentante: avv. M. Schäffer)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 15 febbraio 2007 nel procedimento R 1176/2005-1;

    Dichiarare che le disposizioni dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1) non ostano alla pubblicazione del marchio comunitario richiesto n. 2 542 694 per prodotti appartenenti alla classe 14 («orologi di lusso e strumenti per la misurazione del tempo; quadranti per orologi di lusso»);

    in subordine, dichiarare che il marchio comunitario richiesto n. 2 542 694, con riferimento ai prodotti richiesti appartenenti alla classe 14, ha acquisito carattere distintivo mediante l'uso, ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94;

    condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Marchio comunitario interessato: Marchio figurativo rappresentante un orologio, per prodotti appartenenti alla classe 14 (Domanda di registrazione n. 2 542 694).

    Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda.

    Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

    Motivi dedotti:

    Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, dato che il marchio richiesto non è privo del necessario carattere distintivo;

    Violazione dell'art. 7, n. 3 del regolamento n. 40/94, poiché è stato erroneamente dichiarato che il marchio richiesto non ha acquisito carattere distintivo mediante l'uso.


    (1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


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