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Document C2007/155/63
Case T-152/07: Action brought on 7 May 2007 — Lange Uhren v OHIM (Figurative mark representing a watch)
Causa T-152/07: Ricorso presentato il 7 maggio 2007 — Lange Uhren/UAMI (Marchio figurativo che rappresenta un orologio)
Causa T-152/07: Ricorso presentato il 7 maggio 2007 — Lange Uhren/UAMI (Marchio figurativo che rappresenta un orologio)
GU C 155 del 7.7.2007, p. 35–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 155/35 |
Ricorso presentato il 7 maggio 2007 — Lange Uhren/UAMI (Marchio figurativo che rappresenta un orologio)
(Causa T-152/07)
(2007/C 155/63)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Lange Uhren GmbH (Glashütte, Germania) (Rappresentante: avv. M. Schäffer)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 15 febbraio 2007 nel procedimento R 1176/2005-1; |
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Dichiarare che le disposizioni dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1) non ostano alla pubblicazione del marchio comunitario richiesto n. 2 542 694 per prodotti appartenenti alla classe 14 («orologi di lusso e strumenti per la misurazione del tempo; quadranti per orologi di lusso»); |
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in subordine, dichiarare che il marchio comunitario richiesto n. 2 542 694, con riferimento ai prodotti richiesti appartenenti alla classe 14, ha acquisito carattere distintivo mediante l'uso, ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94; |
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condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario interessato: Marchio figurativo rappresentante un orologio, per prodotti appartenenti alla classe 14 (Domanda di registrazione n. 2 542 694).
Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda.
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.
Motivi dedotti:
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Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, dato che il marchio richiesto non è privo del necessario carattere distintivo; |
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Violazione dell'art. 7, n. 3 del regolamento n. 40/94, poiché è stato erroneamente dichiarato che il marchio richiesto non ha acquisito carattere distintivo mediante l'uso. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).