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Document 62007TN0140
Case T-140/07: Action brought on 26 April 2007 — Chi Mei Optoelectronics Europe and Chi Mei Optoelectronics UK v Commission
Causa T-140/07: Ricorso presentato il 26 aprile 2007 — Chi Mei Optoelectronics Europe e Chi Mei Optoelectronics UK/Commissione
Causa T-140/07: Ricorso presentato il 26 aprile 2007 — Chi Mei Optoelectronics Europe e Chi Mei Optoelectronics UK/Commissione
GU C 155 del 7.7.2007, p. 28–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 155/28 |
Ricorso presentato il 26 aprile 2007 — Chi Mei Optoelectronics Europe e Chi Mei Optoelectronics UK/Commissione
(Causa T-140/07)
(2007/C 155/54)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Chi Mei Optoelectronics Europe BV (Hoofddorp, Paesi bassi) e Chi Mei Optoelectronics UK Ltd (Havant, Regno Unito) (Rappresentanti: S. Völcker, F. Louis, A. Vallery, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare integralmente la decisione impugnata; e |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Mediante il loro ricorso le ricorrenti chiedono l'annullamento della Decisione della Commissione 15 febbraio 2007, C(2007)546 sulla base di cui la Commissione ha obbligato le ricorrenti, ai sensi dell'art. 18, n. 3, del Regolamento del Consiglio n. 1/2003 (1) a fornire specifiche informazioni e documenti concernente condotte sotto indagine nel caso COMP/F/39.309 — Schermi a transistor a film sottile/a cristalli liquidi (TFT/LCD).
Le ricorrenti sostengono che la decisione controversa è illegittima in quanto la Commissione è priva del potere d'indagine ed esecutivo per obbligare società controllate nell'Unione europea a produrre documenti e a fornire informazioni che si trovano in custodia e nel controllo di entità giuridiche situate al di fuori della giurisdizione della Commissione. Le ricorrenti sostengono quindi che la Commissione ha commesso un errore di diritto inviando una richiesta formale di informazioni alle ricorrenti e quindi obbligandole a fornire documenti e informazioni controllate e detenute dalla loro società madre situata al di fuori del territorio dell'Unione Europea.
Più precisamente, le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata viola l'art. 18, nn. 1 e 3, del regolamento del Consiglio n. 1/2003 poiché non considera la dottrina della proprietà e del controllo dei documenti e quindi la limitazione inerente in tali disposizioni. Inoltre, le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata viola i principi generali del diritto internazionale della territorialità, della sovranità, del non intervento e dell'uguaglianza tra Stati affermando, secondo quanto addotto, giurisdizione esecutiva nei confronti di una società localizzata al di fuori della Unione Europea.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).