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Document 62007TN0138
Case T-138/07: Action brought on 4 May 2007 — Schindler Holding and Others v Commission
Causa T-138/07: Ricorso presentato il 4 maggio 2007 — Schindler Holding e a./Commissione
Causa T-138/07: Ricorso presentato il 4 maggio 2007 — Schindler Holding e a./Commissione
GU C 155 del 7.7.2007, p. 27–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 155/27 |
Ricorso presentato il 4 maggio 2007 — Schindler Holding e a./Commissione
(Causa T-138/07)
(2007/C 155/52)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Schindler Holding Ltd (Hergiswil, Svizzera), Schindler Management AG (Ebikon, Svizzera), S.A. Schindler N.V. (Bruxelles, Belgio), Schindler Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo), Schindler Liften B.V. ('s Gravenhage, Paesi Bassi) e Schindler Deutschland Holding GmbH (Berlino, Germania) (Rappresentanti: avv.ti R. Bechtold, W. Bosch, U. Soltész e S. Hirsbrunner)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni delle ricorrenti
— |
annullare la decisione 21 febbraio 2007 (caso COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators), ai sensi dell'art. 231, n. 1, CE; |
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in subordine, ridurre le ammende inflitte dalla decisione; |
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ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, condannare la Commissione alle spese sopportate dalle ricorrenti. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti impugnano la decisione della Commissione 21 febbraio 2007, C(2007) 512 fin., nel caso COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators. Con la decisione impugnata sono state inflitte ammende alle ricorrenti e ad altre imprese a causa della partecipazione ad intese nel settore dell'installazione e della manutenzione di ascensori e scale mobili in Belgio, in Germania, in Lussemburgo e nei Paesi Bassi. Secondo la Commissione, le imprese interessate hanno commesso una violazione dell'art. 81 CE.
A sostegno del suo ricorso le ricorrenti deducono i seguenti motivi:
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violazione del principio di determinatezza da parte dell'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 (1), in quanto tale disposizione conferirebbe alla Commissione un'illimitata discrezionalità in sede di determinazione delle ammende; |
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violazione del principio di irretroattività da parte dell'ammenda inflitta dalla Commissione; |
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invalidità degli orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende (in prosieguo: gli orientamenti del 1998) (2), in quanto essi, nel collegare gli importi di base all'infrazione, non differenzierebbero a sufficienza e lascerebbe alla Commissione una discrezionalità eccessiva nella determinazione dell'ammenda; |
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illegalità della produzione della prova tramite testimoni principali sulla base della comunicazione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende (3), a causa della violazione del principio generale nemo tenetur nonché del diritto di rifiutare la confessione, del principio in dubio pro reo e del principio di proporzionalità, nonché a causa di un eccesso di potere da parte della Commissione in sede di adozione di tale normativa; |
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violazione del principio della separazione dei poteri e del diritto ad un procedimento proprio dello Stato di diritto; |
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incompatibilità della decisione impugnata con il diritto internazionale pubblico a causa del carattere espropriante delle ammende inflitte; |
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violazione degli orientamenti del 1998 a causa di importi di base e di partenza troppo alti rispetto alle reali infrazioni; |
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violazione degli orientamenti del 1998 per non aver tenuto conto a sufficienza o affatto di circostanze attenuanti; |
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violazione della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole a causa di riduzioni derivanti dalla cooperazione eccessivamente basse o a causa del loro rifiuto ingiustificato; |
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mancanza di proporzionalità dell'importo delle ammende; |
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illegalità della decisione impugnata nella parte in cui riguarda le società Schindler Holding Ltd e Schindler Management AG, in quanto non sarebbe stata validamente resa nota alle stesse a causa dell'assenza di un accordo internazionale con la Svizzera; |
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mancanza dei presupposti per la responsabilità in solido in capo alla Schindler Holding Ltd; |
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violazione dell'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, essendo stati superati i limiti massimi delle ammende. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).
(2) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3).
(3) Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).