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Document 62007TN0138

Causa T-138/07: Ricorso presentato il 4 maggio 2007 — Schindler Holding e a./Commissione

GU C 155 del 7.7.2007, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 155/27


Ricorso presentato il 4 maggio 2007 — Schindler Holding e a./Commissione

(Causa T-138/07)

(2007/C 155/52)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Schindler Holding Ltd (Hergiswil, Svizzera), Schindler Management AG (Ebikon, Svizzera), S.A. Schindler N.V. (Bruxelles, Belgio), Schindler Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo), Schindler Liften B.V. ('s Gravenhage, Paesi Bassi) e Schindler Deutschland Holding GmbH (Berlino, Germania) (Rappresentanti: avv.ti R. Bechtold, W. Bosch, U. Soltész e S. Hirsbrunner)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

annullare la decisione 21 febbraio 2007 (caso COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators), ai sensi dell'art. 231, n. 1, CE;

in subordine, ridurre le ammende inflitte dalla decisione;

ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, condannare la Commissione alle spese sopportate dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti impugnano la decisione della Commissione 21 febbraio 2007, C(2007) 512 fin., nel caso COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators. Con la decisione impugnata sono state inflitte ammende alle ricorrenti e ad altre imprese a causa della partecipazione ad intese nel settore dell'installazione e della manutenzione di ascensori e scale mobili in Belgio, in Germania, in Lussemburgo e nei Paesi Bassi. Secondo la Commissione, le imprese interessate hanno commesso una violazione dell'art. 81 CE.

A sostegno del suo ricorso le ricorrenti deducono i seguenti motivi:

violazione del principio di determinatezza da parte dell'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 (1), in quanto tale disposizione conferirebbe alla Commissione un'illimitata discrezionalità in sede di determinazione delle ammende;

violazione del principio di irretroattività da parte dell'ammenda inflitta dalla Commissione;

invalidità degli orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende (in prosieguo: gli orientamenti del 1998) (2), in quanto essi, nel collegare gli importi di base all'infrazione, non differenzierebbero a sufficienza e lascerebbe alla Commissione una discrezionalità eccessiva nella determinazione dell'ammenda;

illegalità della produzione della prova tramite testimoni principali sulla base della comunicazione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende (3), a causa della violazione del principio generale nemo tenetur nonché del diritto di rifiutare la confessione, del principio in dubio pro reo e del principio di proporzionalità, nonché a causa di un eccesso di potere da parte della Commissione in sede di adozione di tale normativa;

violazione del principio della separazione dei poteri e del diritto ad un procedimento proprio dello Stato di diritto;

incompatibilità della decisione impugnata con il diritto internazionale pubblico a causa del carattere espropriante delle ammende inflitte;

violazione degli orientamenti del 1998 a causa di importi di base e di partenza troppo alti rispetto alle reali infrazioni;

violazione degli orientamenti del 1998 per non aver tenuto conto a sufficienza o affatto di circostanze attenuanti;

violazione della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole a causa di riduzioni derivanti dalla cooperazione eccessivamente basse o a causa del loro rifiuto ingiustificato;

mancanza di proporzionalità dell'importo delle ammende;

illegalità della decisione impugnata nella parte in cui riguarda le società Schindler Holding Ltd e Schindler Management AG, in quanto non sarebbe stata validamente resa nota alle stesse a causa dell'assenza di un accordo internazionale con la Svizzera;

mancanza dei presupposti per la responsabilità in solido in capo alla Schindler Holding Ltd;

violazione dell'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, essendo stati superati i limiti massimi delle ammende.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

(2)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3).

(3)  Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).


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