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Document 62007TN0118

    Causa T-118/07: Ricorso presentato il 16 aprile 2007 — P.P.TV/UAMI — Rentrak (PPT)

    GU C 155 del 7.7.2007, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.7.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 155/24


    Ricorso presentato il 16 aprile 2007 — P.P.TV/UAMI — Rentrak (PPT)

    (Causa T-118/07)

    (2007/C 155/49)

    Lingua in cui è redatto il ricorso: il portoghese

    Parti

    Ricorrente: P.P.TV — Publicidade de Portugal e Televisão, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti I. de Carvalho Simões e J. Conceição Pimenta)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

    Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: RENTRAK Corp

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la decisione 7 febbraio 2007 della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, R. 1040/2005-1 (decisione impugnata: decisione della Divisione di opposizione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 28 giugno 2005, n. 2254),

    di conseguenza, ingiungere all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno il diniego di registrazione del marchio comunitario n. 1758382 in relazione a tutti i servizi elencati;

    condannare l'interveniente alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: RENTRAK Corp.

    Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo PPT (Servizi di distribuzione di videocassette su una base di condivisione dei ricavi o di costo relativo all'uso; noleggio di video e DVD; noleggio di videoregistratori e lettori di DVD; distribuzione di nastri video; noleggio di video, DVD, videoregistratori e lettori di DVD on-line attraverso la rete informatica globale, classificati nella classe 41).

    Titolare del marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: la ricorrente.

    Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione: marchio nazionale portoghese n. 330.375, caratterizzato dall'elemento denominativo «PPTV» (servizi di «educazione, formazione, ricreazione nonché attività sportive e culturali», classificati nella classe 41).

    Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell'opposizione e diniego di registrazione del marchio comunitário.

    Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto dell'opposizione.

    Motivi dedotti:

    Affinità dei servizi: l'interpretazione della Commissione di ricorso, secondo la quale i servizi relativi al marchio in oggetto, essendo di mera distribuzione, non sono destinati agli stessi consumatori, sicché non presentano un nesso con i servizi prestati dalla ricorrente, è troppo restrittiva.

    Somiglianza grafica e rischio di confusione: le prime tre lettere di entrambi i segni sono esattamente le stesse. Nessuno dei marchi presenta un significato immediato per il consumatore portoghese, sicché il marchio sarà percepito come un segno di fantasia e, pertanto, originale.

    Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione.

    Anche se i consumatori portoghesi riuscissero a distinguere i marchi, non può escludersi che attribuiscano ai marchi stessi la medesima origine o che ritengano esistenti rapporti commerciali, economici o strutturali tra le imprese titolari, il che può dar luogo ad una situazione di concorrenza sleale, ancorché indipendente dalla volontà della richiedente del marchio in oggetto.


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