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Document 52006AG0025
Common Position (EC) No 25/2006 of 18 September 2006 adopted by the Council, acting in accordance with the procedure referred to in Article 251 of the Treaty establishing the European Community, with a view to adopting a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Institute for Gender Equality
Posizione comune (CE) n. 25/2006, del 18 settembre 2006 , definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere
Posizione comune (CE) n. 25/2006, del 18 settembre 2006 , definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere
GU C 295E del 5.12.2006, pp. 57–68
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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5.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 295/57 |
POSIZIONE COMUNE (CE) N. 25/2006
definita dal Consiglio il 18 settembre 2006
in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere
(2006/C 295 E/03)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 13, paragrafo 2, e 141, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
L'uguaglianza tra uomini e donne è un principio fondamentale dell'Unione europea. La carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, agli articoli 21 e 23, vieta ogni discriminazione fondata sul sesso e dispone che la parità tra gli uomini e le donne deve essere assicurata in tutti i campi. |
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(2) |
L'articolo 2 del trattato stabilisce che la parità tra uomini e donne è uno dei compiti fondamentali della Comunità. Analogamente l'articolo 3, paragrafo 2, del trattato stabilisce che la Comunità mira ad eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue attività, garantendo in tal modo l'integrazione della dimensione dell'uguaglianza tra uomini e donne in tutte le politiche della Comunità. |
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(3) |
L'articolo 13 del trattato conferisce al Consiglio il potere di prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate, tra l'altro, sul sesso in tutti gli ambiti di competenza della Comunità. |
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(4) |
Il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego è iscritto nell'articolo 141 del trattato ed è già in vigore un quadro legislativo completo sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di accesso all'occupazione e di condizioni di lavoro, compresa la parità delle retribuzioni. |
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(5) |
Secondo la prima relazione annuale della Commissione al Consiglio europeo di primavera del 2004 sull'uguaglianza tra uomini e donne, divari significativi tra i sessi permangono nella maggior parte dei campi d'intervento; la disuguaglianza tra uomini e donne è un fenomeno a più dimensioni, che va affrontato con una combinazione complessiva di misure politiche; occorre un impegno maggiore per raggiungere gli obiettivi della strategia di Lisbona. |
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(6) |
Il Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000 ha chiesto di «Sviluppare la consapevolezza, la messa in comune delle risorse e lo scambio di esperienze, in particolare tramite la creazione di un Istituto europeo del genere…». |
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(7) |
Secondo lo studio di fattibilità (3) eseguito per la Commissione, ad un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere spetta manifestamente il ruolo di svolgere alcuni dei compiti che non vengono attualmente affrontati dalle istituzioni esistenti, in particolare nei campi del coordinamento, della centralizzazione e della diffusione dei dati delle ricerche e delle informazioni, della costituzione di reti, della crescente visibilità dell'uguaglianza tra uomini e donne e della prospettiva di genere, nonché dello sviluppo di strumenti per migliorare l'integrazione dell'uguaglianza di genere in tutte le politiche della Comunità. |
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(8) |
Nella sua risoluzione del 10 marzo 2004 sulle politiche dell'Unione europea sulla parità di genere (4) il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di accelerare gli sforzi tesi alla creazione di un Istituto. |
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(9) |
Il Consiglio «occupazione, politica sociale, salute e consumatori» dell'1-2 giugno 2004 e il Consiglio europeo del 17-18 giugno 2004 si sono espressi a favore dell'istituzione di un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere. Il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di presentare una proposta specifica. |
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(10) |
La raccolta, l'analisi e la diffusione di informazioni e dati obiettivi, attendibili e comparabili sull'uguaglianza tra uomini e donne, la progettazione di strumenti adeguati per eliminare tutte le forme di discriminazione sulla base del genere e integrare la dimensione di genere in tutte le politiche, la promozione del dialogo tra le parti interessate e una maggior sensibilizzazione dei cittadini europei sono necessari per consentire alla Comunità di promuovere e attuare efficacemente la politica dell'uguaglianza di genere, in particolare nell'Unione allargata. È pertanto opportuno costituire un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere che assista le istituzioni della Comunità e gli Stati membri nello svolgimento di questi compiti. |
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(11) |
L'uguaglianza tra uomini e donne non può essere conseguita esclusivamente attraverso una politica antidiscriminatoria, ma richiede misure volte alla promozione di una coesistenza armoniosa e di una partecipazione equilibrata di uomini e donne nella società; l'Istituto dovrebbe contribuire al raggiungimento di tale obiettivo. |
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(12) |
Data l'importanza di eliminare gli stereotipi di genere in tutte le sfere della società europea e di veicolare esempi positivi che donne e uomini possano seguire, l'Istituto dovrebbe intraprendere azioni anche in tale settore. |
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(13) |
La cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri e con gli organismi statistici competenti, in particolare Eurostat, è essenziale per promuovere la raccolta di dati comparabili e attendibili a livello europeo. Poiché le informazioni sull'uguaglianza tra uomini e donne concernono la Comunità a tutti i livelli — locale, regionale, nazionale e comunitario — le autorità degli Stati membri potrebbero servirsi di tali informazioni al fine di formulare politiche e provvedimenti a livello locale, regionale e nazionale, nella propria sfera di competenza. |
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(14) |
Per evitare duplicazioni e garantire il migliore impiego possibile delle risorse, l'Istituto dovrebbe lavorare a stretto contatto sia con i programmi che con gli organismi della Comunità, in particolare con la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (5), con l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (6), con il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (7) e con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (8). |
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(15) |
L'Istituto dovrebbe promuovere la cooperazione e il dialogo con le organizzazioni non governative e gli enti attivi nel settore delle pari opportunità, i centri di ricerca, le parti sociali nonché gli altri enti affini che operano attivamente per conseguire l'uguaglianza a livello nazionale ed europeo e nei paesi terzi. A fini di maggiore efficienza è opportuno che l'Istituto istituisca e coordini una rete elettronica europea sull'uguaglianza di genere con tali enti ed esperti degli Stati membri. |
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(16) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del trattato, è opportuno promuovere una partecipazione equilibrata di uomini e donne alla composizione del Consiglio di amministrazione. |
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(17) |
L'Istituto dovrebbe avere la massima autonomia nell'adempimento dei propri compiti. |
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(18) |
L'Istituto dovrebbe applicare la legislazione comunitaria pertinente sia all'accesso del pubblico ai documenti di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 (9) che alla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 (10). |
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(19) |
Il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (11), si applica all'Istituto. |
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(20) |
In materia di responsabilità contrattuale dell'Istituto, che è disciplinata dal diritto applicabile ai contratti da esso conclusi, la competenza a giudicare spetta alla Corte di giustizia in forza di una clausola compromissoria contenuta nel contratto. Dovrebbe altresì spettare alla Corte di giustizia la competenza a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla responsabilità extracontrattuale dell'Istituto. |
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(21) |
È opportuno effettuare una valutazione esterna indipendente per accertare l'impatto dell'Istituto, l'eventuale necessità di modificarne o estenderne i compiti e le scadenze di ulteriori revisioni analoghe. |
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(22) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, cioè sostenere e rafforzare la promozione dell'uguaglianza di genere, compresa l'integrazione di genere in tutte le politiche comunitarie e le politiche nazionali che ne derivano, nonché la lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso, e sensibilizzare i cittadini dell'UE in materia di uguaglianza di genere, fornendo assistenza tecnica alle istituzioni della Comunità e alle autorità degli Stati membri, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(23) |
L'articolo 13, paragrafo 2 del trattato conferisce il potere di adottare provvedimenti comunitari per sostenere e promuovere l'obiettivo di combattere le discriminazioni fondate sul sesso al di fuori dell'ambiente di lavoro. L'articolo 141, paragrafo 3 del trattato è la base giuridica specifica delle misure intese ad assicurare l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego. Il combinato disposto dell'articolo 13, paragrafo 2 e dell'articolo 141, paragrafo 3 fornisce pertanto un'adeguata base giuridica per l'adozione del presente regolamento, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Istituzione dell'Istituto
È istituito un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (successivamente denominato «l'Istituto»).
Articolo 2
Obiettivi
Gli obiettivi generali dell'Istituto sono sostenere e rafforzare la promozione dell'uguaglianza di genere, compresa l'integrazione di genere in tutte le politiche comunitarie e le politiche nazionali che ne derivano, nonché la lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso, e sensibilizzare i cittadini dell'UE in materia di uguaglianza di genere, fornendo assistenza tecnica alle istituzioni della Comunità, in particolare la Commissione, e alle autorità degli Stati membri, come stabilito dall'articolo 3.
Articolo 3
Compiti
1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 l'Istituto:
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a) |
raccoglie, analizza e diffonde informazioni obiettive, comparabili e attendibili pertinenti all'uguaglianza di genere, compresi i risultati delle ricerche e le migliori pratiche che gli vengono comunicati dagli Stati membri, dalle istituzioni della Comunità, dai centri di ricerca, da enti nazionali per le pari opportunità, da organizzazioni non governative, dalle parti sociali, da paesi terzi e da organizzazioni internazionali interessati e suggerisce ulteriori settori di ricerca; |
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b) |
appresta metodi per migliorare l'obiettività, la comparabilità e l'attendibilità dei dati a livello europeo, definendo criteri atti a migliorare la coerenza delle informazioni e a tenere conto delle questioni di genere nella raccolta dei dati; |
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c) |
appresta, analizza, valuta e diffonde strumenti metodologici a sostegno dell'integrazione dell'uguaglianza di genere in tutte le politiche della Comunità e nelle politiche nazionali che ne derivano e a sostegno dell'integrazione della dimensione di genere in tutte le istituzioni e gli organi comunitari; |
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d) |
conduce indagini sulla situazione dell'uguaglianza di genere in Europa; |
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e) |
istituisce e coordina una Rete europea sull'uguaglianza di genere, con la partecipazione di centri, organismi, organizzazioni ed esperti impegnati nel settore delle problematiche dell'uguaglianza di genere e dell'integrazione della dimensione di genere, con l'obiettivo di sostenere e incoraggiare la ricerca, ottimizzare l'uso delle risorse disponibili e promuovere lo scambio e la diffusione di informazioni; |
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f) |
organizza una riunione annuale di esperti degli organi competenti specializzati in materia di uguaglianza di genere degli Stati membri; |
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g) |
organizza riunioni ad hoc di esperti a sostegno del lavoro di ricerca dell'Istituto, promuove lo scambio di informazioni tra ricercatori e promuove l'integrazione della prospettiva di genere nella loro ricerca; |
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h) |
per sensibilizzare i cittadini dell'UE in materia di uguaglianza di genere, organizza, insieme alle pertinenti parti in causa, conferenze, campagne e riunioni a livello europeo e presenta risultati e conclusioni di tali iniziative alla Commissione; |
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i) |
diffonde informazioni su esempi positivi di ruoli non conformi agli stereotipi per le donne e gli uomini di ogni estrazione sociale, presenta i suoi risultati e iniziative volte a pubblicizzare e valorizzare tali esempi di successo; |
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j) |
sviluppa il dialogo e la cooperazione con organizzazioni non governative ed enti operanti nel settore delle pari opportunità, università ed esperti, centri di ricerca, parti sociali ed organismi affini che cercano attivamente di conseguire la parità a livello nazionale ed europeo; |
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k) |
costituisce un fondo di documentazione accessibile al pubblico; |
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l) |
mette a disposizione delle organizzazioni pubbliche e private informazioni sull'integrazione della dimensione di genere; |
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m) |
fornisce informazioni alle Istituzioni comunitarie sull'uguaglianza di genere e sull'integrazione della dimensione di genere nei paesi in fase di adesione e in quelli candidati; |
2. L'Istituto pubblica una relazione annuale sulle proprie attività.
Articolo 4
Ambiti di attività e metodi di lavoro
1. L'Istituto adempie ai propri compiti nel quadro delle competenze della Comunità, conformemente agli obiettivi fissati e agli ambiti prioritari individuati nel suo programma annuale, tenendo debito conto delle risorse di bilancio a sua disposizione.
2. Il programma di lavoro dell'Istituto è conforme alle priorità della Comunità nel campo dell'uguaglianza di genere e al programma di lavoro della Commissione, compreso il suo lavoro statistico e di ricerca.
3. Al fine di evitare duplicazioni e per garantire il miglior uso possibile delle risorse, nello svolgimento delle proprie attività l'Istituto tiene conto delle informazioni esistenti di qualsiasi provenienza ed in particolare del lavoro già svolto dalle istituzioni della Comunità e da altre istituzioni, da enti e organizzazioni nazionali e internazionali competenti e opera a stretto contatto con i pertinenti servizi della Commissione, compreso Eurostat. L'Istituto garantisce un coordinamento adeguato con tutte le agenzie comunitarie e gli organismi dell'Unione pertinenti, da definirsi, se del caso, in un memorandum d'intesa.
4. L'Istituto garantisce che le informazioni diffuse risultino comprensibili agli utenti finali.
5. L'Istituto può instaurare rapporti contrattuali, in particolare stipulare contratti d'appalto, con altre organizzazioni, affinché eseguano compiti che esso intenda affidare loro.
Articolo 5
Personalità e capacità giuridica
L'Istituto è dotato di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri esso ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti. In particolare esso può acquistare o alienare beni mobili ed immobili e stare in giudizio.
Articolo 6
Indipendenza dell'Istituto
L'Istituto svolge le proprie attività indipendentemente, nel pubblico interesse.
Articolo 7
Accesso ai documenti
1. Ai documenti in possesso dell'Istituto si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.
2. Entro sei mesi dall'istituzione dell'Istituto, il Consiglio di amministrazione adotta disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.
3. Le decisioni adottate dall'Istituto ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia al mediatore o di azione giudiziaria dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni di cui rispettivamente agli articoli 195 e 230 del trattato.
4. Il trattamento dei dati da parte dell'Istituto è disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001.
Articolo 8
Cooperazione con le organizzazioni a livello nazionale ed europeo, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi
1. Per l'adempimento dei propri compiti l'Istituto collabora con organizzazioni ed esperti degli Stati membri, come gli enti per le pari opportunità, i centri di ricerca, le università, le organizzazioni non governative e le parti sociali, nonché con le pertinenti organizzazioni a livello europeo o internazionale e con i paesi terzi.
2. Qualora si renda necessario concludere accordi con organizzazioni internazionali o paesi terzi affinché l'Istituto adempia con efficienza ai propri compiti, la Comunità conclude tali accordi con le organizzazioni internazionali o i paesi terzi nell'interesse dell'Istituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 300 del trattato. Questa disposizione non osta a una cooperazione ad hoc con tali organizzazioni o con i paesi terzi.
Articolo 9
Composizione dell'Istituto
L'Istituto si compone di:
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a) |
un consiglio di amministrazione; |
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b) |
un ufficio di presidenza; |
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c) |
un direttore e del personale alle sue dipendenze. |
Articolo 10
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione si compone di:
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a) |
un membro in rappresentanza del governo di ciascuno Stato membro, nominato dal Consiglio in base ad una proposta degli Stati membri; |
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b) |
tre membri in rappresentanza della Commissione, nominati dalla Commissione; |
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c) |
tre membri, senza diritto di voto, nominati dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione, ciascuno dei quali rappresenta uno dei seguenti gruppi:
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2. I membri del consiglio di amministrazione sono selezionati in modo da garantire i massimi livelli di competenza e un'ampia serie di capacità pertinenti e transdisciplinari in materia di uguaglianza di genere.
Nel consiglio di amministrazione la Commissione ed il Consiglio mirano a realizzare una rappresentanza equilibrata di uomini e donne.
I supplenti, che rappresentano i membri in loro assenza, sono nominati secondo la stessa procedura.
L'elenco dei membri e dei supplenti del consiglio di amministrazione è pubblicato dal Consiglio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sul sito web dall'Istituto e sul altri siti Web pertinenti.
3. Il mandato dei membri è di cinque anni e può essere rinnovato una sola volta.
4. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente con mandato di due anni e mezzo, rinnovabile.
5. Ogni membro del consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 1, lettera a) o b) o, in sua assenza, il o la supplente, dispone di un voto.
6. Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni necessarie al funzionamento dell'Istituto. In particolare:
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a) |
adotta, sulla base di un progetto del direttore ai sensi dell'articolo 12, previa consultazione della Commissione, il programma di lavoro annuale e il programma di lavoro a medio termine, per un periodo triennale, in funzione del bilancio e delle risorse disponibili; in caso di necessità, i programmi possono essere riveduti; il primo programma di lavoro annuale è adottato entro i nove mesi successivi alla nomina del direttore; |
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b) |
adotta la relazione annuale, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, nella quale i risultati conseguiti vengono specificamente confrontati con gli obiettivi del programma di lavoro annuale; la relazione viene trasmessa entro il 15 giugno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni ed è pubblicata sul sito web dell'Istituto; |
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c) |
esercita l'autorità disciplinare sul direttore e lo nomina o lo revoca ai sensi dell'articolo 12; |
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d) |
adotta il progetto di bilancio e il bilancio definitivo annuali dell'Istituto. |
7. Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento interno dell'Istituto sulla base di una proposta del direttore, previa consultazione con la Commissione.
8. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza dei membri. Il presidente esprime il voto decisivo. Nei casi di cui al paragrafo 6 e all'articolo 12, paragrafo 1, le decisioni sono adottate alla maggioranza dei due terzi dei membri.
9. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno sulla base di una proposta del direttore, previa consultazione con la Commissione.
10. Il consiglio di amministrazione istituisce un ufficio di presidenza composto di sei membri, come indicato all'articolo 11.
11. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno. Egli convoca riunioni supplementari di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione.
12. L'Istituto trasmette ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio (in prosieguo: l'«autorità di bilancio») tutte le informazioni pertinenti all'esito delle procedure di valutazione.
13. I direttori della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali possono essere, se del caso, invitati ad assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione come osservatori, in modo da coordinare i rispettivi programmi di lavoro in materia di integrazione della dimensione di genere.
Articolo 11
Ufficio di presidenza
1. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione, da tre membri del consiglio di amministrazione in rappresentanza degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione.
Il mandato è di due anni e mezzo, rinnovabile.
I membri dell'ufficio di presidenza sono nominati dal consiglio di amministrazione in modo da assicurare la gamma di competenze necessarie per il funzionamento dell'ufficio.
2. Fatte salve le responsabilità del direttore, indicate nell'articolo 12, l'ufficio di presidenza è incaricato di controllare l'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione e adottare tutti i provvedimenti amministrativi necessari alla gestione dell'Istituto tra le riunioni del consiglio di amministrazione.
3. Le decisioni dell'ufficio di presidenza sono adottate all'unanimità. Qualora non si raggiunga l'unanimità, l'ufficio di presidenza demanda al consiglio d'amministrazione l'adozione delle decisioni.
4. L'ufficio di presidenza tiene pienamente e regolarmente informato il consiglio di amministrazione in merito alle sue attività e alle decisioni prese.
Articolo 12
Direttore
1. A capo dell'Istituto il consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, nomina il direttore. Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla/e commissione/i competente/i del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale/i commissione/i.
2. Il mandato del direttore è di 5 anni. Su proposta della Commissione e previa valutazione, il mandato può essere prorogato una sola volta per un massimo di 5 anni. Nella valutazione la Commissione esamina in particolare:
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a) |
i risultati ottenuti durante il primo mandato e il modo in cui sono stati ottenuti; |
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b) |
i compiti e le necessità dell'Istituto per gli anni successivi. |
3. Al direttore, sotto la supervisione del consiglio di amministrazione, competono:
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a) |
l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3; |
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b) |
l'elaborazione e l'esecuzione dei programmi di attività annuale e a medio termine dell'Istituto; |
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c) |
la preparazione delle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'ufficio di presidenza; |
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d) |
la redazione e la pubblicazione della relazione annuale di cui all'articolo 3, paragrafo 2; |
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e) |
tutte le questioni riguardanti il personale, in particolare l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 13, paragrafo 3; |
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f) |
le questioni riguardanti l'amministrazione corrente; e |
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g) |
l'applicazione di efficaci procedure di sorveglianza e valutazione dei risultati dell'Istituto rapportati ai suoi obiettivi, sulla base di standard riconosciuti a livello professionale. Il direttore riferisce annualmente al consiglio di amministrazione sui risultati del sistema di sorveglianza. |
4. Il direttore rende conto della gestione delle proprie attività al consiglio di amministrazione e assiste alle sue riunioni senza diritto di voto. Può anche essere invitato dal Parlamento europeo a riferire nel quadro di un'audizione su questioni significative legate alle attività dell'Istituto.
5. Il direttore è il rappresentante legale dell'Istituto.
Articolo 13
Personale
1. Al personale dell'Istituto si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee definito dal regolamento del Consiglio (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (12) e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee per l'applicazione di detti statuto e regime.
2. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione, secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari. Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni che consentano di assumere esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l'Istituto.
3. L'Istituto esercita nei confronti del proprio personale i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina.
Articolo 14
Redazione del bilancio
1. Tutte le entrate e le spese dell'Istituto formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Istituto.
2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell'Istituto sono in pareggio.
3. Fatte salve altre risorse, le entrate dell'Istituto comprendono:
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a) |
un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione «Commissione»); |
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b) |
pagamenti ricevuti come corrispettivo di servizi resi; |
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c) |
gli eventuali contributi finanziari delle organizzazioni o dei paesi terzi di cui all'articolo 8; |
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d) |
gli eventuali contributi volontari degli Stati membri. |
4. Le spese dell'Istituto comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio.
5. Ogni anno il consiglio di amministrazione, sulla base di un progetto elaborato dal direttore, presenta lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Istituto per l'esercizio successivo. Entro il 31 marzo il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico.
6. La Commissione trasmette lo stato di previsione all'autorità di bilancio insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.
7. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le stime che ritiene necessarie per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo del contributo a carico del bilancio generale. Essa trasmette le stime all'autorità di bilancio ai sensi dell'articolo 272 del trattato.
8. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del contributo destinato all'Istituto. e adotta la tabella dell'organico dell'Istituto.
9. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio dell'Istituto. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, esso viene adeguato di conseguenza.
10. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio l'intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.
Qualora un ramo dell'autorità di bilancio abbia comunicato che intende emettere un parere, trasmette quest'ultimo al consiglio di amministrazione entro il termine di sei settimane a decorrere dalla notifica del progetto.
Articolo 15
Esecuzione del bilancio
1. Il direttore cura l'esecuzione del bilancio dell'Istituto.
2. Entro il 1o marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il contabile dell'Istituto comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002 (13) (in prosieguo: il «regolamento finanziario»).
3. Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Istituto, insieme alla relazione di cui al paragrafo 2, alla Corte dei conti. La relazione viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.
4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 129 del regolamento finanziario, il direttore redige, sotto la propria responsabilità, i conti definitivi dell'Istituto e li trasmette al consiglio di amministrazione affinché formuli un parere.
5. Il consiglio d'amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell'Istituto.
6. Entro il 1o luglio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il direttore trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
7. I conti definitivi vengono pubblicati.
8. Entro il 30 settembre, il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.
9. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e a norma dall'articolo 146, paragrafo 3 del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.
10. Entro il 30 aprile dell'anno n + 2, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.
11. Il regolamento finanziario applicabile all'Istituto è adottato dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Istituto e previo accordo della Commissione.
Articolo 16
Lingue
1. All'Istituto si applicano le disposizioni di cui al regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (14).
2. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Istituto sono forniti, in linea di principio, dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea istituito dal regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio (15).
Articolo 17
Privilegi e immunità
All'Istituto si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.
Articolo 18
Responsabilità
1. La responsabilità contrattuale dell'Istituto è disciplinata dalla legge applicabile al contratto di cui trattasi.
La Corte di giustizia è competente a giudicare in forza di una clausola compromissoria contenuta in ogni contratto stipulato dall'Istituto.
2. In materia di responsabilità extra contrattuale, sulla base dei principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, l'Istituto risarcisce i danni cagionati da esso stesso o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento di tali danni.
Articolo 19
Partecipazione di paesi terzi
1. Alle attività dell'Istituto possono partecipare i paesi che hanno concluso con la Comunità europea accordi a norma dei quali hanno adottato e applicano la normativa comunitaria nel campo disciplinato dal presente regolamento.
2. Vengono adottate misure nel quadro delle pertinenti disposizioni di tali accordi per specificare in particolare la natura, la portata e le modalità di partecipazione di tali paesi ai lavori dell'Istituto, comprese prescrizioni relative alla partecipazione alle iniziative dell'Istituto, ai contributi finanziari e al personale. In materia di personale, tali accordi sono in ogni caso conformi allo statuto dei funzionari delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
Articolo 20
Valutazione
1. Entro … (16), l'Istituto commissiona una valutazione esterna indipendente dei propri risultati sulla base del mandato formulato dal consiglio di amministrazione di concerto con la Commissione. La valutazione concerne l'efficacia dell'Istituto nel promuovere l'uguaglianza di genere e comprende un'analisi degli effetti sinergici. Essa affronta in particolare l'eventuale necessità di modificare o estendere i compiti dell'Istituto e le relative conseguenze finanziarie di tale modifica o estensione. La valutazione tiene conto dei pareri delle parti in causa a livello sia comunitario che nazionale.
2. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, decide le scadenze delle valutazioni future, tenendo conto dei risultati contenuti nella relazione di valutazione di cui al paragrafo 1.
Articolo 21
Clausola di revisione
Il consiglio di amministrazione esamina le conclusioni della valutazione di cui all'articolo 20 e rivolge alla Commissione le raccomandazioni ritenute necessarie concernenti le modifiche da apportare all'Istituto, alle sue prassi di lavoro e al suo mandato. La Commissione trasmette la relazione di valutazione e le raccomandazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, e le rende pubbliche. Dopo aver esaminato la relazione di valutazione e le raccomandazioni, la Commissione può presentare le eventuali proposte di modifica del presente regolamento che ritenga necessarie.
Articolo 22
Controllo amministrativo
L'operato dell'Istituto è sottoposto al controllo del mediatore, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 195 del trattato.
Articolo 23
Inizio dell'attività dell'Istituto
L'Istituto diventa operativo il prima possibile e comunque entro … (17).
Articolo 24
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a …, il …
Per il Parlamento europeo
Il presidente
…
Per il Consiglio
Il presidente
…
(1) GU C 24 del 31.1.2006, pag. 29.
(2) Parere del Parlamento europeo del 14 marzo 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 18 settembre 2006 e posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) Studio di fattibilità della Commissione europea per un Istituto europeo del genere (eseguito da PLS Ramboll Management, DK, 2002).
(4) GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 638.
(5) Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1111/2005 (GU L 184 del 15.7.2005, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1112/2005 (GU L 184 del 15.7.2005, pag. 5).
(7) Regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2051/2004 (GU L 355 dell'1.12.2004, pag. 1).
(8) Gli Stati membri, riuniti nell'ambito del Consiglio europeo del dicembre 2003, hanno chiesto alla Commissione di elaborare una proposta di agenzia per i diritti umani tramite l'estensione del mandato dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia.
(9) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(10) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(11) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE, Euratom) n. 1248/2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3).
(12) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2104/2005 (GU L 337 del 22.11.2005, pag. 7).
(13) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
(14) GU L 17 del 6.10.1958, pag. 385. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento del Consiglio n. 920/2005 (GU L 156 del 18.6.2005, pag. 3).
(15) Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 13).
(16) La fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
(17) 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO
I. INTRODUZIONE
L'8 marzo 2005 la Commissione ha presentato al Consiglio, sulla base degli articoli 13, paragrafo 2 e 141, paragrafo 3 del trattato, una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che costituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere.
Il 14 marzo 2006 il Parlamento europeo ha espresso il suo parere in prima lettura.
Il 27 settembre 2005 il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere.
L'8 maggio 2006 la Commissione ha adottato una proposta modificata.
Il Consiglio ha adottato una posizione comune il 18 settembre 2006 conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato.
II. OBIETTIVO
Il regolamento istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, che dovrebbe operare come centro di eccellenza a livello europeo e offrire sostegno tecnico alle Istituzioni della Comunità e agli Stati membri, in particolare in termini di raccolta ed analisi di dati e informazioni comparabili e di messa a punto di strumenti metodologici adeguati ai fini del processo di integrazione di genere. Gli obiettivi generali dell'Istituto saranno sostenere e rafforzare la promozione dell'uguaglianza di genere, assistere le Istituzioni della Comunità nella lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso e sensibilizzare maggiormente i cittadini dell'UE in materia di uguaglianza di genere.
III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE
1. Osservazioni generali
La posizione comune del Consiglio è stata definita conformemente agli obiettivi degli articoli 13, paragrafo 2 e 141, paragrafo 3 del trattato relativi, rispettivamente, alla lotta contro le discriminazioni e all'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego, compreso il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
Nell'adottare la posizione comune, il Consiglio ha, tranne per le questioni relative alla composizione del consiglio di amministrazione e del forum consultivo, ampiamente aderito alla posizione della Commissione quale figura nella proposta modificata.
2. Emendamenti del Parlamento europeo
Il 14 marzo 2006 il Parlamento europeo ha adottato in prima lettura 52 emendamenti.
2.1. Emendamenti del Parlamento europeo accettati dal Consiglio
Nella sua posizione comune il Consiglio ha tenuto conto di 35 emendamenti. Tra questi il Consiglio:
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ha accettato pienamente 17 emendamenti (emendamenti 2, 6, 9, 59/74, 13, 18, 64/80, 65/81, 29, 35, 36, 38, 41, 42, 45, 53 e 55). |
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ha accettato 4 emendamenti come sono stati riformulati dalla Commissione (emendamenti 7, 8, 10 e 40). |
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ha accettato il contenuto di altri 14 emendamenti (emendamenti 3, 4, 5, 17, 60/76, 61 riv./77, 62/78, 20, 25, 63/79, 24, 28 e 48). |
2.2. Emendamenti del Parlamento europeo non accettati dal Consiglio
Il Consiglio non ha accettato 11 emendamenti per i motivi illustrati dalla Commissione nella sua proposta modificata (emendamenti 1, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 46, 47, 52 e 54).
Il Consiglio non ha inoltre potuto accettare altri 6 emendamenti, poiché la questione della composizione del consiglio di amministrazione costituisce il principale punto di divergenza tra le Istituzioni.
— Dialogo a livello internazionale (emendamento 26, articolo 3, paragrafo1)
Il Consiglio non ritiene necessario tale emendamento poiché l'articolo 8 tratta specificamente della «cooperazione con le organizzazioni a livello nazionale ed europeo, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi» e prevede una procedura per tale cooperazione. L'articolo 4, che delinea gli ambiti di attività e i metodi di lavoro dell'Istituto, si riferisce inoltre alla necessità di tenere conto «delle informazioni esistenti di qualsiasi provenienza ed in particolare del lavoro già svolto dalle istituzioni della Comunità e da altre istituzioni, da enti e organizzazioni nazionali e internazionali competenti …». Il Consiglio ritiene inoltre che la chiarezza del diritto potrebbe essere compromessa dall'aggiunta di tale aspetto al già lungo elenco di compiti previsti all'articolo 3.
— Composizione del consiglio di amministrazione (emendamenti 66 e 82, articolo 10, paragrafo 1)
Nel definire un orientamento generale nel giugno 2005, il Consiglio non ha accettato la proposta iniziale della Commissione di un consiglio di amministrazione ristretto, preferendo un consiglio pienamente rappresentativo di 25 membri, accompagnato da un piccolo ufficio di sei membri (articolo 11). In tale opzione, la Commissione avrebbe tre rappresentanti nel consiglio di amministrazione e vi sarebbero tre membri senza diritto di voto che rappresentano un'organizzazione non governativa pertinente a livello comunitario e le parti sociali.
Dopo aver ricevuto il parere del Parlamento europeo nel marzo 2006, il Consiglio ha esaminato la validità degli emendamenti 66 e 82, che richiedono un piccolo consiglio di amministrazione composto da nove membri nominati dal Consiglio e da un rappresentante della Commissione. Pur considerando che essi rappresentino un miglioramento rispetto alla proposta originaria della Commissione, il Consiglio li ha tuttavia per diversi motivi ritenuti inaccettabili:
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data la natura del problema, il Consiglio reputa importante che ciascuno Stato membro sia rappresentato nel consiglio di amministrazione e crede che ciò possa inoltre facilitare la messa in comune delle competenze e delle esperienze nazionali in materia di uguaglianza di genere, particolarmente importante nel contesto di un'Unione allargata; |
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poiché è essenziale che l'Istituto funzioni efficacemente, sarebbe preferibile una procedura semplice per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione. Ritiene inoltre che un piccolo ufficio consentirebbe di garantire il buon funzionamento del consiglio di amministrazione; |
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poiché la politica dell'uguaglianza di genere investe un'ampia gamma di settori, il Consiglio è del parere che la Commissione debba avere più di un rappresentante nel consiglio di amministrazione per poter essere in grado di apportare un valido contributo al funzionamento dell'Istituto. Il Consiglio ritiene che anche un rappresentante della Commissione debba partecipare all'ufficio di presidenza; |
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il Consiglio ha convenuto con la Commissione che tre membri senza diritto di voto dovrebbero rappresentare le parti sociali e un'organizzazione non governativa pertinente a livello comunitario. |
Occorre inoltre osservare che la posizione del Consiglio per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione rispecchia la posizione orizzontale generale adottata in passato per altre agenzie o organi comunitari. Mentre nel caso dell'Istituto varie delegazioni sono disposte a riconsiderare la loro posizione tenuto conto delle sue dimensioni relativamente ridotte e del suo modesto bilancio, è stato preso atto che per il momento è impossibile affermare se un consiglio di amministrazione ristretto accompagnato da un ampio forum consultivo sarebbe realmente più efficace di un consiglio di amministrazione rappresentativo assistito da un piccolo ufficio. La creazione di un piccolo ufficio, che potrebbe riunirsi più spesso del consiglio di amministrazione, costituisce inoltre un importante elemento per garantire l'efficienza in termini di costo dell'Istituto.
— Rappresentanza di uomini e donne: quota del 40 % (emendamento 39, articolo 10, paragrafo 2)
Il Consiglio appoggia l'idea di una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nel consiglio di amministrazione prevista nella posizione comune. Non desidera tuttavia ostacolare inutilmente il funzionamento dell'Istituto istituendo una quota obbligatoria che potrebbe in pratica risultare difficile da rispettare, dato che ci sono attualmente, in generale, più donne che uomini impegnati nella politica dell'uguaglianza di genere. Pur essendo importante garantire un equilibrio di genere — e si osserva in proposito una tendenza verso un maggior coinvolgimento degli uomini in questo settore — il Consiglio ritiene che l'esperienza e la competenza dei membri del consiglio di amministrazione in materia di uguaglianza di genere costituiscano anch'esse importanti aspetti di cui tenere conto.
— Forum consultivo (emendamenti 67 e 83, 68 e 84 e 51, articolo 12 della proposta iniziale della Commissione)
Nello scenario preferito dal Consiglio di un ampio consiglio di amministrazione assistito da un piccolo ufficio, si è ritenuto che il forum consultivo previsto dalla Commissione e dal Parlamento non fosse più necessario. Inoltre, al fine di garantire che l'Istituto benefici della valida esperienza disponibile a livello nazionale, l'articolo 3 della posizione comune istituisce una rete europea sull'uguaglianza di genere, come richiesto dal Parlamento, e prevede inoltre «una riunione annuale di esperti degli organi competenti specializzati in materia di uguaglianza di genere degli Stati membri».
3. Altre modifiche apportate dal Consiglio
È stata approvata una serie di altre piccole modifiche tecniche, di tipo giuridico o linguistico, nel quadro della procedura di messa a punto giuridico/linguistica tra il Parlamento europeo e il Consiglio.
IV. CONCLUSIONI
Il Consiglio ritiene che, nonostante le opinioni divergenti sulla composizione del consiglio di amministrazione, la posizione comune corrisponda agli obiettivi fondamentali della proposta modificata della Commissione.