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Dokument C2006/178/25

Causa C-194/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden il 26 aprile 2006 — Staatssecretaris van Financiën/Orange European Smallcap Fund N.V.

GU C 178 del 29.7.2006, pp. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 178/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden il 26 aprile 2006 — Staatssecretaris van Financiën/Orange European Smallcap Fund N.V.

(Causa C-194/06)

(2006/C 178/25)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nella causa principale

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuta: Orange European Smallcap Fund N.V.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 56 CE, in combinato disposto con l'art. 58, n. 1, CE, debba essere interpretato nel senso che il divieto di cui all'art. 56 CE è in contrasto con la normativa di uno Stato membro che — per le ragioni indicate alla fine del punto 5.2.1. della presente ordinanza — limiti l'abbattimento fiscale, da concedere ad organismo fiscale di investimento in ragione della ritenuta alla fonte trattenuta in un altro Stato membro sui dividendi ricevuti dal detto organismo,

a)

fino all'importo che una persona fisica residente nei Paesi Bassi avrebbe potuto compensare in forza di una convenzione fiscale conclusa con un altro Stato membro;

b)

se e nei limiti in cui gli azionisti dell'organismo fiscale di investimento non siano persone fisiche residenti nei Paesi Bassi o enti assoggettati all'imposta sulle società nei Paesi Bassi.

2)

Per l'eventualità che la prima questione sia risolta in tutto o in parte affermativamente:

2.a.

se la nozione di «investimenti diretti» di cui all'art. 57, n. 1, CE comprenda anche la detenzione di un pacchetto azionario di una società, laddove il titolare lo detenga unicamente a fini di investimento e l'entità della partecipazione non consenta al titolare di esercitare un'influenza decisiva sull'amministrazione o sul controllo della società.

2.b.

se ai sensi dell'art. 56 CE qualsiasi limitazione dei movimenti di capitali attinente al prelievo di imposte, che sarebbe ingiustificata laddove riguardasse la circolazione transfrontaliera di capitali all'interno della CE, sia del pari ingiustificata nel caso di uno stesso movimento di capitali — in circostanze per il resto uguali — provenienti da paesi terzi o ivi destinati.

2.c.

Per l'ipotesi in cui la soluzione alla questione 2.b. sia di senso negativo, se l'art. 56 debba essere interpretato nel senso che sia incompatibile con tale articolo la limitazione, da parte di uno Stato membro, di un abbattimento a favore di un organismo fiscale di investimento riguardo alla ritenuta alla fonte su dividendi provenienti da un paese terzo, limitazione che è fondata sulla circostanza che non tutti gli azionisti dell'organismo fiscale di investimento sono residenti nel detto Stato membro.

3)

Se per la soluzione delle precedenti questioni faccia differenza la circostanza che

3.a.

l'imposta trattenuta in un altro paese sui dividendi provenienti da tale paese sia più elevata rispetto all'imposta cui è assoggettata, nello Stato membro di stabilimento dell'organismo fiscale di investimento, la ridistribuzione dei dividendi agli azionisti stranieri.

3.b.

gli azionisti dell'organismo fiscale di investimento, residenti al di fuori dello Stato membro di stabilimento dell'organismo fiscale di investimento, risiedano o siano stabiliti in un paese con il quale il detto Stato membro ha concluso una convenzione che prevede la reciproca compensazione della ritenuta alla fonte sui dividendi.

3.c.

gli azionisti dell'organismo fiscale di investimento, residenti fuori dello Stato membro di stabilimento del detto organismo fiscale, risiedano o siano stabiliti in un paese diverso della Comunità europea.


Fuq