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Document C2005/271/16

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 8 settembre 2005, nel procedimento C-288/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Wien): AB contro Finanzamt für den 6., 7. und 15. Bezirk («Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee — Statuto del personale — Regime applicabile agli altri agenti — Agente locale assegnato all'ufficio di rappresentanza della Commissione in Austria — Regime fiscale»)

GU C 271 del 29.10.2005, p. 9–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 271/9


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

8 settembre 2005

nel procedimento C-288/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Wien): AB contro Finanzamt für den 6., 7. und 15. Bezirk (1)

(«Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee - Statuto del personale - Regime applicabile agli altri agenti - Agente locale assegnato all'ufficio di rappresentanza della Commissione in Austria - Regime fiscale»)

(2005/C 271/16)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-288/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Austria), con decisione 28 giugno 2004, pervenuta in cancelleria il 6 luglio 2004, nella causa tra AB e Finanzamt für den 6., 7. und 15. Bezirk, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. K. Lenaerts, K. Schiemann, E. Juhász (relatore) e M. Ilešič giudici; avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, l'8 settembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Ai fini dell'applicazione degli artt. 13 e 16 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, la decisione di un'istituzione comunitaria che stabilisce lo statuto di uno dei suoi agenti e determina il suo regime d'impiego ha carattere vincolante nei confronti delle autorità amministrative e giudiziarie nazionali, di modo che esse non possono procedere ad una autonoma qualifica del rapporto d'impiego in questione.


(1)  GU C 251 del 9.10.2004.


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