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Document 52005AE0249

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili COM(2004) 775 def. — 2004/0270 (COD)

GU C 234 del 22.9.2005, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

22.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 234/26


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

COM(2004) 775 def. — 2004/0270 (COD)

(2005/C 234/07)

Il Consiglio, in data 16 dicembre 2004, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 152 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 17 febbraio 2005, sulla base del progetto predisposto dal relatore Franco CHIRIACO.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 9 marzo 2005, nel corso della 415a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 130 voti favorevoli, nessun voto contrario e 3 astensioni.

1.   Sintesi della proposta della Commissione

1.1

Le principali modifiche proposte al regolamento per la prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune EST sono le seguenti:

proroga di ulteriori due anni delle misure transitorie già prorogate nel 2003 (1),

rafforzamento di alcune misure preventive (inclusione dei cervidi, incoraggiamento alla selezione di ovini resistenti alle EST mediante un programma armonizzato di allevamento, messa in coerenza con il regolamento 1774/2002 sulle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale, divieto dell'iniezione di gas nella scatola cranica come metodo di macellazione),

estensione agli ovini e caprini delle regole sulle restrizioni agli spostamenti di animali,

restrizione dell'immissione sul mercato di materie di base per la produzione di fosfato dicalcico, e invece inclusione tra le deroghe anche del latte per uso non umano, accanto a quello per consumo umano,

consolidamento della base giuridica per i controlli in paesi terzi.

2.   Osservazioni generali

2.1

Pur avendo già in passato espresso riserve sulla procedura delle proroghe ripetute (2), il CESE prende atto della necessità di armonizzare le regole a livello internazionale in sede UIE, secondo i criteri che la stessa Commissione ha definito per la valutazione del rischio.

2.2

In effetti, è la pratica stessa in sede europea ad avere messo in evidenza che l'attuale classificazione in cinque categorie, basata sui casi riscontrati piuttosto che sul rischio, premia i paesi che effettuano minori controlli e penalizza quelli che, effettuando invece efficaci controlli, pervengono a riscontrare i casi di malattia. I recenti casi verificatisi in Giappone, Canada e Stati Uniti sembrerebbero poter accelerare la conclusione di un accordo per adottare una migliore metodologia comune in sede UIE, prevedibilmente per il maggio 2005.

2.3

Il Comitato tiene tuttavia a ribadire la sua precedente raccomandazione: qualora risulti impossibile un accordo unanime a livello internazionale su regole comuni per la gestione dei rischi, l'Unione europea dovrà trarne le conseguenze e introdurre direttamente la normativa necessaria, a prescindere dalle complicazioni che ne deriveranno nell'ambito OMC per gli scambi con i paesi terzi. Fattori come la mancata accettazione a livello internazionale dell'accordo o delle trattative prolungate non devono ritardare l'applicazione della normativa, che risulta necessaria ai fini della cooperazione nell'UE.

2.4

Il Comitato si compiace che la Commissione colga l'occasione della proroga per introdurre modifiche intese a rafforzare le misure preventive, a incoraggiare i programmi di selezione e ad estendere le restrizioni dei movimenti ed i controlli, soprattutto riguardo ai paesi terzi.

3.   Osservazioni specifiche

3.1

L'inclusione dei «cervidi» appare quanto mai opportuna.

3.2

Il consolidamento della base legale per il programma armonizzato di allevamento, già operante con buoni risultati, consentirà di espandere la selezione di ovini resistenti.

3.3

La messa in conformità con il regolamento 1774/2002 è un atto dovuto, di coerenza legislativa.

3.4

L'iniezione di gas nella cavità cranica, già proibita per gli animali importati, viene esplicitamente bandita nella macellazione all'interno dell'UE, con evidente beneficio per la sicurezza dalla contaminazione.

3.5

Le regole sulla restrizione degli spostamenti dei bovini vengono opportunamente estese agli animali affetti da scrapie.

3.6

Il Comitato giudica positiva l'estensione ad altre specie del campo di applicazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e di esportazione dei bovini, ovini, caprini e relativi sperma, ovuli ed embrioni, nonché la restrizione delle materie di base per la produzione di fosfato dicalcico, secondo le raccomandazioni del comitato scientifico direttivo.

3.7

Il Comitato reputa essenziale consolidare dal punto di vista giuridico la possibilità di ispezioni nei paesi terzi, in modo da valorizzare l'esperienza acquisita in questo campo a livello europeo, ma raccomanda altresì di mettere a disposizione le risorse finanziarie e umane necessarie allo scopo.

Bruxelles, 9 marzo 2005.

La Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Proposta del Sig. Nielsen; GU C 208 del 3.9.2003.

(2)  Ibidem.


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