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Document 52005AG0024

    Posizione comune (CE) n. 24/2005 definita dal Consiglio il 18 aprile 2005, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

    GU C 172E del 12.7.2005, p. 26–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    12.7.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 172/26


    POSIZIONE COMUNE (CE) N. 24/2005

    definita dal Consiglio il 18 aprile 2005

    in vista dell'adozione della direttiva 2005/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

    (2005/C 172 E/02)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione (1), presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

    considerando quanto segue:

    (1)

    In base al trattato il Consiglio può adottare, mediante direttive, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, al fine di garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. È necessario che tali direttive evitino di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

    (2)

    La comunicazione della Commissione sul suo programma d'azione per l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori prevede l'introduzione di prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici. Nel settembre 1990 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione su questo programma d'azione (4) che invita in particolare la Commissione a elaborare una direttiva specifica nel campo dei rischi legati al rumore, alle vibrazioni e a qualsiasi altro agente fisico sul luogo di lavoro.

    (3)

    Come primo passo il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2002/44/CE, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (5). Successivamente, il 6 febbraio 2003, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2003/10/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (6). Quindi, il 29 aprile 2004, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (7).

    (4)

    Si ritiene ora necessario introdurre misure di protezione dei lavoratori contro i rischi associati alle radiazioni ottiche, a causa dei loro effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, in particolare i danni agli occhi e alla cute. Tali misure mirano non solo ad assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato individualmente, ma anche a creare per tutti i lavoratori della Comunità una piattaforma minima di protezione che eviti possibili distorsioni di concorrenza.

    (5)

    La presente direttiva stabilisce requisiti minimi e lascia quindi agli Stati membri la facoltà di mantenere o di adottare disposizioni più severe per la protezione dei lavoratori, in particolare fissando valori limite di esposizione inferiori. L'attuazione della presente direttiva non dovrebbe servire per giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro.

    (6)

    È opportuno che un sistema di protezione contro i rischi di radiazioni ottiche si limiti a definire, senza entrare in eccessivo dettaglio, gli obiettivi da raggiungere, i principi da rispettare e le grandezze fondamentali da utilizzare, al fine di permettere agli Stati membri di applicare le prescrizioni minime in modo equivalente.

    (7)

    La riduzione dell'esposizione alle radiazioni ottiche può essere realizzata in maniera più efficace attraverso l'applicazione di misure preventive fin dalla progettazione delle posizioni di lavoro, nonché attraverso la scelta delle attrezzature, dei procedimenti e dei metodi di lavoro, allo scopo di ridurre in via prioritaria i rischi alla fonte. Disposizioni relative alle attrezzature e ai metodi di lavoro contribuiscono quindi alla protezione dei lavoratori che ne fanno uso. Conformemente ai principi generali di prevenzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (8), le misure di protezione collettiva sono prioritarie rispetto alle misure di protezione individuale.

    (8)

    I datori di lavoro dovrebbero adeguarsi ai progressi tecnici e alle conoscenze scientifiche per quanto riguarda i rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche, in vista del miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

    (9)

    Poiché la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, quest'ultima si applica pertanto all'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche, fatte salve disposizioni più rigorose e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

    (10)

    La presente direttiva costituisce un elemento concreto nel quadro della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno.

    (11)

    Un approccio complementare alla promozione di migliori principi normativi e di un elevato livello di protezione può essere assicurato laddove i prodotti realizzati dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro siano conformi a norme armonizzate volte a proteggere la salute e la sicurezza degli utilizzatori dai rischi inerenti a tali prodotti; di conseguenza, non è necessario che i datori di lavoro ripetano le misure o i calcoli già effettuati dal fabbricante per determinare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di dette attrezzature, secondo quanto specificato nelle direttive comunitarie applicabili.

    (12)

    Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9).

    (13)

    L'aderenza ai valori limite di esposizione dovrebbe fornire un elevato livello di protezione rispetto agli effetti sulla salute che possono derivare dall'esposizione alle radiazioni ottiche. Tuttavia, poiché nel caso di esposizione a sorgenti naturali di radiazioni ottiche non si ritiene opportuno applicare valori limite di esposizione o effettuare controlli tecnici, sono cruciali per la valutazione del rischio e la riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione al sole le misure preventive, compresa l'informazione e la formazione dei lavoratori.

    (14)

    Conformemente al paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (10), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, i prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di recepimento,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    SEZIONE I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto e campo di applicazione

    1.   La presente direttiva, che è la diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza che derivano, o possono derivare, dall'esposizione alle radiazioni ottiche durante il lavoro.

    2.   La presente direttiva riguarda i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche.

    3.   La direttiva 89/391/CEE si applica integralmente all'insieme del settore definito nel paragrafo 1, fatte salve disposizioni più rigorose e/o più specifiche contenute nella presente direttiva.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini della presente direttiva si intende per:

    a)

    radiazioni ottiche: tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d'onda comprese tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse:

    i)

    radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);

    ii)

    radiazioni visibili: radiazioni ottiche di a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm;

    iii)

    radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1 400 nm), IRB (1 400-3 000 nm) e IRC (3 000 nm-1 mm);

    b)

    laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d'onda delle radiazioni ottiche soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata;

    c)

    radiazione laser: radiazione ottica da un laser;

    d)

    radiazione non coerente: qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser;

    e)

    valori limite di esposizione: limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sulla salute conosciuti;

    f)

    irradianza (E) o densità di potenza: la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie espressa in watt su metro quadrato (W m-2);

    g)

    esposizione radiante (H): integrale nel tempo dell'irradianza espresso in joule su metro quadrato (J m-2);

    h)

    radianza (L): il flusso radiante o la potenza per unità d'angolo solido per unità di superficie espressa in watt su metro quadrato su steradiante (W m-2 sr -1);

    i)

    livello: la combinazione di irradianza, esposizione radiante e radianza alle quali è esposto un lavoratore.

    Articolo 3

    Valori limite di esposizione

    1.   I valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti diverse dalle radiazioni emesse da sorgenti naturali di radiazioni ottiche sono riportati nell'allegato I.

    2.   I valori limite di esposizione per le radiazioni laser sono riportati nell'allegato II.

    SEZIONE II

    OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

    Articolo 4

    Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi

    1.   Nell'assolvere gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro, in caso di lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche, valuta e, se necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori, in modo da identificare e mettere in pratica le misure richieste per ridurre l'esposizione ai limiti applicabili. La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser, e le raccomandazioni della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normalizzazione (CEN), per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni e fino a quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell'Unione europea, la valutazione, la misurazione e/o il calcolo sono effettuati in base alle linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi di esposizione la valutazione può tenere conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da pertinenti direttive comunitarie.

    2.   Nell'assolvere gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro, in caso di lavoratori esposti a sorgenti naturali di radiazioni ottiche, valuta i rischi per la salute e la sicurezza in modo da identificare e mettere in pratica le misure richieste per ridurre al minimo tali rischi.

    3.   La valutazione, la misurazione e/o il calcolo di cui al paragrafo 1 e la valutazione di cui al paragrafo 2 sono programmati ed effettuati da servizi o persone competenti a intervalli idonei, tenendo conto in particolare delle disposizioni relative alle competenze richieste (persone o servizi) e alla consultazione e alla partecipazione dei lavoratori di cui agli articoli 7 e 11 della direttiva 89/391/CEE. I dati ottenuti dalle valutazioni, così come i dati ottenuti dalla misurazione e/o dal calcolo del livello di esposizione di cui al paragrafo 1, sono conservati in forma idonea a consentirne la successiva consultazione.

    4.   A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi:

    a)

    il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;

    b)

    l'esposizione alle radiazioni ottiche provenienti da sorgenti naturali;

    c)

    i valori limite di esposizione di cui all'articolo 3 della presente direttiva;

    d)

    qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi a rischio particolarmente esposti;

    e)

    qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti;

    f)

    qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;

    g)

    l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;

    h)

    per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;

    i)

    sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche;

    j)

    una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;

    k)

    le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti direttive comunitarie.

    5.   Il datore di lavoro è in possesso di una valutazione dei rischi a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/391/CEE e precisa quali misure devono essere adottate a norma degli articoli 5 e 6 della presente direttiva. La valutazione dei rischi è riportata su un supporto appropriato, conformemente alle legislazioni e alle prassi nazionali; essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi connessi con le radiazioni ottiche non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata. La valutazione dei rischi è regolarmente aggiornata, in particolare se vi sono stati notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria la rendano necessaria.

    Articolo 5

    Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi

    1.   Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

    La riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche si basa sui principi generali di prevenzione della direttiva 89/391/CEE.

    2.   Se la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, nel caso di lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche, mette in evidenza che i valori limite d'esposizione possono essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma d'azione che comprenda misure tecniche e/o organizzative tenendo conto segnatamente:

    a)

    di altri metodi di lavoro che riducono i rischi derivanti dalle radiazioni ottiche;

    b)

    della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;

    c)

    delle misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso se necessario l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute;

    d)

    degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

    e)

    della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

    f)

    della limitazione della durata e del livello dell'esposizione;

    g)

    della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;

    h)

    delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature, se sono incluse nelle pertinenti direttive comunitarie.

    3.   Se la valutazione dei rischi effettuata conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, ha indicato un rischio per i lavoratori esposti a sorgenti naturali di radiazioni ottiche, il datore di lavoro definisce e attua un programma d'azione che comprenda misure tecniche e/o organizzative al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza.

    4.   In base alla valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 4, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche provenienti da sorgenti artificiali che superino i valori limite di esposizione sono indicati con un'apposita segnaletica a norma della direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (11). Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile fattibile e vi sia il rischio di un superamento dei valori limite di esposizione.

    5.   Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione della presente direttiva, per quanto riguarda le radiazioni ottiche provenienti da sorgenti artificiali, i valori limite di esposizione sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione. Egli individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. In nessun caso i lavoratori sono esposti a valori che superano i valori limiti di esposizione.

    6.   A norma dell'articolo 15 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi a rischio particolarmente esposti.

    Articolo 6

    Informazione e formazione dei lavoratori

    Fatti salvi gli articoli 10 e 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti ai rischi derivanti dalle radiazioni ottiche sul luogo di lavoro e/o i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 della presente direttiva, con particolare riguardo:

    a)

    alle misure adottate in applicazione della presente direttiva;

    b)

    ai valori limite di esposizione e ai potenziali rischi associati;

    c)

    ai risultati della valutazione, misurazione e/o calcolo dei livelli di esposizione alle radiazioni ottiche effettuati a norma dell'articolo 4 della presente direttiva, corredati di una spiegazione del loro significato e dei potenziali rischi;

    d)

    alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;

    e)

    alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria;

    f)

    alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione;

    g)

    all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale.

    Articolo 7

    Consultazione e partecipazione dei lavoratori

    La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti hanno luogo a norma dell'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE sulle materie oggetto della presente direttiva.

    SEZIONE III

    DISPOSIZIONI VARIE

    Articolo 8

    Sorveglianza sanitaria

    1.   Fatto salvo l'articolo 14 della direttiva 89/391/CEE, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori in relazione all'esito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 della presente direttiva allorché ne risulti un notevole rischio per la loro salute. Dette misure, compresi i requisiti specificati per la documentazione medica e la relativa disponibilità, sono introdotte in base alle legislazioni e/o prassi nazionali.

    2.   Gli Stati membri prendono le misure atte a garantire che per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria a norma del paragrafo 1 sia tenuta e aggiornata una documentazione sanitaria individuale. La documentazione sanitaria contiene una sintesi dei risultati della sorveglianza sanitaria effettuata. Essa è conservata in una forma idonea, che ne consenta la successiva consultazione, nel rispetto della riservatezza necessaria. Su richiesta è fornita alle autorità competenti copia della documentazione appropriata, tenendo conto della riservatezza necessaria. Il singolo lavoratore ha accesso, su richiesta, alla documentazione sanitaria che lo riguarda.

    3.   Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli che un lavoratore soffre di una malattia o effetto nocivo sulla salute identificabili, che un medico o uno specialista di medicina del lavoro attribuisce all'esposizione a radiazioni ottiche sul luogo di lavoro:

    a)

    il medico o altra persona debitamente qualificata comunica al lavoratore i risultati che lo riguardano. Il lavoratore riceve in particolare le informazioni e i pareri relativi al controllo sanitario cui dovrebbe sottoporsi dopo la fine dell'esposizione;

    b)

    il datore di lavoro è informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto medico;

    c)

    il datore di lavoro:

    sottopone a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 4;

    sottopone a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi a norma dell'articolo 5;

    tiene conto del parere dello specialista di medicina del lavoro o di altra persona adeguatamente qualificata, ovvero dell'autorità competente, nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio a norma dell'articolo 5, compresa la possibilità di assegnare il lavoratore ad attività alternative che non comportano il rischio di un'esposizione superiore ai pertinenti valori limite di esposizione;

    organizza una sorveglianza sanitaria continua e prende misure affinché sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile. In tali casi il medico competente o lo specialista di medicina del lavoro, ovvero l'autorità competente, può proporre che i soggetti esposti siano sottoposti a esame medico.

    Articolo 9

    Sanzioni

    Gli Stati membri prevedono l'applicazione di sanzioni adeguate in caso di violazione della normativa nazionale adottata ai termini della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

    Articolo 10

    Modifiche tecniche

    1.   Le modifiche dei valori limite di esposizione, di cui agli allegati, sono adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 137, paragrafo 2, del trattato.

    2.   Le modifiche degli allegati di carattere strettamente tecnico e conformi:

    a)

    all'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e standardizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o luoghi di lavoro;

    b)

    al progresso tecnico, all'evoluzione delle norme o specifiche europee o internazionali armonizzate più pertinenti e alle nuove conoscenze relative all'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche,

    sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

    Articolo 11

    Comitato

    1.   La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    SEZIONE IV

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 12

    Relazione

    Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione pratica della presente direttiva, indicando le considerazioni espresse dalle parti sociali.

    Ogni cinque anni la Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo e il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro in merito al contenuto di tali relazioni, alla valutazione degli sviluppi nel settore in questione, nonché a qualsiasi azione che può essere giustificata dalle nuove conoscenze scientifiche.

    Articolo 13

    Recepimento

    1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al … (12). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno già adottate o che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 14

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 15

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a ..., addì ... .

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    Per il Consiglio

    Il presidente


    (1)  GU C 77 del 18.3.1993, pag. 12, e GU C 230 del 19.8.1994, pag. 3.

    (2)  GU C 249 del 13.9.1993, pag. 28.

    (3)  Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 1994 (GU C 128 del 9.5.1994, pag. 146), confermato il 16 settembre 1999 (GU C 54 del 25.2.2000, pag. 75), posizione comune del Consiglio del 18 aprile 2005 e posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (4)  GU C 260 del 15.10.1990, pag. 167.

    (5)  GU L 177 del 6.7.2002, pag. 13.

    (6)  GU L 42 del 15.2.2003, pag. 38.

    (7)  GU L 159 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 184 del 24.5.2004, pag. 1.

    (8)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

    (9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (10)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

    (11)  GU L 245 del 26.8.1992, pag. 23.

    (12)  Quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.


    ALLEGATO I

    RADIAZIONI OTTICHE NON COERENTI

    I valori limite di esposizione alle radiazioni ottiche, pertinenti dal punto di vista biofisico, possono essere determinati con le formule seguenti. Le formule da usare dipendono dal tipo della radiazione emessa dalla sorgente e i risultati devono essere comparati con i corrispondenti valori limite di esposizione indicati nella tabella 1.1. Per una determinata sorgente di radiazioni ottiche possono essere pertinenti più valori di esposizione e corrispondenti limiti di esposizione.

    Le lettere da a) a o) si riferiscono alle corrispondenti righe della tabella 1.1.

    a)

    Formula

    (Heff è pertinente solo nell'intervallo da 180 a 400 nm)

    b)

    Formula

    (HUVA è pertinente solo nell'intervallo da 315 a 400 nm)

    c), d)

    Formula

    (LB è pertinente solo nell'intervallo da 300 a 700 nm)

    e), f)

    Formula

    (EB è pertinente solo nell'intervallo da 300 a 700 nm)

    da g) a l)

    Formula

    (cfr. tabella 1.1 per i valori appropriati di λ1 e λ2)

    m), n)

    Formula

    (EIR è pertinente solo nell'intervallo da 780 a 3 000 nm)

    o)

    Formula

    (Hskin è pertinente solo nell'intervallo da 380 a 3 000 nm)

    Ai fini della direttiva, le formule di cui sopra possono essere sostituite dalle seguenti espressioni e dall'utilizzo dei valori discreti che figurano nelle tabelle successive:

    a)

    Formula

    e Heff = Eeff · Δt

    b)

    Formula

    e HUVA = EUVA · Δt

    c), d)

    Formula

     

    e), f)

    Formula

     

    da g) a l)

    Formula

    (cfr. tabella 1.1 per i valori appropriati di λ1 e λ2)

    m), n)

    Formula

     

    o)

    Formula

    e Hskin = Eskin·Δt

    Note

    El (λ,t), El

    irradianza spettrale o densità di potenza spettrale: la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie, espressa in watt su metro quadrato per nanometro [W m-2 nm-1]; i valori di El (λ,t) ed Eλ sono il risultato di misurazioni o possono essere forniti dal fabbricante delle attrezzature;

    Eeff

    irradianza efficace (gamma UV): irradianza calcolata nell'intervallo di lunghezza d'onda UV da 180 a 400 nm, ponderata spettralmente con S (λ), espressa in watt su metro quadrato [W m-2];

    H

    esposizione radiante: integrale nel tempo dell'irradianza, espressa in joule su metro quadrato [J m-2];

    Heff

    esposizione radiante efficace: esposizione radiante ponderata spettralmente con S (λ), espressa in joule su metro quadrato [J m- 2];

    EUVA

    irradianza totale (UVA): irradianza calcolata nell'intervallo di lunghezza d'onda UVA da 315 a 400 nm, espressa in watt su metro quadrato [W m-2];

    HUVA

    esposizione radiante: integrale o somma nel tempo e nella lunghezza d'onda dell'irradianza nell'intervallo di lunghezza d'onda UVA da 315 a 400 nm, espressa in joule su metro quadrato [J m-2];

    S (λ)

    fattore di peso spettrale, che tiene conto della dipendenza dalla lunghezza d'onda degli effetti sulla salute delle radiazioni UV sull'occhio e sulla cute (tabella 1.2) [adimensionale];

    t, Δt

    tempo, durata dell'esposizione, espressi in secondi [s];

    λ

    lunghezza d'onda, espressa in nanometri [nm];

    Δ λ

    larghezza di banda, espressa in nanometri [nm], degli intervalli di calcolo o di misurazione;

    Ll (λ), Lλ

    radianza spettrale della sorgente, espressa in watt su metro quadrato per steradiante per nanometro [W m-2 sr–1 nm-1];

    R (λ)

    fattore di peso spettrale, che tiene conto della dipendenza dalla lunghezza d'onda delle lesioni termiche provocate sull'occhio dalle radiazioni visibili e IRA (tabella 1.3) [adimensionale];

    LR

    radianza efficace (lesione termica): radianza calcolata ponderata spettralmente con R (λ), espressa in watt su metro quadrato per steradiante [W m-2 sr–1];

    B (λ)

    ponderazione spettrale, che tiene conto della dipendenza dalla lunghezza d'onda della lesione fotochimica provocata all'occhio dalla radiazione di luce blu (tabella 1.3) [adimensionale];

    LB

    radianza efficace (luce blu): radianza calcolata ponderata spettralmente con B (λ), espressa in watt su metro quadrato per steradiante [W m-2 sr -1];

    EB

    irradianza efficace (luce blu): irradianza calcolata ponderata spettralmente con B (λ) espressa in watt su metro quadrato [W m-2];

    EIR

    irradianza totale (lesione termica): irradianza calcolata nell'intervallo di lunghezze d'onda dell'infrarosso da 780 nm a 3 000 nm, espressa in watt su metro quadrato [W m-2];

    Eskin

    irradianza totale (visibile, IRA e IRB): irradianza calcolata nell'intervallo di lunghezze d'onda visibili e dell'infrarosso da 380 nm a 3 000 nm, espressa in watt su metro quadrato [W m-2];

    Hskin

    esposizione radiante: integrale o somma nel tempo e nella lunghezza d'onda dell'irradianza nell'intervallo di lunghezze d'onda visibili e dell'infrarosso da 380 nm a 3 000 nm, espressa in joule su metro quadrato (J m-2);

    α

    angolo sotteso: angolo sotteso da una sorgente apparente, visto in un punto nello spazio, espresso in milliradianti (mrad). La sorgente apparente è l'oggetto reale o virtuale che forma l'immagine retinica più piccola possibile.

    Tabella 1.1

    Valori limite di esposizione per radiazioni ottiche non coerenti

    Indice

    Lunghezza d'onda (nm)

    Valori limite di esposizione

    Unità

    Commenti

    Parte del corpo

    Rischio

    a.

    180-400

    (UVA, UVB e UVC)

    Heff = 30

    Valore giornaliero 8 ore

    [J m-2]

     

    occhio

    cornea

    congiuntiva

    cristallinocute

    fotocheratite

    congiuntivite

    catarattogenesi

    eritema

    elastosi

    tumore della cute

    b.

    315-400

    (UVA)

    HUVA = 104

    Valore giornaliero 8 ore

    [J m-2]

     

    occhio

    cristallino

    catarattogenesi

    c.

    300-700

    (Luce blu)

    nota 1

    Formula

    LB: [W m-2 sr-1]

    t: [secondi]

    per α ≥ 11 mrad

    occhio

    retina

    fotoretinite

    per t ≤ 10 000 s

    d.

    300-700

    (Luce blu)

    nota 1

    LB = 100

    per t > 10 000 s

    [W m-2 sr-1]

    e.

    300-700

    (Luce blu)

    nota 1

    Formula

    EB: [W m-2]

    t: [secondi]

    per α < 11 mrad

    nota 2

    per t ≤ 10 000 s

    f.

    300-700

    (Luce blu)

    nota 1

    EB = 0.01

    t >10 000 s

    [W m-2]

    g.

    380-1 400

    (Visibile e IRA)

    Formula

    [W m-2 sr-1]

    Cα = 1,7 per

    α ≤ 1,7 mrad

    Cα = α per

    1,7 ≤ α ≤ 100 mrad

    Cα = 100 per

    α > 100 mrad

    λ1 = 380; λ2= 1 400

    occhio

    retina

    ustione retinica

    per t >10 s

    h.

    380-1 400

    (Visibile e IRA)

    Formula

    LR:[W m-2 sr-1]

    t: [secondi]

    per 10 μs ≤ t ≤ 10 s

    i.

    380-1 400

    (Visibile e IRA)

    Formula

    [W m-2 sr-1]

    per t <10 μs

    j.

    780-1 400

    (IRA)

    Formula

    [W m-2 sr-1]

    Cα = 11 per

    α ≤ 11 mrad

    Cα = α per

    11≤ α ≤ 100 mrad

    Cα = 100 per

    α > 100 mrad

    (campo di vista per la misurazione: 11 mrad)

    λ1 = 780; λ2= 1 400

    occhio

    retina

    ustione retinica

    per t > 10 s

    k.

    780-1 400

    (IRA)

    Formula

    LR: [W m-2 sr-1]

    t: [secondi]

    per 10 μs ≤ t ≤ 10 s

    l.

    780-1 400

    (IRA)

    Formula

    [W m-2 sr-1]

    per t < 10 μs

    m.

    780-3 000

    (IRA e IRB)

    EIR = 18 000 t-0.75

    per t ≤ 1 000 s

    E: [Wm-2]

    t: [secondi]

     

    occhio

    cornea

    cristallino

    ustione corneale

    catarattogenesi

    n.

    780-3 000

    (IRAe IRB)

    EIR = 100

    per t > 1 000 s

    [W m-2]

    o.

    380-3 000

    (visibile, IRA e IRB)

    Hskin = 20 000 t0.25

    per t < 10 s

    H: [J m-2]

    t: [secondi]

     

    cute

    ustione

    Nota 1: L'intervallo di lunghezze d'onda 300-700 nm copre in parte gli UVB, tutti gli UVA e la maggior parte delle radiazioni visibili; tuttavia il rischio associato è normalmente denominato rischio da «luce blu». In senso stretto la luce blu riguarda soltanto approssimativamente l'intervallo 400-490 nm.

    Nota 2: Per la fissazione costante di sorgenti piccolissime che sottendono angoli <11 mrad, LB può essere convertito in EB.. Ciò si applica di solito solo agli strumenti oftalmici o all'occhio stabilizzato sotto anestesia. Il «tempo di fissazione» massimo è dato da tmax = 100/Eb dove Eb è espressa in W m-2. Considerati i movimenti dell'occhio durante compiti visivi normali questo valore non supera i 100 s.


    Tabella 1.2

    S (λ) [adimensionale], da 180 nm a 400 nm

    λ in nm

    S (λ)

    180

    0,0120

    181

    0,0126

    182

    0,0132

    183

    0,0138

    184

    0,0144

    185

    0,0151

    186

    0,0158

    187

    0,0166

    188

    0,0173

    189

    0,0181

    190

    0,0190

    191

    0,0199

    192

    0,0208

    193

    0,0218

    194

    0,0228

    195

    0,0239

    196

    0,0250

    197

    0,0262

    198

    0,0274

    199

    0,0287

    200

    0,0300

    201

    0,0334

    202

    0,0371

    203

    0,0412

    204

    0,0459

    205

    0,0510

    206

    0,0551

    207

    0,0595

    208

    0,0643

    209

    0,0694

    210

    0,0750

    211

    0,0786

    212

    0,0824

    213

    0,0864

    214

    0,0906

    215

    0,0950

    216

    0,0995

    217

    0,1043

    218

    0,1093

    219

    0,1145

    220

    0,1200

    221

    0,1257

    222

    0,1316

    223

    0,1378

    224

    0,1444

    225

    0,1500

    226

    0,1583

    227

    0,1658

    228

    0,1737

    229

    0,1819

    230

    0,1900

    231

    0,1995

    232

    0,2089

    233

    0,2188

    234

    0,2292

    235

    0,2400

    236

    0,2510

    237

    0,2624

    238

    0,2744

    239

    0,2869

    240

    0,3000

    241

    0,3111

    242

    0,3227

    243

    0,3347

    244

    0,3471

    245

    0,3600

    246

    0,3730

    247

    0,3865

    248

    0,4005

    249

    0,4150

    250

    0,4300

    251

    0,4465

    252

    0,4637

    253

    0,4815

    254

    0,5000

    255

    0,5200

    256

    0,5437

    257

    0,5685

    258

    0,5945

    259

    0,6216

    260

    0,6500

    261

    0,6792

    262

    0,7098

    263

    0,7417

    264

    0,7751

    265

    0,8100

    266

    0,8449

    267

    0,8812

    268

    0,9192

    269

    0,9587

    270

    1,0000

    271

    0,9919

    272

    0,9838

    273

    0,9758

    274

    0,9679

    275

    0,9600

    276

    0,9434

    277

    0,9272

    278

    0,9112

    279

    0,8954

    280

    0,8800

    281

    0,8568

    282

    0,8342

    283

    0,8122

    284

    0,7908

    285

    0,7700

    286

    0,7420

    287

    0,7151

    288

    0,6891

    289

    0,6641

    290

    0,6400

    291

    0,6186

    292

    0,5980

    293

    0,5780

    294

    0,5587

    295

    0,5400

    296

    0,4984

    297

    0,4600

    298

    0,3989

    299

    0,3459

    300

    0,3000

    301

    0,2210

    302

    0,1629

    303

    0,1200

    304

    0,0849

    305

    0,0600

    306

    0,0454

    307

    0,0344

    308

    0,0260

    309

    0,0197

    310

    0,0150

    311

    0,0111

    312

    0,0081

    313

    0,0060

    314

    0,0042

    315

    0,0030

    316

    0,0024

    317

    0,0020

    318

    0,0016

    319

    0,0012

    320

    0,0010

    321

    0,000819

    322

    0,000670

    323

    0,000540

    324

    0,000520

    325

    0,000500

    326

    0,000479

    327

    0,000459

    328

    0,000440

    329

    0,000425

    330

    0,000410

    331

    0,000396

    332

    0,000383

    333

    0,000370

    334

    0,000355

    335

    0,000340

    336

    0,000327

    337

    0,000315

    338

    0,000303

    339

    0,000291

    340

    0,000280

    341

    0,000271

    342

    0,000263

    343

    0,000255

    344

    0,000248

    345

    0,000240

    346

    0,000231

    347

    0,000223

    348

    0,000215

    349

    0,000207

    350

    0,000200

    351

    0,000191

    352

    0,000183

    353

    0,000175

    354

    0,000167

    355

    0,000160

    356

    0,000153

    357

    0,000147

    358

    0,000141

    359

    0,000136

    360

    0,000130

    361

    0,000126

    362

    0,000122

    363

    0,000118

    364

    0,000114

    365

    0,000110

    366

    0,000106

    367

    0,000103

    368

    0,000099

    369

    0,000096

    370

    0,000093

    371

    0,000090

    372

    0,000086

    373

    0,000083

    374

    0,000080

    375

    0,000077

    376

    0,000074

    377

    0,000072

    378

    0,000069

    379

    0,000066

    380

    0,000064

    381

    0,000062

    382

    0,000059

    383

    0,000057

    384

    0,000055

    385

    0,000053

    386

    0,000051

    387

    0,000049

    388

    0,000047

    389

    0,000046

    390

    0,000044

    391

    0,000042

    392

    0,000041

    393

    0,000039

    394

    0,000037

    395

    0,000036

    396

    0,000035

    397

    0,000033

    398

    0,000032

    399

    0,000031

    400

    0,000030


    Tabella 1.3

    B (λ), R (λ) [adimensionale], da 380 nm a 1 400 nm

    λ in nm

    B (λ)

    R (λ)

    300 ≤ λ < 380

    0,01

    380

    0,01

    0,1

    385

    0,013

    0,13

    390

    0,025

    0,25

    395

    0,05

    0,5

    400

    0,1

    1

    405

    0,2

    2

    410

    0,4

    4

    415

    0,8

    8

    420

    0,9

    9

    425

    0,95

    9,5

    430

    0,98

    9,8

    435

    1

    10

    440

    1

    10

    445

    0,97

    9,7

    450

    0,94

    9,4

    455

    0,9

    9

    460

    0,8

    8

    465

    0,7

    7

    470

    0,62

    6,2

    475

    0,55

    5,5

    480

    0,45

    4,5

    485

    0,32

    3,2

    490

    0,22

    2,2

    495

    0,16

    1,6

    500

    0,1

    1

    500 < λ ≤ 600

    100,02·(450 - λ)

    1

    600 < λ ≤ 700

    0,001

    1

    700 < λ ≤ 1 050

    100,002·(700 - λ)

    1 050 < λ ≤ 1 150

    0,2

    1 150 < λ ≤ 1 200

    0,2 · 100,02·(1 150 - λ)

    1 200 < λ ≤ 1 400

    0,02


    ALLEGATO II

    RADIAZIONI LASER

    I valori di esposizione alle radiazioni ottiche pertinenti dal punto di vista biofisico, possono essere determinati con le formule seguenti. La formula da usare dipende dalla lunghezza d'onda e dalla durata delle radiazioni emesse dalla sorgente e i risultati devono essere comparati con i corrispondenti valori limite di esposizione di cui alle tabelle da 2.2 a 2.4. Per una determinata sorgente di radiazione laser possono essere pertinenti più valori di esposizione e corrispondenti limiti di esposizione.

    I coefficienti usati come fattori di calcolo nelle tabelle da 2.2 a 2.4 sono riportati nella tabella 2.5 e i fattori di correzione per l'esposizione ripetuta nella tabella 2.6.

    Formula

    Formula

    Note:

    dP

    potenza, espressa in watt [W];

    dA

    superficie, espressa in metri quadrati [m2];

    E(t), E

    irradianza o densità di potenza: la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie generalmente espressa in watt su metro quadrato [W m-2]. I valori E(t) ed E sono il risultato di misurazioni o possono essere indicati dal fabbricante delle attrezzature;

    H

    esposizione radiante: integrale nel tempo dell'irradianza, espressa in joule su metro quadrato [J m-2];

    t

    tempo, durata dell'esposizione, in secondi [s];

    λ

    lunghezza d'onda, espressa in nanometri [nm];

    γ

    angolo del cono che limita il campo di vista per la misurazione, espresso in milliradianti [mrad];

    γm

    campo di vista per la misurazione, espresso in milliradianti [mrad];

    α

    angolo sotteso da una sorgente, espresso in milliradianti [mrad];

    apertura limite: superficie circolare su cui si basa la media dell'irradianza e dell'esposizione radiante;

    G

    radianza integrata: integrale della radianza su un determinato tempo di esposizione, espresso come energia radiante per unità di area di una superficie radiante per unità dell'angolo solido di emissione, espressa in joule su metro quadrato per steradiante

    Tabella 2.1

    Rischi delle radiazioni

    Lunghezza d'onda [nm]

    λ

    Campo di radiazione

    Organo interessato

    Rischio

    Tabella dei valori limite di esposizione

    da 180 a 400

    UV

    occhio

    danno fotochimico e danno termico

    2.2, 2.3

    da 180 a 400

    UV

    cute

    eritema

    2.4

    da 400 a 700

    visibile

    occhio

    danno alla retina

    2.2

    da 400 a 600

    visibile

    occhio

    danno fotochimico

    2.3

    da 400 a 700

    visibile

    cute

    danno termico

    2.4

    da 700 a 1 400

    IRA

    occhio

    danno termico

    2.2, 2.3

    da 700 a 1 400

    IRA

    cute

    danno termico

    2.4

    da 1400 a 2 600

    IRB

    occhio

    danno termico

    2.2

    da 2 600 a 106

    IRC

    occhio

    danno termico

    2.2

    da 1 400 a 106

    IRB, IRC

    occhio

    danno termico

    2.3

    da 1 400 a 106

    IRB, IRC

    cute

    danno termico

    2.4


    Tabella 2.2

    Valori limite di esposizione dell'occhio a radiazioni laser — Durata di esposizione breve < 10 s

    Lunghezza d'onda (1)[nm]

    Apertura

    Durata [s]

    10-13 — 10-11

    10-11 — 10-9

    10-9 — 10-7

    10-7 — 1.8 ·10-5

    1.8 · 10-5 — 5 · 10-5

    5 · 10-5 — 10-3

    10-3 — 101

    UVC

    180-280

    1 mm per t<0.3 s; 1.5 · t0.375 per 0.3<t<10 s

    E = 3 ·1010 · [W m-2] (2)

    H = 30 [J m-2]

    UVB

    280-302

    303

    H = 40 [J m-2]

    se t < 2.6 · 10-9 allora H = 5.6 · 103 t 0.25 [J m-2] (3)

    304

    H = 60 [J m-2]

    se t < 1.3 · 10-8 allora H = 5.6 · 103 t 0.25 [J m-2] (4)

    305

    H = 100 [J m-2]

    se t < 1.0 · 10-7 allora H = 5.6 · 103 t 0.25[J m-2] (4)

    306

    H = 160 [J m-2]

    se t < 6.7 · 10-7 allora H = 5.6 · 103 t 0.25[J m-2] (4)

    307

    H = 250 [J m-2]

    se t < 4.0 · 10-6 allora H = 5.6 · 103 t 0.25 [J m-2] (4)

    308

    H = 400 [J m-2]

    se t < 2.6 · 10-5 allora H = 5.6 · 103 t 0.25 [J m-2] (4)

    309

    H = 630 [J m-2]

    se t < 1.6 · 10-4 allora H = 5.6 · 103 t 0.25[J m-2] (4)

    310

    H = 103 [J m-2]

    se t < 1.0 · 10-3 allora H = 5.6 · 103 t 0.25 [J m-2] (4)

    311

    H = 1,6·103 [J m-2]

    se t < 6.7 · 10-3 allora H = 5.6 · 103 t 0.25 [J m-2] (4)

    312

    H = 2,5·103 [J m-2]

    se t < 4.0 · 10-2 allora H = 5.6 · 103 t 0.25 [J m-2] (4)

    313

    H = 4,0·103 [J m-2]

    se t < 2.6 · 10-1 allora H = 5.6 · 103 t 0.25 [J m-2] (4)

    314

    H = 6,3·103 [J m-2]

    se t < 1.6 · 100allora H = 5.6 · 103 t 0.25 [J m-2] (4)

    UVA

    315-400

    H = 5,6 ·103 t0,25 [J m-2]

    Visibile e IRA

    400-700

    7 mm

    H = 1,5·10-4CE [Jm-2]

    H = 2,7·104 t0,75 CE [Jm-2]

    H = 5·10-3 CE [Jm-2]

    H = 18 · t0,75 CE [Jm-2]

    700-1 050

    H = 1,5·10-4 CA CE [Jm-2]

    H=2,7·104 t0,75 CA CE [Jm-2]

    H = 5·10-3 CA CE [Jm-2]

    H = 18 · t0,75 CA CE [Jm-2]

    1 050-1 400

    H = 1,5·10-3 CC CE [Jm-2]

    H =2,7·105 t0,75 CC CE [Jm-2]

    H = 5·10-2 CC CE [Jm-2]

    H = 90 · t0,75 CC CE [Jm-2]

    IRB e IRC

    1 400-1 500

     (4)

    E = 1012 [W · m-2] (3)

    H = 103 [Jm-2]

    H=5,6·103 · t0,25 [Jm-2]

    1 500-1 800

    E = 1013 [W · m-2] (3)

    H = 104 [Jm-2]

    1 800-2 600

    E = 1012 [W · m-2] (3)

    H = 103 [Jm-2]

    H=5,6·103 · t0,25 [Jm-2]

    2 600-106

    E = 1011 [W · m-2] (3)

    H=100 [Jm-2]

    H = 5,6·103 · t0,25 [Jm-2]


    Tabella 2.3

    Valori limite di esposizione dell'occhio a radiazioni laser — Durata di esposizione lunga ≥ 10 s

    Lunghezza d'onda (5)[nm]

    Apertura

    Durata [s]

    101 — 102

    102 — 104

    104 — 3 · 104

    UVC

    180-280

    3,5 mm

    H = 30 [J m-2]

    UVB

    280-302

    303

    H = 40 [J m-2]

    304

    H = 60 [J m-2]

    305

    H = 100 [J m-2]

    306

    H = 160 [J m-2]

    307

    H = 250 [J m-2]

    308

    H = 400 [J m-2]

    309

    H = 630 [J m-2]

    310

    H = 1,0 103 [J m-2]

    311

    H = 1,6 103 [J m-2]

    312

    H = 2,5 103 [J m-2]

    313

    H = 4,0 103 [J m-2]

    314

    H = 6,3 103 [J m-2]

    UVA

    315-400

    H = 104 [J m-2]

    Visibile

    400 — 700

    400 — 600

    Danno fotochimico (6)

    alla retina

    7 mm

    H = 100 CB [Jm-2]

    (γ = 11 mrad) (8)

    E = 1CB [Wm-2]; (γ = 1,1 t0,5 mrad) (8)

    E = 1CB [Wm-2]

    (γ = 110 mrad) (8)

    400 — 700

    Danno termico (6)

    alla retina

    se α < 1,5 mrad

    allora E = 10 [W · m-2]

    se α > 1,5 mrad e t ≤ T2

    allora H = 18CE t0,75 [J · m-2]

    se α > 1,5 mrad e t > T2

    allora E = 18CE T2-0,25 [W · m-2]

    IRA

    700-1 400

    7 mm

    se α < 1,5 mrad

    allora E = 10 CA CC

    se α > 1,5 mrad e t ≤ T2

    allora H = 18 CA CC CE t0,75 [J · m-2]

    se α > 1,5 mrad e t > T2

    allora E = 18 CA CC CE T2-0,25 [W · m-2] (non deve superare 1 000 W · m-2)

    IRB & IRC

    1 400-106

     (7)

    E = 1 000 [Wm-2]


    Tabella 2.4

    Valori limite di esposizione della cute a radiazioni laser

    Lunghezza d'onda (9) [nm]

    Apertura

    Durata [s]

    < 10-9

    10-9 — 10-7

    10-7 — 10-3

    10-3 — 101

    101 — 103

    103 — 3 · 104

    UV

    (A, B, C)

    180-400

    3,5mm

    E = 3 · 1010 [W m-2]

    Come i limiti di esposizione per l'occhio

    Visibile

    & IRA

    400-700

    3,5mm

    E = 2 · 1011 [W m-2]

    H = 200 CA

    [J m-2]

    H = 1,1 · 104 CA t 0,25

    [J m-2]

    E = 2 · 103 CA [W m-2]

    700-1 400

    E = 2 · 1011 CA [W m-2]

    IRB & IRC

    1 400-1 500

    E = 1012 [W m-2]

    Come i limiti di esposizione per l'occhio

    1 500-1 800

    E = 1013 [W m-2]

    1 800-2 600

    E = 1012 [W m-2]

    2 600-106

    E = 1011 [W m-2]


    Tabella 2.5

    Fattori di correzione applicati e altri parametri di calcolo

    Parametri elencati dall'ICNIRP

    Regione spettrale valida

    (nm)

    Valore o descrizione

    CA

    λ < 700

    CA = 1,0

    700-1 050

    CA = 100,002(λ — 700)

    1 050-1 400

    CA = 5,0

    CB

    400-450

    CB = 1,0

    450-700

    CB = 100,02(λ — 450)

    CC

    700-1 150

    CC = 1.0

    1 150-1 200

    CC = 100,018(λ — 1150)

    1 200-1 400

    CC = 8,0

    T1

    λ < 450

    T1 = 10 s

    450-500

    T1 = 10 · [100,02 ( λ — 450)] s

    λ > 500

    T1 = 100 s

    Parametri elencati dall'ICNIRP

    Valido per effetto biologico

    Valore o descrizione

    αmin

    tutti gli effetti termici

    αmin = 1,5 mrad

    Parametri elencati dall'ICNIRP

    Intervallo angolare valido

    (mrad)

    Valore o descrizione

    CE

    α < αmin

    CE = 1,0

    αmin < α < 100

    CE = α/αmin

    α > 100

    CE = α2 / (αmin · αmax) mrad

    with αmax = 100 mrad

    T2

    α < 1,5

    T2 = 10 s

    1,5 < α < 100

    T2 = 10 · [10(α — 1,5)/98,5] s

    α > 100

    T2 = 100 s

    Parametri elencati dall'ICNIRP

    Intervallo temporale valido per l'esposizione

    (s)

    Valore o descrizione

    γ

    t ≤ 100

    γ = 11 [mrad]

    100 < t < 104

    γ = 1,1 t 0, 5 [mrad]

    t > 104

    γ = 110 [mrad]

    Tabella 2.6

    Correzione per esposizioni ripetute

    Per tutte le esposizioni ripetute, derivanti da sistemi laser a impulsi ripetitivi o a scansione, dovrebbero essere applicate le tre norme generali seguenti:

    1.

    l'esposizione derivante da un singolo impulso di un treno di impulsi non deve superare il valore limite di esposizione per un singolo impulso della durata di quell'impulso;

    2.

    l'esposizione derivante da qualsiasi gruppo di impulsi (o sottogruppo di un treno di impulsi) che si verifica in un tempo t non deve superare il valore limite di esposizione per il tempo t;

    3.

    l'esposizione derivante da un singolo impulso in un gruppo di impulsi non deve superare il valore limite di esposizione del singolo impulso moltiplicato per un fattore di correzione termica cumulativa Cp=N-0,25, dove N è il numero di impulsi. Questa norma si applica soltanto a limiti di esposizione per la protezione da lesione termica, laddove tutti gli impulsi che si verificano in meno di Tmin sono trattati come singoli impulsi.

    Parametri

    Regione spettrale valida (nm)

    Valore o descrizione

    Tmin

    315 < λ ≤ 400

    Tmin = 10-9 s

    (= 1 ns)

    400 < λ ≤ 1 050

    Tmin = 18 · 10-6 s

    (= 18 μs)

    1 050 < λ ≤ 1 400

    Tmin = 50 · 10-6 s

    (= 50 μs)

    1 400 < λ ≤ 1 500

    Tmin = 10-3 s

    (= 1 ms)

    1 500 < λ ≤ 1 800

    Tmin = 10 s

     

    1 800 < λ ≤ 2 600

    Tmin = 10-3 s

    (= 1 ms)

    2 600 < λ ≤ 106

    Tmin = 10-7 s

    (= 100 ns)


    (1)  Se la lunghezza d'onda del laser è coperta da due limiti, si applica il più restrittivo.

    (2)  Se 1 400≤λ<105 nm: apertura diametro = 1 mm per t ≤ 0,3 s e 1,5 t0,375 mm per 0,3 s < t < 10 s; se 105≤λ<106 nm: apertura diametro = 11 mm.

    (3)  Per mancanza di dati a queste lunghezze di impulso, l'ICNIRP raccomanda di usare i limiti di irradianza per 1 ns.

    (4)  La tabella riporta i valori di singoli impulsi laser. In caso di impulsi multipli le durate degli impulsi che rientrano in un intervallo Tmin (elencate nella tabella 2.6) devono essere sommate e il valore di tempo risultante deve essere usato per t nella formula: 5,6 · 103t0,25.

    (5)  Se la lunghezza d'onda o un'altra caratteristica del laser è coperta da due limiti, si applica il più restrittivo.

    (6)  Per sorgenti piccole che sottendono un angolo di 1,5 mrad o inferiore, i doppi valori limiti nel visibile da 400 nm a 600 nm si riducono ai limiti per rischi termici per 10 s <t < T1 e ai limiti per rischi fotochimici per periodi superiori. Per T1 e T2 cfr. tabella 2.5. Il limite di rischio fotochimico per la retina può anche essere espresso come radianza integrata nel tempo G = 106 CB [Jm-2 sr-1] per t > 10 s fino a t = 10 000 s e L = 100 CB [W m-2sr-1] per t > 10 000 s. Per la misurazione di G e L, γm deve essere usato come campo di vista medio. Il confine ufficiale tra visibile e infrarosso è 780 nm come stabilito dalla CIE. La colonna con le denominazioni della lunghezza d'onda ha il solo scopo di fornire un inquadramento migliore all'utente. (Il simbolo G è usato dal CEN; il simbolo Lt dalla CIE, il simbolo Lp dall'IEC e dal Cenelec).

    (7)  Per lunghezze d'onda 1 400 — 105 nm: apertura diametro = 3,5 mm; per lunghezze d'onda 105 — 106 nm: apertura diametro = 11 mm.

    (8)  Per la misurazione del valore di esposizione γ è così definita: se α (angolo sotteso da una sorgente) > γ (angolo del cono di limitazione, indicato tra parentesi nella colonna corrispondente), allora il campo di vista di misurazione di γm dovrebbe essere il valore dato di γ (se si utilizza un valore superiore del campo di vista, il rischio risulta sovrastimato).

    Se α < γ, il valore del campo di vista di misurazione γm deve essere sufficientemente grande da includere completamente la sorgente, altrimenti non è limitato e può essere superiore a γ.

    (9)  Se la lunghezza d'onda o un'altra condizione del laser è coperta da due limiti, si applica il più restrittivo.


    MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

    I.   INTRODUZIONE

    L'8 febbraio 1993 la Commissione ha presentato al Consiglio, in base all'articolo 118 A del trattato che istituisce la Comunità europea, una proposta di direttiva del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici.

    La proposta intendeva integrare la direttiva 89/391/CEE specificando le modalità di applicazione di talune disposizioni nel caso particolare di un'esposizione ad agenti fisici.

    Il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale hanno formulato i loro pareri rispettivamente il 20 aprile 1994 e il 30 giugno 1993. Il Parlamento europeo ha confermato la sua prima lettura il 16 settembre 1999 (1).

    La Commissione ha presentato una proposta modificata l'8 luglio 1994.

    In seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, la base giuridica non è più l'ex articolo 118 A bensì l'articolo 137, paragrafo 2, che prevede la procedura di codecisione con il Parlamento europeo e la consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

    Con lettera in data 13 gennaio 2000 il Comitato delle regioni ha precisato che non avrebbe presentato alcun parere sulla proposta di direttiva.

    La principale caratteristica della proposta consisteva nel fatto che essa combinava in un unico strumento quattro tipi di agenti fisici (rumore, vibrazioni meccaniche, radiazioni ottiche e campi elettromagnetici), ognuno dei quali formava oggetto di un allegato distinto.

    Considerate le caratteristiche molto diverse dei quattro agenti fisici, nel 1999 si è deciso di procedere sulla base di direttive distinte. Le direttive sulle vibrazioni, sul rumore e sui campi elettromagnetici sono già state adottate. Il Consiglio ha quindi deciso di concentrarsi, come quarto ed ultimo elemento, sulle radiazioni ottiche.

    Il Consiglio ha adottato la posizione comune il 18 aprile 2005 conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato.

    II.   OBIETTIVO

    La proposta di direttiva, risultante dalla scissione della proposta originaria, mira a contribuire a migliorare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche.

    III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

    1.   Osservazioni generali

    L'articolo 137, paragrafo 1, del trattato stabilisce che «la Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri nel […] miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori», ecc.

    L'articolo 137, paragrafo 2, del trattato stabilisce che il Consiglio «può adottare mediante direttive le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro».

    La posizione comune del Consiglio è conforme agli obiettivi dell'articolo 137, paragrafo 2, del trattato nel settore in questione, poiché mira a fissare prescrizioni minime per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche.

    La posizione comune rispetta inoltre gli obiettivi proposti dalla Commissione e sostenuti dal Parlamento, pur avendo struttura diversa in conseguenza della scissione della proposta iniziale. Essa include vari emendamenti alla proposta della Commissione approvati dal Parlamento europeo in prima lettura.

    2.   Struttura ed elementi chiave

    2.1.   Struttura generale

    La struttura generale della posizione comune, ad esempio l'introduzione di valori limite di esposizione, gli articoli relativi all'informazione e alla formazione dei lavoratori e alla loro consultazione e partecipazione nonché le disposizioni varie, ricalca il disposto delle direttive sulle vibrazioni, sul rumore e sui campi elettromagnetici ed è altresì in linea con la struttura generale della proposta modificata della Commissione.

    Ai sensi dell'articolo 1, la posizione comune riguarda i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche. Non è operata alcuna distinzione tra gli effetti a lungo termine e quelli a breve termine, dal momento che il campo di applicazione della direttiva comprende sia gli effetti nocivi acuti sulla salute sia quelli cronici. Ciò riflette, ad esempio, il dato di fatto che un'eccessiva esposizione alle radiazioni ultraviolette può causare effetti a lungo termine, quali ad esempio i melanomi della cute.

    2.2.   Valori limite di esposizione

    La posizione comune si basa sull'introduzione di valori limite di esposizione (ELV) quali definiti all'articolo 2 e riportati nelle tabelle degli allegati, conformemente all'articolo 3. Tali valori sono essenzialmente basati sulle raccomandazioni formulate dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP). Nei settori per i quali l'ICNIRP non aveva fissato alcun valore, venivano utilizzati i valori stabiliti dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC). Tali linee guida, scientificamente fondate e di impostazione conservativa, sono intese a prevenire gli effetti acuti ed a lungo termine sugli occhi e sulla cute che si possono registrare in caso di esposizione a livelli estremamente elevati. Gli ELV prescritti nelle linee guida dell'ICNIRP corrispondono a quelli fissati da altri organi consultivi scientifici indipendenti che operano in questo settore, segnatamente la Conferenza americana degli igienisti industriali governativi (ACGIH), il Consiglio nazionale per la protezione radiologica (NRPB, Regno Unito) ed il Consiglio sanitario dei Paesi Bassi (Gezondheitsraad).

    Gli ELV per le radiazioni non coerenti diverse da quelle emesse da sorgenti naturali di radiazioni ottiche figurano nell'allegato I e gli ELV per le radiazioni laser sono riportati nell'allegato II.

    In caso di esposizione a sorgenti naturali di radiazioni ottiche non si ritiene opportuno applicare ELV ed effettuare controlli tecnici, per cui sono cruciali, per la valutazione del rischio e la riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione a sorgenti naturali di radiazioni ottiche (sole, attività vulcanica, incendi di origine naturale, lampi, ecc.), le misure di prevenzione, compresa l'informazione la formazione dei lavoratori.

    2.3.   Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi

    Le disposizioni concernenti l'identificazione dell'esposizione e la valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 costituiscono un elemento chiave della posizione comune. Fra gli elementi a cui il datore di lavoro deve prestare particolare attenzione in occasione della valutazione dei rischi figurano i lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente a rischio e le sorgenti multiple di esposizione (articolo 4, paragrafo 4).

    L'articolo 4, paragrafo 1, dispone che il datore di lavoro valuti e, se necessario, misuri e/o calcoli i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche. Tale articolo dispone anche quale metodologia debba essere applicata: ove esistano, dovrebbero essere utilizzate le norme e le raccomandazioni dell'IEC, della CIE o del CEN (2) e, ove queste non siano disponibili, dovrebbero essere seguite linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. Per evitare inutili doppioni, la valutazione può tener conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da una pertinente direttiva comunitaria.

    2.4.   Misure da adottare in caso di determinazione dell'esistenza di un rischio

    La posizione comune intende eliminare o ridurre al minimo i rischi risultanti dall'esposizione a radiazioni ottiche. L'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 5, paragrafo 3, fanno riferimento rispettivamente ai lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche ed ai lavoratori esposti a sorgenti naturali di radiazioni ottiche. In entrambi i casi il datore di lavoro definisce ed attua un programma d'azione che comprenda misure tecniche e/o organizzative.

    Nel caso delle sorgenti artificiali l'articolo 5, paragrafo 2, cita segnatamente, in quanto elementi specifici del programma d'azione, altri metodi di lavoro, la scelta delle attrezzature, misure tecniche di riduzione dell'emissione o la progettazione e la struttura dei luoghi di lavoro. Partendo dal concetto dei valori limite di esposizione, l'articolo 5, paragrafo 5, stabilisce chiaramente che i lavoratori non devono essere esposti a valori superiori agli ELV. Tuttavia, se gli ELV sono comunque superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto degli stessi, individua le cause del superamento degli ELV e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

    Allorché è stabilita l'esistenza di un rischio, è altresì previsto l'obbligo di identificare, contrassegnandole con un'opportuna segnaletica, le aree interessate, nonché di limitare l'accesso alle medesime (articolo 5, paragrafo 4).

    L'ottemperanza ai valori limite di esposizione per le sorgenti artificiali di radiazioni ottiche ed il rispetto sistematico di un approccio precauzionale in relazione alle sorgenti naturali dovrebbero poter offrire un elevato livello di protezione contro ogni eventuale effetto nocivo.

    2.5.   Principali differenze rispetto alla proposta modificata della Commissione

    Le principali differenze tra la posizione comune e la proposta modificata della Commissione riguardano:

    la nuova struttura, per il fatto che le radiazioni ottiche sono trattate in una direttiva particolare;

    la ristrutturazione e la ridefinizione dei valori limite di esposizione, inclusa la soppressione dei valori di azione e dei livelli di soglia;

    le tabelle e le disposizioni degli allegati che ricalcano le raccomandazioni dell'ICNIRP;

    i riferimenti a norme, raccomandazioni e linee guida scientificamente fondate per la valutazione, la misurazione e il calcolo dei livelli di esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche nel contesto della valutazione del rischio;

    la soppressione dell'obbligo di considerare talune attività come fonti di rischi aggravati e di dichiararle all'autorità competente;

    l'identico livello di protezione offerto ai lavoratori che svolgono la loro attività all'aperto e a quelli che lavorano in ambienti chiusi.

    3.   Emendamenti del Parlamento europeo in prima lettura

    La posizione comune tratta unicamente le radiazioni ottiche e pertanto vari emendamenti del Parlamento europeo non sono pertinenti. Soltanto gli emendamenti 1, 4-21, 25, 27 e 34-36 hanno dovuto essere presi in considerazione prima dell'adozione della posizione comune.

    3.1.   Emendamenti del Parlamento europeo adottati dal Consiglio

    Gli emendamenti 1, 5, 9, 14, 16 e 25 sono stati integralmente ripresi nella posizione comune quanto meno nello spirito, se non alla lettera.

    Inoltre l'emendamento 4 è stato parzialmente integrato nell'articolo 2, lettera e). Anziché riprendere il testo dell'emendamento, il Consiglio ha tuttavia preferito precisare che il rispetto dei valori limite di esposizione garantirà la protezione dei lavoratori contro tutti gli effetti nocivi sulla salute conosciuti.

    L'emendamento 10 si riflette, nello spirito, nell'articolo 5, paragrafo 6, anche se il Consiglio non ha ritenuto opportuno far riferimento all'obiettivo esclusivo di misure preventive per i gruppi a rischio particolarmente sensibili.

    L'emendamento 12 è stato ripreso, nello spirito, all'articolo 5, paragrafo 1. della posizione comune, che fa ora riferimento all'eliminazione o alla riduzione al minimo dell'esposizione.

    L'emendamento 13 è stato in parte ripreso all'articolo 5, paragrafo 5. Il Consiglio non ha ritenuto necessario un riferimento esplicito a misure collettive, in quanto il datore di lavoro deve prendere in considerazione tutte le misure di prevenzione possibili, quando interviene per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione.

    L'emendamento 17 è stato ripreso, nello spirito, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera f), che elenca una serie di possibili effetti indiretti dell'esposizione a radiazioni ottiche.

    3.2.   Emendamenti del Parlamento europeo respinti dal Consiglio

    Il Consiglio non ha ritenuto opportuno includere gli emendamenti 6, 7, 8, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 27, 34, 35 e 36 nella posizione comune per i seguenti motivi:

    non è necessario fissare un livello di soglia o un valore di azione, come previsto nella proposta modificata della Commissione e negli emendamenti 6 e 7, in quanto il rispetto dei valori limite di esposizione raccomandati dall'ICNIRP garantisce già l'assenza di effetti nocivi conosciuti sulla salute. Vi sono pochi settori dell'igiene del lavoro che sono studiati tanto approfonditamente quanto le radiazioni ottiche, o sui quali vige un consenso tanto ampio in seno agli organi consultivi nazionali e internazionali in ordine ai livelli di esposizione considerati sicuri;

    l'emendamento 8 non è stato adottato, in quanto non è necessaria una definizione distinta di «stima», oltre alle disposizioni relative alla valutazione di cui all'articolo 4;

    l'emendamento 11 non è stato accolto, in quanto, conformemente all'articolo 4, la valutazione deve riguardare il rischio per la salute dei lavoratori e non il livello di esposizione;

    l'emendamento 15 concernente la sorveglianza sanitaria non è stato adottato, in quanto il Consiglio ha preferito che la direttiva comporti un riferimento generale all'articolo 14 della direttiva quadro 89/391/CEE, anziché un obbligo eccessivamente vincolante per i lavoratori. Tuttavia, l'articolo 8 della posizione comune comprende una serie di disposizioni relative a misure di sorveglianza sanitaria;

    gli emendamenti 18, 19 e 20 sono stati considerati superflui, in quanto la posizione comune non include una disposizione specifica per le deroghe o esenzioni;

    il Consiglio ritiene che la disposizione tipo di cui all'articolo 11 riguardante un comitato incaricato di assistere la Commissione sia appropriata e non ha pertanto accolto l'emendamento 21;

    l'emendamento 27 è stato considerato superfluo, in quanto la posizione comune non comprende una disposizione specifica per le attività pericolose;

    gli emendamenti 34, 35 e 36 non sono stati adottati, in quanto gli allegati sono stati ristrutturati in conformità delle raccomandazioni dell'ICNIRP.

    IV.   CONCLUSIONI

    Il Consiglio ritiene che nel complesso il testo della posizione comune risponda agli obiettivi fondamentali della proposta modificata della Commissione. Il Consiglio reputa inoltre, tenuto conto del fatto che sono stati preparati testi distinti per ciascuno dei quattro agenti fisici, di aver tenuto conto dei principali obiettivi perseguiti dal Parlamento europeo nei suoi emendamenti alla proposta iniziale della Commissione.


    (1)  GU C 54 del 25.2.2000, pag. 75.

    (2)  IEC: Commissione elettrotecnica internazionale;

    CIE: Commissione internazionale per lilluminazione;

    CEN: Comitato europeo di normazione.


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