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Document 52005AG0011

Posizione comune (CE) n. 11/2005, del 9 dicembre 2004 , definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU C 63E del 15.3.2005, pp. 1–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

15.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 63/1


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 11/2005

definita dal Consiglio il 9 dicembre 2004

in vista dell'adozione della direttiva 2005/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/C 63 E/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (3), e il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (4), sono importanti per la creazione di un mercato comune dei trasporti terrestri, per la sicurezza stradale e per le condizioni di lavoro.

(2)

Nel Libro bianco «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte», la Commissione ha sottolineato la necessità di rafforzare i controlli e le sanzioni, in particolare per quanto riguarda la legislazione sociale nel settore dei trasporti su strada, e in modo specifico di aumentare il numero di controlli, di incoraggiare lo scambio sistematico di informazioni tra Stati membri, di coordinare le attività di ispezione e di promuovere la formazione dei funzionari incaricati all'applicazione di detta legislazione.

(3)

È pertanto necessario garantire un'applicazione adeguata e un'interpretazione armonizzata della normativa sociale nel settore del trasporto su strada, mediante la definizione di norme minime che consentano agli Stati membri di verificare in modo efficace e uniforme il rispetto di tale normativa. Lo scopo delle attività di controllo dovrebbe essere quello di ridurre e prevenire le infrazioni. Inoltre sarebbe opportuno istituire un meccanismo che consenta di controllare in modo più rigoroso e frequente le imprese classificate ad alto rischio.

(4)

Le misure previste nella presente direttiva non dovrebbero solo portare a un aumento della sicurezza dei trasporti stradali, ma anche contribuire a un'armonizzazione delle condizioni di lavoro in ambito comunitario e promuovere la parità a livello concorrenziale.

(5)

La sostituzione dell'apparecchio di controllo analogico con il tachigrafo digitale consentirà progressivamente di analizzare un volume crescente di dati in tempi più rapidi e con maggiore precisione. Per tale motivo, gli Stati membri saranno sempre più in grado di effettuare un elevato volume di controlli. Per quanto riguarda i controlli, la percentuale dei giorni di lavoro controllati, effettuati da conducenti di veicoli rientranti nell'ambito della legislazione sociale, dovrebbe quindi essere aumentata gradualmente fino a raggiungere il 4 %.

(6)

Tutte le unità di controllo dovrebbero poter disporre di sufficienti strumentazioni standard per poter svolgere in modo efficace ed efficiente le proprie attività.

(7)

Gli Stati membri dovrebbero cercare di assicurare, fatta salva la corretta esecuzione dei compiti imposti dalla presente direttiva, che i controlli su strada siano svolti in maniera efficace e rapida, affinché possano essere portati a termine nel minor tempo possibile e con un ritardo minimo per il conducente.

(8)

All'interno di ciascuno degli Stati membri, dovrebbe essere costituito un unico organismo per il collegamento intracomunitario con le altre autorità competenti. L'organismo in questione dovrebbe compilare anche le pertinenti statistiche. Gli Stati membri dovrebbero inoltre attuare una coerente strategia nazionale di controllo sul loro territorio e per coordinare tale attuazione possono designare un unico organismo.

(9)

La cooperazione tra le autorità di controllo degli Stati membri dovrebbe essere ulteriormente incentivata mediante controlli concertati, iniziative congiunte di formazione, scambio elettronico di informazioni e scambio di informazioni ed esperienze.

(10)

Per facilitare e promuovere la diffusione delle migliori pratiche nelle operazioni di controllo dei trasporti su strada, e in particolare per garantire un trattamento armonizzato dei documenti giustificativi delle assenze del conducente per malattia o congedo annuale, è opportuno dare vita a un forum che riunisca le autorità di controllo degli Stati membri.

(11)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).

(12)

Poiché lo scopo dell'azione prospettata, consistente nell'elaborazione di chiare norme comuni sui requisiti minimi per la verifica della corretta e uniforme applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, data la necessità di un'azione transnazionale coordinata, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(13)

Alla luce di quanto precede, la direttiva 88/599/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1988, sulle procedure uniformi di controlli concernenti l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 e del regolamento (CEE) n. 3821/85 (6), dovrebbe essere abrogata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85.

Articolo 2

Sistemi di controllo

1.   Gli Stati membri istituiscono un sistema di controlli adeguati e regolari dell'applicazione corretta e coerente, ai sensi dell'articolo 1, sia su strada che nei locali delle imprese, di tutte le categorie di trasporti.

I controlli interessano ogni anno una parte rilevante e rappresentativa dei lavoratori mobili, dei conducenti, delle imprese e dei veicoli di tutte le categorie di trasporti che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e 3821/85.

Gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio sia applicata una coerente strategia nazionale di controllo. A tal fine, gli Stati membri possono designare un organismo di coordinamento per gli interventi svolti ai sensi degli articoli 4 e 6. In tal caso ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.

2.   Ciascuno Stato membro organizza i controlli in modo che, a decorrere dal... (7), sia controllato l'1 % dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti di veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85. La percentuale sarà portata al 2 % dopo il 1o gennaio 2009 e al 3 % dopo il 1o gennaio 2011.

Dopo il 1o gennaio 2013, tale percentuale minima può essere aumentata al 4 % dalla Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, a condizione che dalle statistiche raccolte ai sensi dell'articolo 3 risulti che, in media, oltre il 90 % della totalità dei veicoli controllati siano muniti di un tachigrafo digitale. Nell'adottare la decisione, la Commissione tiene altresì conto dell'efficacia delle misure di controllo esistenti, in particolare la disponibilità di dati del tachigrafo digitale nei locali delle imprese.

Almeno il 15 % del numero totale di giorni lavorativi controllati è verificato su strada e almeno il 25 % nei locali delle imprese. Dopo il 1o gennaio 2008, almeno il 30 % del numero totale dei giorni lavorativi controllati è verificato su strada e almeno il 50 % nei locali delle imprese.

3.   Le informazioni trasmesse alla Commissione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3820/85, indicano il numero di conducenti controllati su strada, il numero dei controlli effettuati nei locali delle imprese, il numero dei giorni di lavoro controllati e il numero delle infrazioni verbalizzate.

Articolo 3

Statistiche

Gli Stati membri si assicurano che le statistiche relative ai controlli effettuati a norma dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, siano ripartite nelle seguenti categorie:

a)

per quanto riguarda i controlli su strada:

i)

tipo di strada, ossia se si tratta di autostrada, strada statale o secondaria;

ii)

tachigrafo analogico o digitale;

b)

per quanto riguarda i controlli nei locali delle imprese:

i)

tipo di attività di trasporto, ossia se si tratta di attività a livello nazionale o internazionale, passeggeri o merci, per conto proprio o per conto terzi;

ii)

dimensioni del parco veicoli dell'impresa;

iii)

tachigrafo analogico o digitale.

Le statistiche suddette sono presentate ogni anno alla Commissione.

I dati rilevati nell'anno precedente vengono conservati dalle autorità competenti degli Stati membri.

Gli eventuali chiarimenti richiesti delle definizioni delle categorie di cui alle lettere a) e b) sono stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 4

Controlli su strada

1.   I controlli su strada sono effettuati in luoghi e orari diversi e riguardano una parte sufficientemente estesa della rete stradale, in modo da ostacolare l'aggiramento dei posti di controllo.

2.   Gli Stati membri provvedono a che:

a)

siano adottate disposizioni sufficienti per disporre posti di blocco su strade esistenti e progettate o nelle loro vicinanze;

b)

i controlli vengano effettuati seguendo un criterio di rotazione casuale.

3.   I punti da verificare nei controlli su strada sono indicati nella parte A dell'allegato I. Se la situazione lo richiede, i controlli possono concentrarsi su un punto specifico.

4.   Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, i controlli su strada sono eseguiti senza discriminazioni. In particolare, i funzionari incaricati dell'applicazione della normativa non possono operare alcuna discriminazione fondata sui seguenti motivi:

a)

paese di immatricolazione del veicolo;

b)

paese di residenza del conducente;

c)

paese di stabilimento dell'impresa;

d)

punto di partenza e destinazione del viaggio;

e)

dotazione di un tachigrafo analogico o digitale sui veicoli.

5.   I funzionari incaricati dell'applicazione della normativa dispongono di:

a)

un elenco dei principali punti da sottoporre a controllo, quali indicati nella parte A dell'allegato I;

b)

una strumentazione standard di controllo, quale indicata nell'allegato II.

6.   Se in uno Stato membro gli accertamenti effettuati al momento del controllo su strada del conducente di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro danno motivo di ritenere che siano state commesse infrazioni, non verificabili durante il controllo per mancanza dei dati necessari, le autorità competenti degli Stati membri interessati si prestano reciproca assistenza per chiarire la situazione.

Articolo 5

Controlli concertati

Gli Stati membri organizzano, almeno sei volte l'anno, controlli concertati per controllare su strada i conducenti e i veicoli oggetto dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85. Queste operazioni sono svolte contemporaneamente dalle autorità di controllo di due o più Stati membri, che operano ciascuna sul proprio territorio.

Articolo 6

Controlli nei locali delle imprese

1.   I controlli nei locali delle imprese sono organizzati tenendo conto dell'esperienza acquisita riguardo alle diverse categorie di trasporto. Tali controlli si effettuano inoltre quando siano state accertate su strada gravi infrazioni al regolamento (CEE) n. 3820/85 o al regolamento (CEE) n. 3821/85.

2.   I controlli nei locali delle imprese comprendono i punti elencati nelle parti A e B dell'allegato I.

3.   I funzionari incaricati dell'applicazione della normativa dispongono di:

a)

un elenco dei principali punti da sottoporre a controllo, quali indicati nelle parti A e B dell'allegato I;

b)

una strumentazione standard di controllo, quale indicata nell'allegato II.

4.   I funzionari incaricati dell'applicazione della normativa in un determinato Stato membro tengono conto, nel corso dei controlli, di tutte le informazioni fornite dall'organismo di coordinamento designato di qualsiasi altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, relativamente alle attività svolte dall'impresa in quest'ultimo Stato membro.

5.   Ai fini dei paragrafo da 1 a 4, i controlli che le autorità competenti effettuano nei propri locali in base ai documenti o ai dati pertinenti trasmessi, su loro richiesta, dalle imprese, hanno lo stesso valore dei controlli effettuati nei locali delle imprese.

Articolo 7

Collegamento intracomunitario

1.   Gli Stati membri designano un organismo avente le seguenti funzioni:

a)

assicurare il coordinamento con gli organismi corrispondenti degli altri Stati membri coinvolti nelle azioni intraprese ai sensi dell'articolo 5;

b)

trasmettere alla Commissione i dati statistici biennali, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3820/85;

c)

fungere da organismo principale di riferimento per le autorità competenti di altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6.

L'organismo è rappresentato in seno al comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione l'avvenuta designazione dell'organismo. La Commissione li comunica agli altri Stati membri.

3.   Lo scambio di dati, informazioni e intelligence tra gli Stati membri è promosso soprattutto, ma non esclusivamente, per il tramite del comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 1, e di tutti gli altri organismi che la Commissione può designare conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 8

Scambio di informazioni

1.   Le informazioni comunicate bilateralmente, in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3820/85 o dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3821/85, sono scambiate tra gli organismi notificati alla Commissione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2:

a)

almeno una volta ogni sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva;

b)

su richiesta specifica di qualsiasi Stato membro, in relazione a singoli casi.

2.   Gli Stati membri cercano di istituire sistemi per lo scambio elettronico di informazioni. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, definisce una metodologia comune per lo scambio efficace di informazioni.

Articolo 9

Sistema di classificazione del rischio

1.   Gli Stati membri introducono un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di trasporti, sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 o del regolamento (CEE) n. 3821/85.

2.   Le imprese che presentano un fattore di rischio elevato sono assoggettate a controlli più rigorosi e frequenti. I criteri e le modalità di attuazione di tale sistema sono discussi dal comitato di cui all'articolo 12, al fine di istituire un sistema di scambio di informazioni sulle migliori pratiche.

Articolo 10

Relazione

Entro il... (8), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che analizza le sanzioni previste dalle legislazioni degli Stati membri per le infrazioni gravi.

Articolo 11

Migliori pratiche

1.   Conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, la Commissione definisce gli orientamenti sulle migliori pratiche in materia di controlli.

Tali orientamenti sono inseriti nella relazione biennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3820/85.

2.   Gli Stati membri organizzano programmi congiunti di formazione sulle migliori pratiche, da svolgersi almeno una volta all'anno, e promuovono scambi di personale, aventi luogo almeno una volta all'anno, tra il proprio organismo di collegamento intracomunitario e quelli di altri Stati membri.

3.   Un modulo in formato elettronico e stampabile è elaborato dalla Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e va utilizzato in caso di assenza per malattia o congedo annuale di un conducente, oppure di guida di un altro veicolo esonerato dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 da parte del conducente nel periodo indicato all'articolo 15, paragrafo 7, primo comma, primo trattino del regolamento (CEE) n. 3821/85.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché gli agenti responsabili dei controlli ricevano una formazione adeguata all'espletamento dei loro compiti.

Articolo 12

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

3.   Il comitato adotta il suo regolamento interno.

Articolo 13

Misure di esecuzione

La Commissione adotta, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa e conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, misure di esecuzione aventi in particolare i seguenti obiettivi:

a)

promuovere un'impostazione comune per l'applicazione della presente direttiva;

b)

favorire la coerenza dei metodi e un'interpretazione armonizzata del regolamento (CEE) n. 3820/85 tra le autorità di controllo;

c)

agevolare il dialogo tra il settore dei trasporti e le autorità di controllo.

Articolo 14

Negoziati con paesi terzi

Al fine dell'applicazione di una normativa equivalente a quella prevista dalla presente direttiva, la Comunità avvia negoziati con i paesi terzi interessati non appena essa sia entrata in vigore.

Articolo 15

Aggiornamento degli allegati

Le modifiche degli allegati, che si rendano necessarie per adeguare questi ultimi all'evoluzione delle migliori pratiche, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 16

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, unitamente a una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 17

Abrogazione

1.   La direttiva 88/599/CEE è abrogata con effetto decorrente dal... (9).

2.   I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 19

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 241 del 28.9.2004, pag. 65.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 2004 (GU C 104 E del 30.4.2004), posizione comune del Consiglio del 9 dicembre 2004 e posizione comune del Parlamento europeo del .... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1. Regolamento modificato dalla direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

(4)  GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 432/2004 della Commissione (GU L 71 del 10.3.2004, pag. 3).

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6)  GU L 325 del 29.11.1988, pag. 55. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 2135/98 (GU L 274 del 9.10.1998, pag. 1).

(7)  Data di entrata in vigore della presente direttiva.

(8)  Tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(9)  Data di entrata in vigore della presente direttiva.


ALLEGATO I

PARTE A

Controlli su strada

Nei controlli su strada occorre verificare, in generale, i seguenti punti:

1)

i periodi di guida giornalieri, le interruzioni di lavoro e i periodi di riposo giornalieri e settimanali; i fogli di registrazione dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo, conformemente all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell'apparecchio di controllo, in conformità dell'allegato II della presente direttiva, e/o i tabulati;

2)

per il periodo di cui all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo, definiti come ogni periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la velocità del veicolo supera i 90 km orari, per i veicoli della categoria N3, o i 105 km orari per i veicoli della categoria M3 (per categorie N3 e M3 si intendono le categorie definite all'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1));

3)

all'occorrenza, le velocità istantanee del veicolo quali registrate dall'apparecchio di controllo durante, al massimo, le ultime ventiquattr'ore di uso del veicolo;

4)

il corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo (verifica di eventuali manipolazioni dell'apparecchio e/o della carta del conducente e/o dei fogli di registrazione) oppure, se del caso, la presenza dei documenti indicati all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3820/85.

PARTE B

Controlli nei locali delle imprese

Nei locali delle imprese occorre controllare i punti seguenti, in aggiunta a quelli verificati nei controlli su strada:

1)

i periodi di riposo settimanale e i periodi di guida tra detti periodi di riposo;

2)

l'osservanza della limitazione bisettimanale delle ore di guida;

3)

i fogli di registrazione, i dati e i tabulati dell'unità di bordo e della carta del conducente.

Nel caso venga accertata un'infrazione durante la catena di trasporto, gli Stati membri possono, se opportuno, verificare la corresponsabilità di altri soggetti che hanno istigato o in altro modo contribuito a commettere tale infrazione, ad esempio caricatori, commissionari di trasporto o subappaltatori, compresa la verifica che i contratti per la fornitura di servizi di trasporto siano conformi alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85.


(1)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/78/CE della Commissione (GU L 153 del 30.4.2004, pag. 103).


ALLEGATO II

STRUMENTAZIONE STANDARD DA FORNIRE ALLE UNITÀ DI CONTROLLO

Gli Stati membri assicurano che le unità di controllo incaricate dei compiti di cui all'allegato I dispongano della seguente strumentazione standard:

1)

apparecchiatura capace di scaricare i dati dall'unità di bordo e dalla carta del conducente del tachigrafo digitale, leggere e analizzare tali dati e/o inviarli per l'analisi a una banca dati centrale;

2)

apparecchiature per verificare i fogli di registrazione del tachigrafo.


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

Visto l'articolo 71 del trattato CE e nel quadro della procedura di codecisione conformemente all'articolo 251 del trattato CE, il Consiglio ha adottato la posizione comune circa il progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione della direttiva 2002/15/CE e dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada il 9 dicembre 2004.

Nel prendere posizione, il Consiglio ha tenuto conto del parere formulato dal Parlamento europeo in prima lettura il 20 aprile 2004 (1) e del parere del Comitato economico e sociale formulato il 2 giugno 2004 (2).

Principali obiettivi del progetto di direttiva

Il progetto di direttiva ha lo scopo di:

stabilire le norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e 3821/85 relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada («periodi di guida e di riposo dei conducenti professionisti»); prescrivere così un numero minimo di controlli che le autorità di controllo in ciascuno Stato membro devono effettuare,

stabilire un'interpretazione uniforme della natura dei controlli, assicurando un'attuazione armonizzata di questa normativa comunitaria in materia di trasporti su strada.

L'attuale normativa prescrive che siano effettuati controlli per una percentuale minima globale dell'1 % dei giorni di lavoro (3); la Commissione propone ora di elevare questo parametro a un livello che sia al contempo ambizioso e realizzabile e che migliorerà molto la sicurezza stradale.

Con l'introduzione del tachigrafo digitale i dati saranno più facilmente accessibili e più precisi; ciò consentirà agli Stati membri di aumentare il numero e l'efficacia dei controlli sia su strada sia nei locali delle imprese di tutte le categorie di trasporto. Inoltre, il progetto di direttiva obbliga gli Stati membri a raccogliere statistiche su tali controlli e a sottoporle annualmente alla Commissione.

Altre nuove disposizioni contenute nel progetto di direttiva sono:

un elenco dettagliato degli elementi da controllare su strada e nei locali dell'impresa,

un aumento del numero dei controlli concertati tra Stati membri,

l'introduzione di un organismo di collegamento intracomunitario che, tra gli altri compiti, assicuri il coordinamento dei controlli concertati,

un più frequente scambio di informazioni concernenti i risultati dei controlli e l'invito agli Stati membri a stabilire un sistema di scambio elettronico dei dati,

l'introduzione di un sistema di classificazione del rischio per le imprese, combinato con l'obbligo di controllare in modo più rigoroso e frequente le imprese che presentano un fattore di rischio elevato.

Il progetto di direttiva definisce anche gli orientamenti sulle migliori pratiche, attività congiunte di formazione e scambi di informazioni ed esperienze.

II.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1.   In generale

Il Consiglio ritiene che la posizione comune rappresenti un notevole valore aggiunto rispetto alla normativa attualmente in vigore.

Tenuto conto del graduale rinnovo del parco veicoli delle imprese di trasporto — e quindi del graduale aumento del numero di veicoli dotati di un tachigrafo digitale — gli Stati membri introdurranno un sistema di controlli che assicuri il controllo, entro il 2011, di almeno il 3 % dei giorni di lavoro dei conducenti dei veicoli che rientrano nel campo di applicazione del progetto di direttiva. Mentre la Commissione prevedeva un aumento immediato dei controlli dei giorni di lavoro al 3 % fin dall'entrata in vigore della nuova direttiva, il Consiglio ha deciso di conseguire tale obiettivo aumentando gradualmente il numero dei controlli dall'1 % al 2 % a decorrere dal 1o gennaio 2009. È stata inoltre introdotta una disposizione che consente di aumentare la percentuale minima al 4 % a decorrere dal 1o gennaio 2013, purché le statistiche provino che oltre il 90 % della totalità dei veicoli controllati siano muniti di un tachigrafo digitale.

Per garantire un buon equilibrio dei controlli su strada e presso i locali delle imprese, la posizione comune contiene una disposizione che fissa il numero totale dei giorni di lavoro controllati su strada al 30 % (minimo) e il numero totale dei giorni di lavoro controllati presso le sedi delle imprese al 50 % (minimo) a partire dal 1o gennaio 2008.

Il Consiglio ha respinto l'inclusione della direttiva 2002/15/CE, la «direttiva sull'orario di lavoro», nel campo di applicazione del presente progetto di direttiva, in quanto desidera che si incentri sull'attuazione degli effettivi periodi di guida e di riposo. Inoltre, non può essere controllato l'orario di lavoro con un margine qualsiasi di certezza attraverso l'uso del tachigrafo digitale e ciò renderebbe pertanto i controlli su strada piuttosto difficili.

2.   Emendamenti del Parlamento

Per quanto riguarda gli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio è stato in grado di accettare l'emendamento 27.

Gli emendamenti 3 (cfr. considerando 4), 12, 21 e 22 (solo la parte riguardante il tipo di tachigrafo) e 23 sono stati accettati parzialmente.

Per quanto riguarda l'emendamento 19, il Consiglio ha potuto accettare la richiesta del Parlamento di ridurre il numero minimo di giorni di lavoro controllati su strada al 15 %. In questo contesto, si può osservare che il Consiglio ha fissato il numero di giorni controllati presso i locali delle imprese al 25 % e ha introdotto un periodo di transizione (fino al 1o gennaio 2008) per un aumento fino al 30 % (su strada) e al 50 % (sedi delle imprese).

Il Consiglio considera altresì il contenuto dell'emendamento 24 già coperto dal testo dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a). Per quanto riguarda l'emendamento 28, il Consiglio ritiene che lo scopo principale dello stesso sia già previsto all'articolo 4, paragrafo 6, e all'articolo 6, paragrafo 4. Il principio alla base dell'emendamento 29 è già contenuto nell'articolo 9 («sistema di classificazione del rischio») della posizione comune.

Per quanto riguarda l'emendamento 42, il Consiglio ha deciso di includere i termini «periodi di riposo settimanale» nell'elenco contenuto nell'allegato I A.

Il Consiglio ha respinto gli emendamenti 7, 63, 18, 20, 25, 31, 39, 40, 41 e 66 e anche gli emendamenti elencati qui di seguito, accompagnati da osservazioni supplementari:

emendamenti 1, 12, 15, 29, 34 e 36, in quanto miravano ad ampliare il campo di applicazione del progetto di direttiva,

il Consiglio ha anche respinto l'inclusione di una definizione di «conducente» (emendamenti 13 e 14) e una disposizione concernente i veicoli dei paesi terzi (emendamento 16), poiché ritiene che la questione sia contemplata nel progetto di regolamento sui periodi di guida e di riposo («regolamento relativo all'armonizzazione in materia sociale» (4)); inoltre le pertinenti disposizioni di cui agli emendamenti 32, 33, 35, 36, 37 e 38 sono state trasferite nel progetto di regolamento sui periodi di guida e di riposo e pertanto non si applicano più alla presente direttiva,

emendamento 5, poiché il Consiglio ritiene che l'articolo 11 contempli già sufficientemente il problema,

emendamento 6, poiché il Consiglio considera che tale disposizione debba essere prevista nel proposto progetto di regolamento sui periodi di guida e di riposo,

emendamento 11, poiché ritiene che la richiesta sia già implicita nel riferimento al regolamento (CEE) 3820/85,

emendamento 26, poiché il Consiglio ha deciso di lasciare la questione alla discrezione degli agenti responsabili dei controlli,

emendamento 30, pur sottolineando che una disposizione di portata meno ampia è inclusa nell'articolo 13, lettera b).

III.   CONCLUSIONI

Secondo il Consiglio, nel contesto delle più importanti «disposizioni principali» del progetto di direttiva — riguardanti l'aumento del numero di controlli effettuati dall'1 % al 3 % nei prossimi 6 anni e la fissazione di percentuali minime del numero totale di giorni di lavoro controllati su strada e nei locali delle imprese — non sembra esserci un'ampia divergenza di opinioni con il Parlamento europeo. La maggior parte degli emendamenti che il Consiglio ha respinto o sono ora contemplati nel progetto di regolamento sull'armonizzazione sociale o avrebbero comportato una forte estensione del campo di applicazione del progetto di direttiva. Tenuto conto di ciò, il Consiglio si aspetta di conseguire un accordo con il Parlamento sul progetto di direttiva nel prossimo futuro.


(1)  Doc. 8510/04 CODEC 567 TRANS 160 SOC 184.

(2)  GU C 241 del 28.9.2004, pag. 65.

(3)  Cfr. articolo 2, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio 88/599/CEE, del 23 novembre 1988, sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 325 del 29.11.1988, pag. 55).

(4)  Cfr. posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti (CEE) n. 3821/85 e n. 2135/98.


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