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Document C2004/146/01

    Causa C-144/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Arbeitsgericht München con ordinanza 26 febbraio 2004 nella causa Werner Mangold contro Rüdiger Helm

    GU C 146 del 29.5.2004, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    29.5.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 146/1


    Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Arbeitsgericht München con ordinanza 26 febbraio 2004 nella causa Werner Mangold contro Rüdiger Helm

    (Causa C-144/04)

    (2004/C 146/01)

    Con ordinanza 26 febbraio 2004 nella causa Werner Mangold contro Rüdiger Helm, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 17 marzo 2004, l'Arbeitsgericht München ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    1) a)

    Se la clausola 8, n. 3, dell'accordo quadro (direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE (1), relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato) debba essere interpretata nel senso che nell'ambito della sua attuazione nell'ordinamento interno essa vieta una reformatio in peius attraverso un abbassamento dell'età da 60 a 58 anni.

    b)

    Se la clausola 5, n. 1, dell'accordo quadro (direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato) debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale la quale – come quella controversa nel caso di specie – non contenga alcuna limitazione ai sensi delle tre alternative previste al n. 1.

    2)

    Se l'art. 6 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE (2), che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale la quale – come quella controversa nel caso di specie – consenta di concludere contratti a tempo determinato con lavoratori che abbiano compiuto i 52 anni in assenza di una ragione obiettiva, così derogando al principio della necessaria presenza di una ragione obiettiva.

    3)

    Se, nel caso in cui una delle tre precedenti questioni venga risolta affermativamente, il giudice nazionale debba disapplicare la normativa nazionale contrastante con il diritto comunitario e se trovi quindi applicazione il principio generale di diritto interno secondo cui un contratto di lavoro a tempo determinato è ammissibile solo in presenza di una ragione obiettiva.


    (1)  GU L 175, pag. 43.

    (2)  GU L 303, pag. 16.


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