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Document C2004/106/80

Causa C-153/04 P: Ricorso proposto il 26.03.2004 (fax 23.03.2004) dalla Società Euroagri srl contro la sentenza pronunciata il 28 gennaio 2004 dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-180/01, tra Euroagri srl e Commissione delle Comunità europee.

GU C 106 del 30.4.2004, p. 46–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/46


Ricorso proposto il 26.03.2004 (fax 23.03.2004) dalla Società Euroagri srl contro la sentenza pronunciata il 28 gennaio 2004 dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-180/01, tra Euroagri srl e Commissione delle Comunità europee.

(Causa C-153/04 P)

(2004/C 106/80)

Il 26 marzo 2004, la Società euroagri srl, con l'avvocato W. Masucci, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso d'impugnazione contro la sentenza 28 gennaio 2004, emessa dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-180/01, tra Euroagri srl e Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

annullare la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Primo grado delle Comunità europee il 28 gennaio 2004 nell'ambito del giudizio T-180/01 e conseguentemente accogliere le conclusioni presentare dalla società ricorrente in primo grado, qui integralmente riportate e trascritte:

Nel merito: annullare la decisione impugnata;

In via subordinata: annullare parzialmente la decisione impugnata e ridurre, in proporzione all'investimento realmente effettuato, il contributo concesso alla ricorrente;

Nel merito in via istruttoria: ordinare alla Commissione di produrre tutte le relazioni inviate da essa alla ricorrente relative al progetto Endovena, nonché disporre l'audizione di alcuni testimoni e la comparizione personale della ricorrente stessa, nonché l'esecuzione di una consulenza tecnica e/o di un accertamento in loco.

Si insiste inoltre in tutte le richieste istruttorie già formulate nel corso di primo grado in ordine alla non regolarità formale dei depositi effettuati dalla Commissione.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrrente sostiene che la sentenza impugnata sia illegittima per:

difetto di motivazione e violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa;

Violazione dell'articolo 24 del Regolamento n. 4253/88 (l'obbligo di chiedere allo Stato membro di presentare osservazioni);

Violazione dell'articolo 25 del Regolamento n. 4253/88 (obbligo di sorveglianza);

Errore nella valutazione delle cosiddette irregolarità commesse dalla ricorrente;

Violazione del principio di proporzionalità.


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