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Document 52003AE1408

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla "Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi" (COM(2003) 462 def. — 2003/0179 (CNS))

GU C 32 del 5.2.2004, p. 118–119 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003AE1408

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla "Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi" (COM(2003) 462 def. — 2003/0179 (CNS))

Gazzetta ufficiale n. C 032 del 05/02/2004 pag. 0118 - 0119


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla "Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi"

(COM(2003) 462 def. - 2003/0179 (CNS))

(2004/C 32/25)

Il Consiglio dell'Unione europea, in data 5 settembre 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

Vista l'urgenza dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo ha deciso il 29 ottobre 2003, nel corso della 403a sessione plenaria del 29 e 30 ottobre 2003, di nominare Polverini relatrice generale e ha adottato all'unanimità il seguente parere.

1. Premessa

1.1. La direttiva 90/435/CEE ha introdotto, con riferimento al pagamento dei dividendi e ad altre distribuzioni di utili da partecipazione, un corpus normativo finalizzato ad eliminare o quanto meno a ridurre la doppia o plurima imposizione giuridica ed economica che subiscono, nello Stato di residenza della società madre, gli utili distribuiti da una società figlia.

1.2. L'esperienza maturata in sede di attuazione della normativa in questione ha evidenziato l'esigenza di adottare alcune correzioni al testo originario licenziato nel 1990.

1.3. La Commissione, a seguito della predisposizione di uno studio sull'imposizione delle società negli Stati dell'Unione, ha formulato la proposta di modifica in esame principalmente finalizzata all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari della normativa.

2. Osservazioni generali

2.1. Il CESE, anche in vista del prossimo ampliamento dell'Unione, ritiene che un'efficace eliminazione degli ostacoli di natura fiscale richieda una progressiva armonizzazione delle normative degli Stati membri.

2.2. A fronte dei fenomeni di globalizzazione dei mercati e di diffusione delle nuove tecnologie e del commercio elettronico, è indispensabile eliminare quelle inefficienze che potrebbero impedire alle società dell'Unione di sfruttare appieno i vantaggi del mercato interno, causando una perdita in termini di competitività e di benessere, contrariamente a quanto stabilito negli obiettivi di Lisbona.

2.3. Il CESE condivide la finalità che ha ispirato la proposta di modifica normativa alla direttiva madre-figlia ovvero il consolidamento dei gruppi di società localizzate in più Stati dell'Unione. Un simile obiettivo può essere perseguito mediante l'eliminazione o quanto meno la riduzione della doppia o della plurima imposizione giuridica ed economica che subiscono, nello Stato di residenza di una società madre o di una stabile organizzazione, gli utili distribuiti da una società figlia.

2.4. Il CESE apprezza la proposta estensione della platea dei soggetti destinatari della direttiva ad una tipologia di persone giuridiche, sino ad oggi escluse dal campo applicativo, quali le società cooperative, le mutue assicurative, alcune società non basate sul capitale e le casse di risparmio.

2.5. In particolare, l'estensione alle casse di risparmio ed alle mutue dei benefici disciplinati dalla direttiva sulle società madri e figlie agevola, anche nel comparto bancario ed in quello assicurativo, il consolidamento di gruppi all'interno del mercato dell'Unione.

2.6. Pur tuttavia, occorrerebbe valutare l'opportunità, circoscritta ad alcune ipotesi da individuarsi in via preventiva, di estendere i vantaggi derivanti dalla direttiva sulle società madri e figlie (limitatamente all'esenzione dalla ritenuta degli utili distribuiti) indipendentemente dall'esistenza o meno del rapporto di filiazione.

3. Osservazioni particolari

3.1. Articolo 1, paragrafo 1: Stabile organizzazione

3.1.1. La proposta di modifica all'articolo 1 della direttiva, tende a chiarire che lo Stato membro nel quale si trova una stabile organizzazione deve riconoscere a quest'ultima i vantaggi previsti dalla direttiva, nell'ipotesi in cui la stabile organizzazione riceva utili distribuiti e a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti applicativi della direttiva sulle società madri e figlie.

3.1.2. La modifica dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva, obbliga lo Stato membro della stabile organizzazione e lo Stato della società madre che ricevono utili a:

- astenersi dal sottoporre tali utili ad imposizione,

ovvero,

- nell'eventualità in cui tali utili vengano sottoposti ad imposizione, ad autorizzare la stabile organizzazione e la società madre a dedurre dalla loro imposta la frazione dell'imposta dovuta a fronte dei suddetti utili dalla società figlia o da una sua sub-affiliata, entro i limiti dell'imposta corrispondente.

3.1.3. L'estensione della direttiva madre-figlia anche alle ipotesi in cui una stabile organizzazione di una società madre riceva utili distribuiti provenienti da una società figlia necessita una riflessione in ordine alle varie ipotesi di triangolazione che la pianificazione fiscale dei gruppi potrebbe generare.

3.1.4. A tale riguardo, la formulazione letterale della proposta di modifica consente di beneficiare della normativa in esame nell'ipotesi in cui la società madre e la figlia risiedano ai fini fiscali in Stati membri diversi e il pagamento dei dividendi sia effettuato nei confronti di una stabile organizzazione della società madre situata in un altro Stato membro.

3.1.4.1. Allo stesso tempo la direttiva può essere applicata nelle ipotesi in cui la società madre e la società figlia risiedano in Stati membri diversi e la stabile organizzazione che riceve i dividendi sia localizzata nello stesso Stato membro della filiale.

3.1.5. Pur tuttavia, la direttiva sulle società madri e figlie trova una parziale applicazione nel caso in cui la società madre e la società figlia risiedano in Stati membri diversi e la stabile organizzazione sia situata in uno Stato non comunitario; ebbene, in quest'ipotesi, per effetto delle proposte di modifica, lo Stato della società figlia esenterà dall'applicazione della ritenuta (cfr. articolo 5 della direttiva) i dividendi in uscita mentre la giurisdizione dove è localizzata la stabile organizzazione non dovrebbe applicare il regime individuato dalla direttiva; infine lo Stato della società madre, per effetto della nuova formulazione dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva in esame, potrà optare o per l'esclusione dall'imposizione di tali utili o per la deduzione dalla sua imposta di una frazione dell'imposta dovuta a fronte dei suddetti utili entro i limiti dell'ammontare dell'imposta corrispondente.

3.1.6. Infine, particolare attenzione deve essere prestata, proprio per il potenziale rischio di un abuso della direttiva, al caso in cui la società madre e la figlia siano residenti nel medesimo Stato membro mentre la stabile organizzazione sia localizzata in un altro Stato membro; in questa ipotesi, la direttiva non dovrebbe trovare applicazione in forza dell'articolo 3, paragrafo 1, il quale esige che la società figlia sia fiscalmente residente in uno Stato dell'Unione diverso da quello della società madre.

3.1.6.1. Pur tuttavia, su questo specifico profilo occorrerebbe effettuare un necessario approfondimento con riferimento alla potenziale lesione del principio di non discriminazione; su questi aspetti si rimanda a quanto evidenziato nelle osservazioni generali.

3.2. Articolo 1, paragrafo 2: Estensione della platea dei soggetti beneficiari della direttiva madre-figlia

3.2.1. Con riferimento all'estensione dei presupposti oggettivi individuati dalla normativa, è stata proposta una riduzione della quota di partecipazione minima richiesta (necessaria ai fini della qualificazione di una società come società madre e come società figlia) dal 25 % al 10 %.

3.2.2. Il CESE constata positivamente che dalla diminuzione della soglia di partecipazione minima consegue un ampliamento della platea dei soggetti che potranno beneficiare dei vantaggi fiscali dettati dalla direttiva 90/435/CEE a quei soggetti che, precedentemente, non soddisfacevano il requisito minimo della partecipazione superiore al 25 %.

Bruxelles, 29 ottobre 2003.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Roger Briesch

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