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Document 52003AE1397
Opinion of the European Economic and Social Committee on the "Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 2561/2001 aiming to promote the conversion of fishing vessels and of fishermen that were, up to 1999, dependent on the fishing agreement with Morocco" (COM(2003) 437 final — 2003/0157 (CNS))
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2561/2001 del Consiglio, volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco" (COM(2003) 437 def. — 2003/157 (CNS))
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2561/2001 del Consiglio, volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco" (COM(2003) 437 def. — 2003/157 (CNS))
GU C 32 del 5.2.2004, p. 66–66
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2561/2001 del Consiglio, volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco" (COM(2003) 437 def. — 2003/157 (CNS))
Gazzetta ufficiale n. C 032 del 05/02/2004 pag. 0066 - 0066
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2561/2001 del Consiglio, volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco" (COM(2003) 437 def. - 2003/157 (CNS)) (2004/C 32/14) Il Consiglio dell'Unione europea, in data 4 agosto 2003, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 36 e 37 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta de cui sopra. Il 23 settembre 2003, l'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale europeo ha deciso di affidare alla sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente l'incarico di preparare i lavori in materia. Vista l'urgenza dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo ha deciso il 29 ottobre 2003, nel corso della 403a sessione plenaria del 29 e 30 ottobre 2003, di nominare Chagas relatore generale e ha adottato con 66 voti favorevoli e 2 astensioni il seguente parere. 1. Introduzione 1.1. Con il regolamento (CE) n. 2561/2001 volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco, il Consiglio ha introdotto una serie di deroghe a determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, ed ha approvato stanziamenti aggiuntivi a favore di misure strutturali e socioeconomiche. 1.2. Queste decisioni sono state motivate in quanto azioni straordinarie per favorire la realizzazione dei piani di riconversione delle flotte comunitarie a seguito del mancato rinnovo dell'accordo di pesca con il Marocco e per fornire i mezzi necessari al pensionamento anticipato o alla riconversione dei pescatori verso attività diverse dalla pesca marittima, nell'ambito dei piani sociali singoli o collettivi. 1.3. Va sottolineato che, come proposto dalle organizzazioni rappresentative dei pescatori, l'ammontare degli aiuti comprendeva una dotazione finanziaria per interventi a carattere socioeconomico pari ad un minimo del 32 % dell'importo globale. 2. La proposta della Commissione 2.1. Con la proposta all'esame, la Commissione introduce una serie di modifiche per tener conto del carattere eccezionale di questa situazione, cercando in particolare di coprire il maggior numero possibile di pescatori e di assicurare loro la parità di trattamento, nonché sopprimendo le disposizioni regolamentari che limitano la concessione dei pagamenti compensativi individuali ai pescatori imbarcati su una nave che è stata oggetto di una misura di arresto definitivo delle attività. 2.2..La proposta inoltre estende di dodici mesi le date limite per l'ammissibilità delle spese e il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento del saldo. La data di riferimento per il calcolo del periodo di disoccupazione è infine fissata al 1o gennaio 2002. 3. Osservazioni generali 3.1. Il CESE è favorevole alle modifiche proposte dalla Commissione, i cui obiettivi sono, da un lato, di dare una soluzione ai problemi sollevati dall'applicazione del regolamento straordinario adottato nel 2001 e, dall'altro, di coprire il maggior numero possibile di pescatori interessati dal mancato rinnovo dell'accordo di pesca con il Marocco. Bruxelles, 29 ottobre 2003. Il Presidente del Comitato economico e sociale europeo Roger Briesch