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Document 52003AE1389
Opinion of the European Economic and Social Committee on the "Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the widespread introduction and interoperability of electronic road toll systems in the Community" (COM(2003) 132 final — 2003/0081( COD))
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la generalizzazione e l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità" (COM(2003) 132 def. — 2003/0081 (COD))
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la generalizzazione e l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità" (COM(2003) 132 def. — 2003/0081 (COD))
GU C 32 del 5.2.2004, p. 36–38
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la generalizzazione e l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità" (COM(2003) 132 def. — 2003/0081 (COD))
Gazzetta ufficiale n. C 032 del 05/02/2004 pag. 0036 - 0038
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la generalizzazione e l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità"(1) (COM(2003) 132 def. - 2003/0081 (COD)) (2004/C 32/06) Il Consiglio, in data 13 maggio 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 71, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra. La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Levaux in data 10 ottobre 2003. Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 29 ottobre 2003, nel corso della 403a sessione plenaria, con 117 voti favorevoli, 3 contrari e 4 astensioni il seguente parere. 1. Obiettivo della proposta di direttiva 1.1. Lo scorso 23 aprile la Commissione ha pubblicato contemporaneamente due documenti: - la comunicazione "Sviluppare la rete transeuropea di trasporto: finanziamenti innovativi, interoperabilità del telepedaggio", - una proposta di direttiva concernente la generalizzazione e l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità. 1.2. Il Comitato ha esaminato le modalità di finanziamento dei progetti previste dalla comunicazione summenzionata nel capitolo 4 del parere in merito alla "Revisione dell'elenco dei progetti RTE (Reti transeuropee) in vista del 2004"(2). Il presente parere intende riprendere soltanto la sostanza delle osservazioni e delle proposte formulate in tale contesto. La questione dei finanziamenti viene inoltre esaminata ulteriormente nel parere di iniziativa "Le infrastrutture di trasporto del futuro: finanziamento, pianificazione, nuovi vicini". 1.3. Nella relazione che precede la proposta di direttiva, la Commissione ricorda che i sistemi di pedaggio elettronico stradale, detti anche "sistemi di telepedaggio", sono stati introdotti all'inizio degli anni '90 sulle autostrade in concessione, là dove il pedaggio serve a finanziare la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture, con l'obiettivo principale di accorciare i tempi di attesa ai caselli, che causano code, rallentamenti e incidenti, separando gli abbonati dagli utenti sporadici. Una corsia con telepedaggio permette infatti di far transitare, a seconda della sua configurazione, tra 200 e 300 veicoli l'ora, vale a dire il doppio rispetto alle corsie fornite di un dispositivo automatico a carte bancarie o a quelle per il pagamento in contanti. 1.4. L'Italia, la Francia, il Portogallo, la Svizzera, la Slovenia e la Norvegia dispongono di sistemi nazionali che sono però tra loro incompatibili, mentre il telepedaggio si va generalizzando in tutta l'Europa come strumento per regolare il traffico in determinate aree o per alcune categorie di veicoli (automezzi pesanti in Germania, Austria e Svizzera). 1.5. Verranno inoltre utilizzate tecnologie diverse (GPS / Galileo, EGNOS, Microonde), il che non mancherà di creare oggettive difficoltà ai viaggiatori in Europa. A parere della Commissione diventa quindi urgente imporre agli operatori di mettere a disposizione dei conducenti del trasporto internazionale dispositivi in grado di leggere tutti i sistemi utilizzati in Europa. 1.6. L'obiettivo della presente direttiva, già annunciato nel Libro bianco sulla politica dei trasporti, è quello di "prescrivere le condizioni necessarie per garantire quanto prima l'introduzione di un servizio europeo di telepedaggio su tutta la rete stradale soggetta a pedaggio". Questo servizio si baserà sul principio: "un solo contratto per cliente, un solo apparecchio per veicolo". 1.7. La Commissione precisa che garantendo l'interoperabilità dei sistemi di pedaggio nel mercato interno, la direttiva faciliterà una politica di tariffazione delle infrastrutture su scala europea. Le tecnologie raccomandate permettono inoltre di coprire tutte le infrastrutture (autostrade, strade, ponti, gallerie ecc.) e tutti i tipi di veicolo (automezzi pesanti, veicoli leggeri, moto, ecc.). 1.8. Per garantire l'interoperabilità dei sistemi futuri, la Commissione pragmaticamente propone: - una soluzione a breve termine (intorno al 2005) che tenga conto dei progetti avviati da alcuni Stati, - una soluzione a lungo termine (2008-2012) che permetta di disporre di un sistema globale. Il servizio sarà inoltre realizzato in due tempi: a partire dal 2005 per il pedaggio elettronico di automezzi pesanti e pullman e a partire dal 2010 per le automobili private. 1.9. Per l'utente, in prospettiva, i costi di dotazione di un veicolo dovrebbero situarsi tra i 20 e i 50 EUR. 2. Osservazioni generali riguardanti la comunicazione della Commissione: Sviluppare la rete transeuropea di trasporto: finanziamenti innovativi, interoperabilità del telepedaggio 2.1. Come ricordato al punto 1.2., in proposito il Comitato ha già preso posizione in un precedente parere(3). 2.2. Il Comitato, nel deplorare con la Commissione le ragioni che rallentano lo sviluppo delle reti transeuropee di trasporto (mancanza di volontà politica da parte delle istanze decisionali degli Stati membri; insufficienza delle risorse finanziarie assegnate alle reti transeuropee; frammentazione delle entità responsabili dei progetti), ha preso atto con interesse delle soluzioni proposte dalla Commissione, che riposano su due grandi assi: - un migliore coordinamento dei finanziamenti pubblici e privati delle reti transeuropee di trasporto, - un servizio europeo efficiente di telepedaggio stradale. 2.3. Il Comitato sostiene ovviamente l'intento della Commissione di ottenere un miglior coordinamento tra i finanziamenti pubblici regionali, nazionali e comunitari. Esso concorda tuttavia con la Commissione sulla difficoltà di conseguire tale obiettivo, perché occorre trovare un equilibrio tra priorità diverse che non convergono necessariamente. Queste sono in effetti le difficoltà inerenti ad una politica di cofinanziamento delle infrastrutture nell'ambito della quale ciascuno negozia la propria partecipazione in funzione degli interessi locali, regionali o nazionali che rappresenta, talvolta a scapito dell'interesse generale europeo. Il Comitato ritiene dunque che sia necessario ottimizzare i dispositivi di finanziamento esistenti, rafforzandoli e coordinandoli meglio, ma fa osservare che quest'intento, di per sé, rappresenta solo un'estensione dell'esistente e non ha nulla di realmente innovativo. 2.4. Per quanto riguarda il partenariato pubblico-privato (PPP), il Comitato condivide l'analisi della Commissione circa i limiti di un finanziamento interamente privato delle infrastrutture di grandi dimensioni. Rileva tuttavia che anche il finanziamento misto non può costituire l'unica soluzione, nella misura in cui gli investitori privati richiedono, a buon diritto, delle garanzie ed una redditività sicura per i loro investimenti, il che comporta un aumento dei costi. Si deve inoltre tener conto di altre considerazioni: - qualsiasi progetto RTE-T che coinvolga diversi paesi europei andrebbe realizzato attraverso la costituzione di una struttura giuridica che si configuri come "società europea", in modo da garantire la trasparenza indispensabile ai piani di finanziamento del progetto in questione, - vale la pena di istituire un PPP soltanto in presenza di un equilibrio tra i finanziamenti del settore pubblico e quelli del settore privato: infatti è difficile immaginare un PPP nel quale il settore privato risulti nettamente minoritario, ma non è d'altro canto realistico prevedere che tutti i finanziamenti necessari a realizzare la maggioranza dei progetti possano provenire dal settore privato, - vanno fissati dei limiti per evitare le conseguenze impreviste che potrebbe avere un abbandono progressivo della sovranità, che spetta tradizionalmente agli Stati o all'ente pubblico competente in materia di gestione del territorio e di infrastrutture collettive importanti. Il Comitato considera che in materia di finanziamento delle infrastrutture di trasporto, il PPP rappresenti indubbiamente una possibilità interessante per alcuni casi particolari, ma che esso non potrà mai costituire una panacea. 3. Osservazioni di carattere generale sulla direttiva concernente la generalizzazione e l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità 3.1. Il Comitato appoggia l'iniziativa della Commissione per realizzare in tempi brevi l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nell'ambito del mercato interno. È infatti opportuno che gli utenti possano disporre di un dispositivo semplice e di facile impiego. 3.2. Il Comitato tuttavia si interroga sugli obiettivi di questa direttiva, prettamente tecnica, presentata dalla Commissione nell'ambito di una ricerca di modi di finanziamento innovativi per lo sviluppo delle reti transeuropee di trasporto. I sistemi di telepedaggio esistenti e futuri rappresentano infatti un servizio proposto agli utenti per facilitare il pagamento dei pedaggi e rendere più fluido il traffico, ma non costituiscono affatto un nuovo modo di finanziamento delle RTE-T. Disporre d'uno strumento migliore per la riscossione delle tasse non fornisce alcuna risorsa nuova, tanto più che la Commissione non prende posizione sull'impiego del gettito dei pedaggi, che ciascuno Stato o ciascuna regione continuerà ad utilizzare, in base alle proprie regole, per la manutenzione o il miglioramento della propria rete, senza tener conto delle esigenze imposte dall'aumento del traffico europeo e quindi dell'interesse generale. 3.3. Il Comitato è consapevole dell'idea della Commissione secondo cui la generalizzazione del telepedaggio permetterà di meglio comparare i costi dei pedaggi, ma ritiene che tale armonizzazione sia difficilmente realizzabile in quanto ciascuno Stato può continuare a fissare a piacimento le proprie tariffe per chilometro percorso in funzione del tipo di veicolo o delle caratteristiche geografiche dell'area attraversata (rilievi o pianure). 3.4. Il servizio europeo di telepedaggio verrà realizzato a partire dal 1o gennaio 2005 per gli automezzi pesanti e gli autobus, e a partire dal 1o gennaio 2010 per gli altri veicoli. Il Comitato ha preso debita nota del fatto che gli operatori dovranno mettere a disposizione degli utenti che ne faranno richiesta delle apparecchiature interoperabili, da installare a bordo dei veicoli. Il Comitato sottolinea l'importanza di non rendere obbligatorio tale dispositivo, allo scopo di: - permettere agli utilizzatori di avvalersi delle proprie carte di credito con costi bancari armonizzati, - mantenere il carattere facoltativo affinché gli operatori possano continuare a perfezionare i loro sistemi per attirare nuovi utilizzatori, - evitare la possibilità di localizzare nel tempo e nello spazio i veicoli e gli utenti, e di conservare tali informazioni in memoria, poiché ciò violerebbe i principi di libertà individuale. Il Comitato chiede inoltre alla Commissione di ricordare tali principi (Carta dei diritti fondamentali) con un articolo della direttiva. 3.5. Per quanto riguarda l'assieme degli aspetti tecnici della direttiva e della sua applicazione, il Comitato non formula osservazioni di sorta, dato che le proposte della Commissione appaiono complessivamente equilibrate. 4. Conclusioni La consultazione del CESE riguarda due aspetti principali: 4.1. La ricerca di finanziamenti a carattere innovativo per i progetti di RTE-T. Per quanto riguarda il finanziamento delle infrastrutture di trasporto, il Comitato prenderà posizione in maniera più dettagliata, precisa e completa in un parere ad hoc che verrà elaborato prima della fine del 2003. Per il momento il Comitato fa presente di aver proposto la creazione di un fondo europeo per le infrastrutture di trasporto in tre diversi pareri adottati rispettivamente nel gennaio, giugno e settembre 2003(4). Il fondo, che entrerebbe in vigore nel 2006 nell'Unione europea composta di 25 Stati membri, verrebbe alimentato dal prelievo di un centesimo per litro di carburante consumato sulle strade dell'Unione da tutti i veicoli pubblici o privati. Tale fondo ad hoc avrà una durata dai 20 ai 50 anni, e permetterebbe di ottenere direttamente, o sotto forma di prestiti agevolati, i finanziamenti necessari a realizzare le infrastrutture destinate alle future generazioni. 4.2. L'interoperabilità dei pedaggi, a favore della quale il Comitato ha approvato la proposta di direttiva, auspicando nondimeno che l'articolo 3 della proposta ricordi i principi delle libertà individuali e la loro tutela e citi esplicitamente la Carta dei diritti fondamentali. Bruxelles, 29 ottobre 2003. Il Presidente del Comitato economico e sociale europeo Roger Briesch (1) Il documento contiene anche la comunicazione della Commissione: Sviluppare la rete transeuropea di trasporto: finanziamenti innovativi, interoperabilità del telepedaggio. (2) CESE 1174/2003, adottato il 25 settembre 2003. (3) CESE 1174/2003, adottato il 25 settembre 2003. (4) Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 92/81/CEE e della direttiva 92/82/CEE, al fine di istituire un regime fiscale specifico per il gasolio utilizzato come carburante per fini professionali e al ravvicinamento delle accise sulla benzina e il gasolio", GU C 85 dell'8 aprile 2003. Parere del Comitato economico e sociale europeo, adottato nel giugno 2003, in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea" - GU C 220 de 16.9.2003, pag. 6. Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Revisione dell'elenco dei progetti RTE (Reti transeuropee) in vista del 2004" - CESE 1174/2003.