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Document 52003XC1231(01)
Explanatory Notes concerning Annex III — Definition of the concept of originating products and methods of administrative cooperation — to the Agreement establishing an Association between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Chile, of the other part
Note esplicative concernenti l'allegato III — Definizione della nozione di prodotti originari e metodi di cooperazione amministrativa — dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra
Note esplicative concernenti l'allegato III — Definizione della nozione di prodotti originari e metodi di cooperazione amministrativa — dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra
GU C 321 del 31.12.2003, pp. 22–25
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Note esplicative concernenti l'allegato III — Definizione della nozione di prodotti originari e metodi di cooperazione amministrativa — dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra
Gazzetta ufficiale n. C 321 del 31/12/2003 pag. 0022 - 0025
Note esplicative concernenti l'allegato III - Definizione della nozione di prodotti originari e metodi di cooperazione amministrativa - dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (2003/C 321/06) Articolo 1, lettera f) - Prezzo franco fabbrica Il prezzo franco fabbrica di un prodotto deve includere: - il valore di tutti i materiali forniti utilizzati nella fabbricazione; e - tutti i costi (del materiale ed altri) effettivamente sostenuti dal fabbricante. Ad esempio, il prezzo franco fabbrica di videocassette, dischi, supporti di software informatico ed altri prodotti analoghi, registrati, che comportano un elemento di proprietà intellettuale, deve includere nella misura del possibile tutte le spese sostenute dal fabbricante inerenti ai diritti di proprietà intellettuale utilizzati per garantire la fabbricazione delle merci in questione, a prescindere dal fatto che il detentore di tali diritti abbia o non abbia stabilito la propria sede o la sua residenza nel paese di produzione. Non si tiene conto degli sconti (ad esempio, sconti per grande quantità o per pagamento anticipato). Articolo 4, paragrafo 1, lettera e) - Prodotti interamente ottenuti - Caccia Il concetto di "caccia" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e) si applica anche alla pesca praticata nelle acque interne (ossia nei fiumi e nei laghi) della Comunità o del Cile. Articolo 9 - Regola d'origine applicabile agli assortimenti La regola d'origine definita per gli assortimenti si applica esclusivamente agli assortimenti ai sensi della regola generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato. In conformità di tale regola, ciascuno dei prodotti che compongono l'assortimento, ad eccezione di quelli il cui valore non superi il 15 % del valore totale di questo assortimento, deve soddisfare i criteri di origine che si applicano alla voce nella quale sarebbe stato classificato se fosse stato presentato separatamente e non incluso in un assortimento, qualunque sia la voce nella quale è classificato l'assortimento completo in virtù della succitata regola. Dette disposizioni si applicano anche qualora sia invocata la tolleranza del 15 % per il prodotto che, conformemente al testo della succitata regola generale, determina la classificazione dell'assortimento completo. Articolo 14 - Restituzione in caso di errore Qualora la prova dell'origine sia stata rilasciata o compilata erroneamente, è concessa una restituzione dei dazi o un'esenzione dai dazi soltanto ove siano soddisfatte le tre condizioni seguenti: a) la prova di origine rilasciata o compilata erroneamente deve essere rinviata alle autorità del paese di esportazione oppure, in mancanza di detto documento, le autorità del paese d'importazione devono presentare una dichiarazione scritta indicante che non è stata concessa o non sarà concessa la preferenza; b) i materiali usati per la fabbricazione del prodotto avrebbero potuto beneficiare di una restituzione o di un'esenzione dai dazi in virtù delle disposizioni in vigore se non fosse stata presentata una prova di origine per chiedere la preferenza; e c) non sia superato il termine concesso per il rimborso e siano soddisfatte le condizioni che disciplinano tale rimborso, fissato dalla legislazione nazionale del paese considerato. Articolo 16 - Documenti giustificativi per merci usate La prova dell'origine può essere rilasciata anche nel caso di merci usate o di qualsiasi altra merce, qualora, essendo trascorso un lungo periodo tra la data della produzione, da un lato, e quella dell'esportazione, dall'altro, i documenti giustificativi d'uso non siano più disponibili sempre che: a) la data di produzione e di importazione delle merci sia anteriore al periodo per il quale gli operatori commerciali sono tenuti, in conformità della regolamentazione in vigore nel paese di esportazione, a conservare i loro documenti contabili; b) le merci possano essere considerate originali in virtù di altri elementi probanti, quali dichiarazioni del fabbricante o di un altro operatore commerciale, parere di esperti, marchi apposti sulle merci, descrizioni di queste ultime, ecc.; e c) nessun elemento induca a credere che le merci non soddisfino i requisiti delle regole in materia di origine. Articolo 16 e 23 - Presentazione della prova di origine in caso di trasmissione elettronica della dichiarazione di importazione Qualora la dichiarazione di importazione sia trasmessa elettronicamente all'autorità doganale del paese di importazione, spetta a detta autorità decidere, nel quadro e in virtù delle disposizioni della legislazione doganale applicabile in questo paese, quando e quali documenti che costituiscono la prova dell'origine debbano essere effettivamente presentati. Articolo 16 - Designazione delle merci nei certificati di circolazione EUR.1 Casi di spedizioni importanti o di descrizione generica delle merci Qualora lo spazio corrispondente alla rubrica prevista nel certificato di circolazione EUR.1 per l'indicazione della designazione delle merci non possa contenere tutte le precisazioni utili per consentirne l'identificazione, segnatamente nel caso di spedizioni importanti, l'esportatore può specificare le merci alle quali si riferisce il certificato sulle fatture allegate relative a dette merci e, se necessario, su qualsiasi altro documento, sempreché: a) indichi il numero delle fatture nella casella 10 del certificato di circolazione EUR.1; b) le fatture e, se necessario, qualsiasi altro documento commerciale, possano essere allegate al certificato anteriormente alla sua presentazione in dogana o alle autorità governative competenti del paese di esportazione; e c) l'autorità doganale o le autorità governative competenti abbiano apposto sulle fatture e, se necessario, su qualsiasi altro documento commerciale, un timbro che le colleghi al certificato. Articolo 16 - Merci esportate da uno spedizioniere doganale Uno spedizioniere doganale può esercitare le funzioni di rappresentante autorizzato della persona proprietaria delle merci oppure fruire di un diritto analogo di disposizione di tali merci, anche nel caso in cui detta persona non sia stabilita nel paese di esportazione, purché lo spedizioniere sia in grado di provare lo statuto originario delle merci. Articolo 16 - Documenti di accompagnamento di un certificato di circolazione EUR.1 Una fattura concernente merci esportate nell'ambito di un regime preferenziale dal territorio di una delle Parti, accompagnante un certificato di circolazione EUR.1, può essere emessa in un paese terzo. Articolo 16 - Termini e abbreviazioni utilizzati per paesi, gruppi di paesi o territori in un certificato di circolazione EUR.1 I prodotti originari della Comunità possono essere indicati nella casella 4 del certificato(1) come originari: - della Comunità, oppure - di uno Stato membro e della Comunità. Possono inoltre essere utilizzati altri termini che facciano inequivocabilmente riferimento alla Comunità, quali Comunità europea, Unione europea o un'abbreviazione come ad esempio CE, UE, ecc. (comprese le relative traduzioni nelle lingue in cui è redatto l'accordo). Pertanto il Cile può essere indicato come paese d'origine anche utilizzando le sue abbreviazioni ufficiali, CL (Iso-Alpha-2) e CHL (Iso-Alpha-3)(2). Articolo 17 - Motivi tecnici Un certificato di circolazione EUR.1 che non sia stato compilato nel rispetto delle disposizioni in vigore, può essere respinto per "motivi tecnici". In questi casi può essere presentato in un secondo tempo un certificato vistato a posteriori. Questa categoria riguarda, ad esempio, le situazioni in cui: - il certificato di circolazione EUR.1 sia compilato su un formulario non regolamentare (ad esempio privo di fondo arabescato, molto diverso di dimensioni o di colore dal modello regolamentare; privo di numero di serie, stampato in una lingua non autorizzata); - una casella del certificato di circolazione EUR.1, la cui compilazione è obbligatoria, sia rimasta vuota (ad esempio casella 4 EUR.1), tranne la casella 8; - la classificazione tariffaria della merce almeno a livello di codice a quattro cifre(3) non figuri nella casella 8; - manchino timbro e firma (casella 11 EUR.1); - il certificato di circolazione EUR.1 sia vistato da un'autorità non abilitata; - il certificato di circolazione EUR.1 sia vistato con un nuovo timbro non ancora comunicato; - sia presentata una fotocopia o una copia in luogo dell'originale del certificato di circolazione EUR.1; - la menzione nella casella 5 riguardi un paese non aderente all'accordo (ad esempio Israele o Cuba). Comportamento da tenere Dopo aver apposto la menzione "DOCUMENTO RESPINTO", indicandone il o i motivi, il certificato è restituito all'importatore per permettergli di ottenere il rilascio a posteriori di un nuovo certificato. L'amministrazione doganale può eventualmente conservare una fotocopia del certificato respinto in vista di un controllo a posteriori o qualora abbia motivo di supporre una frode. Articolo 20 - Applicazione pratica delle disposizioni relative alle dichiarazioni su fattura Si applicano le seguenti disposizioni: a) L'indicazione dei prodotti non originari, e quindi non coperti dalla dichiarazione su fattura, non deve essere effettuata nella dichiarazione stessa. Tuttavia, questa indicazione deve essere presente sulla fattura in maniera chiara, per evitare qualsiasi malinteso. b) È possibile presentare dichiarazioni eseguite su fotocopie di fatture solo se le dichiarazioni sono firmate come l'originale. Nel caso di esportatori autorizzati, che sono dispensati dal firmare le dichiarazioni su fattura, essi sono dispensati dal firmare le dichiarazioni su fattura eseguite su fotocopie di fatture. c) La dichiarazione su fattura presentata sul retro di quest'ultima è ammissibile. d) La dichiarazione su fattura può essere presentata su un foglio separato da detta fattura, a condizione che tale foglio possa essere considerato come facente parte della fattura. Non è autorizzato un formulario complementare. e) Una dichiarazione su un'etichetta incollata in un secondo tempo sulla fattura può essere accettata esclusivamente qualora sia certo che detta etichetta è stata apposta dall'esportatore. Ne consegue, ad esempio, che la firma o il timbro dell'esportatore devono coprire sia l'etichetta che la fattura. Articolo 20 - Base di valore relativa alla presentazione e all'accettazione di dichiarazioni su fattura, compilate da qualsiasi esportatore Il prezzo franco fabbrica può servire da base di valore per decidere quando una dichiarazione su fattura possa sostituire un certificato di circolazione EUR.1, tenuto conto del limite di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b). Qualora si consideri base di valore il prezzo franco fabbrica, il paese di importazione è tenuto ad accettare le dichiarazioni su fattura presentate in rapporto a tale prezzo. In assenza di prezzo franco fabbrica, in caso di spedizione a titolo gratuito, si considera base per la determinazione del limite di valore il valore in dogana stabilito dall'autorità del paese di importazione. Articolo 21 - Esportatore autorizzato Per esportatore si intendono le persone o gli operatori, indipendentemente dal fatto che si tratti di produttori o di commercianti, purché siano rispettate tutte le altre condizioni previste dall'allegato III. Uno spedizioniere doganale non può ricevere lo status di esportatore autorizzato ai sensi dell'allegato III. Il conferimento dello status di esportatore autorizzato è subordinato alla presentazione di una richiesta scritta da parte dell'esportatore. Nell'esaminare la domanda, le autorità doganali o le autorità governative competenti devono tener conto segnatamente del fatto che: - l'esportatore effettua regolarmente esportazioni. Le autorità doganali o le autorità governative competenti devono tener conto della frequenza delle esportazioni piuttosto che del loro numero o di un importo determinato; - l'esportatore deve essere in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario delle merci da esportare. L'esame deve accertare che l'esportatore sia a conoscenza delle regole in materia di origine applicabili e che sia in possesso di tutti i documenti che attestino l'origine. Nel caso di produttori, sarà necessario appurare che la contabilità di magazzino dell'impresa permetta l'identificazione dell'origine o, nel caso di nuove imprese, che il sistema installato permetta questo tipo di identificazione. Nel caso di semplici dettaglianti, sarà necessario verificare in maniera più approfondita i flussi commerciali abituali dell'operatore; - l'esportatore presenta, per quanto riguarda attività di esportazione precedentemente svolte, garanzie sufficienti del carattere originario delle merci e della possibilità di ottemperare a tutti gli obblighi che ne derivano. Al momento del rilascio di un'autorizzazione gli esportatori debbono: - impegnarsi a rilasciare dichiarazioni su fattura esclusivamente per merci per le quali essi possiedono, al momento del rilascio, tutte le prove o gli elementi contabili necessari; - assumere la completa responsabilità dell'utilizzo, segnatamente per quanto riguarda dichiarazioni di origine inesatte o un uso erroneo di detta autorizzazione; - accertare che la persona incaricata all'interno dell'impresa di compilare le dichiarazioni su fattura sia a conoscenza e comprenda le regole in materia di origine; - impegnarsi a conservare tutti i documenti giustificativi per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data in cui è stata effettuata la dichiarazione; - impegnarsi a presentare in qualsiasi momento alle autorità doganali o alle autorità governative competenti gli elementi di prova e accettare controlli effettuati da queste stesse autorità. Le autorità doganali o le autorità governative competenti devono controllare in maniera periodica gli esportatori autorizzati. Il controllo deve essere effettuato in modo da garantire l'utilizzo corretto dell'autorizzazione e può essere effettuato a intervalli determinati, se possibile, in base a criteri di analisi dei rischi. Le autorità doganali o le autorità governative competenti trasmettono alla Commissione delle Comunità europee il sistema di numerazione nazionale selezionato per designare gli esportatori autorizzati. La Commissione invierà questa informazione alle autorità doganali degli altri paesi. Articolo 24 - Importazione con spedizioni scaglionate L'importatore che vuole beneficiare delle disposizioni del presente articolo deve informare l'esportatore, anteriormente all'invio della prima spedizione, che si richiede un'unica prova dell'origine per il prodotto completo. Qualora ciascuna spedizione sia composta unicamente di prodotti originari e tali spedizioni siano accompagnate da prove di origine, dette prove separate sono accettate dalle autorità doganali del paese di importazione per le spedizioni scaglionate in questione, anziché una sola prova di origine per il prodotto completo. Articolo 31 - Rifiuto del regime preferenziale senza verifica Si tratta di casi in cui la prova dell'origine è considerata inapplicabile. Questa categoria riguarda le seguenti situazioni: - la casella "designazione delle merci" (casella 8 EUR.1) non è stata compilata o si riferisce a merci diverse da quelle presentate; - la prova dell'origine è rilasciata da un paese non aderente all'accordo, anche se tale prova riguarda merci originarie della Comunità o del Cile (ad esempio rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 da parte di Israele per merci originarie del Cile); - il certificato di circolazione EUR.1 presenta tracce di raschiatura o di correzione sovrapposte non autenticate, in una delle caselle obbligatorie (ad esempio le caselle "designazione delle merci", "numero e natura dei colli", "paese di destinazione", "paese di origine"); - il termine di validità del certificato di circolazione EUR.1 è superato per motivi non previsti dalla regolamentazione (ad esempio circostanze eccezionali), fatti salvi i casi in cui le merci siano state presentate anteriormente alla scadenza del termine; - è presentata a posteriori la prova dell'origine relativa a merci inizialmente importate in modo fraudolento; - la casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 indica un paese non aderente all'accordo in conformità del quale si chiede il regime preferenziale. Comportamento da tenere La prova dell'origine con la menzione "INAPPLICABILE" deve essere conservata dall'amministrazione doganale alla quale è stata presentata, per evitare ulteriori tentativi di utilizzazione. Fatte salve le azioni legali avviate conformemente alla legislazione nazionale, le autorità doganali del paese di importazione informano senza indugio, se del caso, le autorità doganali o le autorità governative competenti del paese di esportazione del rifiuto. Articolo 31 - Termine per l'esecuzione del controllo delle prove dell'origine Nessun paese è tenuto a soddisfare una domanda di controllo a posteriori, formulata ai sensi dell'articolo 31, pervenuta ad oltre tre anni dalla data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione su fattura. Appendice I - Nota introduttiva n. 6.1 La regola specifica concernente le materie tessili non si applica alle fodere e alla tela da sarto. La stoffa utilizzata per le tasche è un tessuto speciale utilizzato esclusivamente per la fabbricazione di tasche e non va quindi considerata una fodera o una tela da sarto normale. Di conseguenza, la regola si applica alla stoffa da tasca per pantaloni. La regola si applica ai tessuti a pezze, nonché alle tasche finite, originari dei paesi terzi. Articoli 17 e 31 >SPAZIO PER TABELLA> (1) È possibile utilizzare termini e abbreviazioni identici nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1. (2) È possibile utilizzare termini e abbreviazioni identici nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1. (3) Pertanto la prova di origine può contenere una classificazione tariffaria della merce più specifica.