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Document 92003E000597

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0597/03 di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione. Illuminazione supplementare sugli autocarri.

GU C 222E del 18.9.2003, pp. 218–219 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92003E0597

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0597/03 di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione. Illuminazione supplementare sugli autocarri.

Gazzetta ufficiale n. 222 E del 18/09/2003 pag. 0218 - 0219


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0597/03

di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione

(28 febbraio 2003)

Oggetto: Illuminazione supplementare sugli autocarri

L'associazione di autotrasportatori Norr, nella Botnia settentrionale, si dice preoccupata della nuova direttiva sugli impianti di illuminazione degli autocarri. In Svezia, l'Ente nazionale per le strade propone l'inclusione di dette disposizioni nel Codice della strada a partire dal maggio del 2003.

Sotto il profilo della circolazione stradale, il settentrione svedese non è assimilabile all'Europa centrale. Un camionista che trasporta legname viaggia anche per un'ora e mezza senza incrociare nessun veicolo. La guida su strade in cattivo stato e male illuminate, con il rischio elevato di urtare un alce, rende diversa nel settentrione svedese la necessità da un'illuminazione supplementare rispetto a zone dell'Unione più densamente popolate. Un impianto di illuminazione adeguato sugli autocarri rappresenta un fattore di sicurezza. Le collisioni con animali selvatici hanno un costo economico e sono fonte di una serie di problemi. Per il camionista, abbassare gli abbaglianti quando giunge un veicolo in senso opposto non è certo un problema, invece.

Vi è la possibilità di ottenere, in materia di impianti di illuminazione degli autocarri, deroghe regionali alla direttiva?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(28 marzo 2003)

Per conformarsi alla direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della Commissione, dell'11 giugno 1997(2), i veicoli a motore devono essere muniti di due o quattro proiettori abbaglianti, la cui intensità d'insieme non deve essere superiore a 225 000 cd. Sono disposizioni rimaste immutate dal 1976 e conformi al regolamento 48 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite (UN/ECE). In sede di UN/ECE peraltro vengono attualmente esaminate proposte per consentire che i veicoli commerciali pesanti con massa superiore alle 12 tonnellate siano muniti di due proiettori abbaglianti aggiuntivi, purché ne vengano accesi solo quattro alla volta.

I veicoli commerciali pesanti sono omologati in base alla legislazione nazionale e non rientrano ancora nel sistema comunitario di omologazione di veicoli completi, anche se si prevede che presto verranno presentate al Parlamento europeo e al Consiglio proposte per includerli obbligatoriamente nel sistema europeo a partire dal 2008.

Le autorità svedesi devono rilasciare le omologazioni nazionali ai veicoli conformi alla direttiva 76/756/CEE del Consiglio. Conformarsi alla direttiva non è tuttavia obbligatorio e le autorità possono rilasciare omologazioni a veicoli conformi a disposizioni alternative. Qualora esistono disposizioni alternative, spetta al costruttore decidere se farsi omologare il veicolo in base a tali disposizioni oppure in base alla direttiva. La Commissione invita tutti gli Stati membri ad uniformare per quanto possibile le proprie disposizioni nazionali alle pertinenti direttive comunitarie, procedendo con la massima tempestività, prima che il sistema comunitario di omologazione di veicoli completi diventi obbligatorio per i veicoli commerciali pesanti.

Dopo l'immatricolazione inoltre i veicoli sono soggetti alle disposizioni nazionali relative all'uso dei veicoli, e spetta quindi alle autorità svedesi decidere se consentire o meno che vengano in successivamente montati proiettori abbaglianti aggiuntivi.

(1) GU L 262 del 27.9.1976.

(2) GU L 171 del 30.6.1997.

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