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Document 92003E000566

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0566/03 di Luciano Caveri (ELDR) alla Commissione. Problemi concernenti i segnalatori acustici.

GU C 222E del 18.9.2003, p. 218–218 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92003E0566

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0566/03 di Luciano Caveri (ELDR) alla Commissione. Problemi concernenti i segnalatori acustici.

Gazzetta ufficiale n. 222 E del 18/09/2003 pag. 0218 - 0218


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0566/03

di Luciano Caveri (ELDR) alla Commissione

(27 febbraio 2003)

Oggetto: Problemi concernenti i segnalatori acustici

La direttiva 70/388/CEE(1) indica i valori minimi perché un segnalatore acustico di un veicolo a motore possa essere omologato, precludendo così sia la possibilità di un meccanismo del clacson di riduzione del volume per evitare l'inquinamento ambientale (ad esempio a bassa velocità o di notte) sia un suo aumento in determinate circostanze (ad esempio ad alta velocità). La direttiva 93/30/CEE(2) chiede invece una bassa potenza per i segnalatori acustici dei motocicli meno potenti e dei motorini e ciò innesca spesso incidenti fra motorini e pedoni, come dimostrato ampiamente dalle statistiche sugli incidenti.

Si chiede di conseguenza, in merito al primo punto dell'interrogazione, se non si ritenga di promuovere una modifica della direttiva volta ad autorizzare avvisatori acustici intelligenti che modifichino la potenza dei segnalatori secondo le circostanze. Sul secondo punto si chiede, infine, se gli avvisatori acustici non debbano disporre, per i veicoli a motore a due o tre ruote, dello stesso livello sonoro già previsto per le moto di maggior cilindrata.

(1) GU L 176 del 10.8.1970, pag. 12.

(2) GU L 188 del 29.7.1993, pag. 11.

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(8 aprile 2003)

In linea di massima la Commissione non è contraria all'idea di un avvisatore acustico intelligente. Si dovrebbe tuttavia prestare particolare attenzione nel giustificare l'uso di livelli di volume inferiori o superiori a quelli attualmente prescritti nella direttiva del Consiglio 70/388/CEE del 27 luglio 1970 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al segnalatore acustico dei veicoli a motore, in quanto la funzione degli avvisatori acustici è quella di avvertire altri utenti della strada in prossimità del veicolo della sua presenza o del suo avvicinamento.

Per quanto riguarda gli avvisatori acustici previsti per motocicli e ciclomotori, la Commissione non ha rilevato che il volume più basso del suono, permesso per avvisatori acustici montati su ciclomotori e motori di piccola potenza, possa non essere udito da pedoni e quindi provocare incidenti. I livelli massimi e minimi del suono applicabili ai diversi tipi di veicoli a motore a due ruote differiscono, ma le gamme consentite per ognuno di questi veicoli coincidono. E' pertanto possibile per un avvisatore acustico essere prodotto ed essere montato su tutti i tipi di veicoli a motore a due ruote.

Qualora le parti interessate rilevino che l'uso di avvisatori acustici con livelli di suono variabili possa apportare un contributo utile per la sicurezza della strada e la protezione ambientale la Commissione considererà eventuali proposte che modifichino le disposizioni.

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