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Document 92002E003357
WRITTEN QUESTION E-3357/02 by Laura González Álvarez (GUE/NGL) to the Commission. Daily transit of bin lorries through Macastre (Valencia — Spain).
INTERROGAZIONE SCRITTA E-3357/02 di Laura González Álvarez (GUE/NGL) alla Commissione. Transito quotidiano di autocarri carichi di rifiuti attraverso la località di Macastre (Valencia, Spagna).
INTERROGAZIONE SCRITTA E-3357/02 di Laura González Álvarez (GUE/NGL) alla Commissione. Transito quotidiano di autocarri carichi di rifiuti attraverso la località di Macastre (Valencia, Spagna).
GU C 222E del 18.9.2003, pp. 62–63
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-3357/02 di Laura González Álvarez (GUE/NGL) alla Commissione. Transito quotidiano di autocarri carichi di rifiuti attraverso la località di Macastre (Valencia, Spagna).
Gazzetta ufficiale n. 222 E del 18/09/2003 pag. 0062 - 0063
INTERROGAZIONE SCRITTA E-3357/02 di Laura González Álvarez (GUE/NGL) alla Commissione (27 novembre 2002) Oggetto: Transito quotidiano di autocarri carichi di rifiuti attraverso la località di Macastre (Valencia, Spagna) Il passaggio attraverso il centro urbano della località di Macastre di circa 100 autocarri al giorno carichi di rifiuti, diretti alla discarica di Dos Aguas, sta provocando gravi problemi tra la popolazione. Il fatto che tale trasporto abbia luogo con autocarri di grosse dimensioni il cui carico non è ermeticamente chiuso determina seri problemi dovuti agli odori, alla perdita di colaticcio, ai rumori, ecc. Gli abitanti di Macastre non sarebbero esposti a questi gravi inconvenienti se le autorità responsabili dello smaltimento e del trasporto dei rifiuti dell'area metropolitana di Valencia destinati alla discarica di Dos Aguas applicassero correttamente la legislazione comunitaria in materia. Una delle finalità delle direttive 75/442/CEE(1) e 91/156/CEE(2), relative ai rifiuti, è la protezione della salute delle persone e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento e del deposito dei rifiuti. Quali azioni può intraprendere la Commissione al fine di garantire l'applicazione della legislazione comunitaria nel caso in questione? (1) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. (2) GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32. Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione (16 gennaio 2003) Dal punto di vista della normativa comunitaria sulla gestione dei rifiuti, va sottolineato che la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, e successive modifiche(1), stabilisce una serie di obblighi per gli Stati membri al riguardo, tra cui quelli relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti. In particolare, l'articolo 4 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute umana e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, tra cui gli inconvenienti da rumori o da odori. Ai sensi della stessa disposizione, gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti. Inoltre, l'articolo 8 impone agli Stati membri di adottare le disposizioni necessarie affinché ogni detentore di rifiuti li consegni ad un raccoglitore privato o pubblico oppure provveda personalmente al recupero o allo smaltimento, conformandosi alle disposizioni della direttiva. L'articolo 12 stabilisce che le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti devono essere iscritte presso le competenti autorità qualora non siano soggette all'autorizzazione. Infine, ai sensi dell'articolo 13 gli Stati membri hanno l'obbligo di effettuare controlli periodici delle imprese che provvedono alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, per verificare l'osservanza dei requisiti stabiliti nella direttiva. Oltre alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti, la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi(2) contiene ulteriori requisiti specifici relativi al trasporto dei rifiuti pericolosi. Nel caso in cui l'onorevole parlamentare o chiunque altro siano in grado di dimostrare la violazione dei suddetti obblighi o di altri obblighi comunitari, essi possono presentare una formale denuncia scritta presso la Commissione. (1) Direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, e decisione 96/350/CE della Commissione, del 24 maggio 1996; GU L 135 del 6.6.1996. (2) GU L 377 del 31.12.1991.