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Document 92002E003218

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3218/02 di Marianne Eriksson (GUE/NGL) al Consiglio. Visto di ingresso nell'UE per cittadini russi.

GU C 222E del 18.9.2003, pp. 52–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

European Parliament's website

92002E3218

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3218/02 di Marianne Eriksson (GUE/NGL) al Consiglio. Visto di ingresso nell'UE per cittadini russi.

Gazzetta ufficiale n. 222 E del 18/09/2003 pag. 0052 - 0053


INTERROGAZIONE SCRITTA P-3218/02

di Marianne Eriksson (GUE/NGL) al Consiglio

(7 novembre 2002)

Oggetto: Visto di ingresso nell'UE per cittadini russi

Lo scorso settembre l'interrogante ha rivolto a tre donne che lavorano in un centro di accoglienza per donne a Murmansk un invito a partecipare il 9 e 10 ottobre presso il Parlamento europeo a una conferenza sulla tratta di donne e la prostituzione. Quando l'interrogante si è rivolta alle ambasciate del Belgio a Mosca e San Pietroburgo riguardo alle modalità di ottenimento di un visto per le tre donne, malgrado l'eterogeneità delle informazioni ricevute, è risultato chiaro che le tre cittadine russe avrebbero dovuto recarsi a Mosca con l'invito in originale senza però avere la certezza di ottenere il visto. L'interrogante si è rivolta anche ai servizi svedesi preposti al rilascio di visti affinché le tre donne potessero arrivare in Belgio passando per la Svezia, ma è venuta a sapere che per recarsi in Belgio passando per la Svezia (accordo di Schengen) non basta ottenere un visto per il primo paese,

bensì è necessario munirsi di un visto per ogni singolo Stato membro dell'UE. È sorprendente che nell'UE ogni anno vengano facilmente introdotte in modo illegale 500 000 persone a fini di sfruttamento sessuale ma che sia del tutto impossibile invitare tre persone a esporre un intervento sullo stesso fenomeno.

Ciò premesso, occorre quindi rivolgersi a un trafficante per poter invitare cittadini russi al Parlamento europeo e per quale motivo l'accordo di Schengen non è applicabile ai cittadini russi?

Risposta

(5 e 6 maggio 2003)

Il Consiglio informa l'Onorevole Parlamentare che non è di sua competenza pronunciarsi su casi particolari di domande di visti trattate dalle rappresentanze degli Stati membri all'estero.

Le decisioni di rilascio di un visto individuale per soggiorni di breve durata sono adottate dagli Stati membri vincolati dalle pertinenti disposizioni dell'acquis di Schengen, caso per caso, conformemente alle norme della convenzione di Schengen e dell'Istruzione consolare comune. In base a tali disposizioni, la rappresentanza all'estero competente è sempre quella dello Stato membro nel cui territorio si prefigura la finalità essenziale del viaggio. Il visto rilasciato secondo tali modalità conferisce a chi l'ha ottenuto il diritto di circolare liberamente, per la durata del visto, nel territorio di tutti gli Stati membri che applicano pienamente la convenzione di Schengen, a meno che non si tratti di un cosiddetto visto a validità territoriale limitata.

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