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Document 52002AE1158
Opinion of the European Economic and Social Committee on the "Proposal for a Council Regulation establishing the European Union Solidarity Fund" (COM(2002) 514 final — 2002/0228 (CNS))
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea" (COM(2002) 514 def. — 2002/0228 (CNS))
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea" (COM(2002) 514 def. — 2002/0228 (CNS))
GU C 61 del 14.3.2003, pp. 187–188
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea" (COM(2002) 514 def. — 2002/0228 (CNS))
Gazzetta ufficiale n. C 061 del 14/03/2003 pag. 0187 - 0188
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea" (COM(2002) 514 def. - 2002/0228 (CNS)) (2003/C 61/30) Il Consiglio, in data 25 settembre 2002, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 159, terzo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra. Il Comitato economico e sociale ha nominato il 24 ottobre 2002, nel corso della 394a sessione plenaria, relatore generale Kienle e ha adottato con 80 voti favorevoli e 2 astensioni, il seguente parere. 1. Presentazione delle proposte della Commissione europea 1.1. Dopo le recenti inondazioni verificatesi in Europa centrale che hanno provocato danni e spese molto ingenti, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un nuovo Fondo di solidarietà dell'Unione europea. Il Fondo è finalizzato a concedere aiuti, in occasione di gravi catastrofi naturali, tecnologiche o ambientali, alle regioni colpite degli Stati membri e dei paesi con cui sono in corso i negoziati per l'adesione all'UE. 1.2. Il nuovo Fondo di solidarietà differisce sostanzialmente dai fondi strutturali e dagli altri strumenti comunitari esistenti. Esso deve infatti fornire assistenza finanziaria immediata per consentire alle persone, alle regioni e ai paesi colpiti di ritornare quanto possibile alla normalità. 1.3. Si prevede di stanziare nel periodo dal 2002 al 2006 fondi per un massimo di 1 miliardo di euro all'anno. I contributi a titolo del Fondo vengono concessi su richiesta dello Stato interessato sotto forma di un'unica sovvenzione. 2. Osservazioni del Comitato economico e sociale europeo 2.1. Il Comitato economico e sociale europeo approva senza alcuna riserva la proposta della Commissione. 2.2. Il Comitato conviene sulla necessità di adottare urgentemente il regolamento per consentire che il Fondo di solidarietà possa essere operativo già prima della fine dell'anno. 2.3. Le proporzioni assunte dalle inondazioni di quest'anno in Europa centrale hanno evidenziato una situazione intollerabile: l'UE dispone di strumenti comunitari per portare aiuto in caso di catastrofi in altre parti del mondo, ma non di strumenti analoghi qualora l'emergenza si verifichi negli Stati membri. 2.4. Il Comitato condivide la limitazione del possibile aiuto di emergenza dell'UE a misure destinate al ripristino immediato delle infrastrutture e delle attrezzature nei settori dell'elettricità, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione, alla realizzazione di misure provvisorie di alloggio, alla protezione immediata del patrimonio culturale e alla ripulitura delle zone naturali danneggiate. Il Comitato reputa giusta e opportuna l'applicazione del principio di sussidiarietà anche in caso di catastrofi. 2.5. Una solidarietà organizzata a livello europeo può essere duratura solo se l'impiego dei fondi avviene in modo trasparente e controllabile. Il Comitato approva pertanto anche la fissazione di chiari valori soglia per il ricorso al Fondo di solidarietà. Tuttavia, in caso di catastrofi internazionali, potrebbero rivelarsi necessarie nuove considerazioni. 2.6. Il Comitato riconosce che l'Unione europea ha concesso aiuti agli Stati membri e ai paesi candidati colpiti utilizzando in modo rapido e non burocratico gli strumenti comunitari già esistenti e che il Parlamento europeo ha appoggiato gli interventi di prima necessità: ciò vale in modo particolare per gli aiuti diretti agli agricoltori, per il ricorso ai fondi strutturali, per le offerte di prestiti della Banca europea per gli investimenti o per l'attuazione dei programmi Phare e Sapard nei paesi candidati. 2.7. Il Comitato riconosce con particolare rispetto che la popolazione e la società civile organizzata nelle regioni e negli Stati membri colpiti hanno dato prova di una disponibilità e di una solidarietà esemplari, nonché di un marcato senso civico, aiutando direttamente i vicini, offrendo ospitalità alle persone sinistrate, provvedendo all'evacuazione di animali, alla costruzione di argini, alla messa a riparo dei raccolti, effettuando azioni di riordino e raccogliendo straordinarie donazioni materiali e finanziarie. 2.8. Il Comitato reputa urgente e indispensabile verificare ora - per poter poi agire di conseguenza - in quale misura l'intervento dell'uomo abbia contribuito a favorire situazioni climatiche eccezionali e quindi le catastrofi che ne sono derivate. Alla prevenzione delle inondazioni e dei cambiamenti climatici deve essere accordata una nuova priorità. Il Comitato non può che sottoscrivere quanto affermato dinanzi al Parlamento europeo, ovvero che è sempre più efficace e meno costoso prevenire che riparare(1). Bruxelles, 24 ottobre 2002. Il Presidente del Comitato economico e sociale europeo Roger Briesch (1) Speech/02/362, Commissario Barnier, Parlamento europeo, 3 settembre 2002.