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Έγγραφο JOC_2002_227_E_0375_01

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 98/508/CE del Consiglio del 18 giugno 1998 relativa alla conclusione dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l'Australia [COM(2002) 271 def. — 2002/0117(ACC)]

GU C 227E del 24.9.2002, σ. 375 έως 375 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0271

Proposta di Decisione del Consiglio che modifica la decisione 98/508/CE del Consiglio del 18 giugno 1998 relativa alla conclusione dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l'Australia /* COM/2002/0271 def. - ACC 2002/0117 */

Gazzetta ufficiale n. 227 E del 24/09/2002 pag. 0375 - 0375


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 98/508/CE del Consiglio del 18 giugno 1998 relativa alla conclusione dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l'Australia

RELAZIONE

L'accordo sul reciproco riconoscimento (ARR) concluso tra la Comunità europea e l'Australia [1] è stato approvato con la decisione 98/508/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998 [2].

[1] Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l'Australia (GU L 229 del 17.8.1998, pag. 3)

[2] GU L229 del 17.8.1998, pag. 1.

L'accordo istituisce (all'articolo 12) un comitato misto preposto alla gestione dell'accordo. L'articolo 3 della decisione del Consiglio che approva l'ARR attribuisce alla Commissione, previa consultazione del comitato speciale a tal fine istituito dal Consiglio, taluni compiti, quali gli scambi di informazioni e le verifiche in materia di legislazione applicata dalle parti, come pure, sempre previa consultazione di detto comitato, la definizione, in determinati casi, della posizione della Comunità in seno al comitato misto. In altri casi, la posizione della Comunità in seno al comitato misto è determinata dal Consiglio.

La Comunità ha recentemente concluso degli ARR anche con la Nuova Zelanda, il Canada, gli Stati Uniti d'America e il Giappone. Le procedure adottate per i diversi ARR differiscono tra di loro; il presente emendamento mira ad uniformarle.

Il comitato misto non ha il potere di aggiungere nuovi allegati settoriali né di modificare la struttura dell'ARR. Effettivamente, i compiti del comitato misto si limitano alla gestione corrente degli allegati settoriali e alle loro eventuali modifiche. L'esperienza ha dimostrato che tale modalità di funzionamento è inefficiente e troppo lenta, poiché richiede l'intervento del Consiglio anche in materie puramente tecniche.

Di conseguenza, si propone di modificare la decisione del Consiglio che approva l'ARR in modo tale da permettere alla Commissione di stabilire la posizione da adottare in seno ai comitati misti.

2002/0117 (ACC)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 98/508/CE del Consiglio del 18 giugno 1998 relativa alla conclusione dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l'Australia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e paragrafo 4;

vista la proposta della Commissione [3],

[3] GU[...], [...], pag. [...]

considerando che,

(1) al fine di assicurare il buon funzionamento dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l'Australia [4] (in appresso "l'accordo") è opportuno emendare la decisione 98/508/CE del Consiglio del 18 giugno 1998 [5] al fine di autorizzare la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie al funzionamento dell'accordo;

[4] GU L229 del 17.8.1998, pag. 3.

[5] GU L229 del 17.8.1998, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Il testo dell'articolo 3 della decisione 98/508/CE del Consiglio del 18 giugno 1998 relativa alla conclusione dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l'Australia è soppresso e sostituito dal testo seguente:

"Articolo 3

1. La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto previsto dall'articolo 12 dell'accordo, assistita dal comitato speciale designato dal Consiglio. La Commissione procede, previa consultazione con detto comitato speciale, alle nomine, alle notifiche, agli scambi di informazioni e alle richieste di informazioni specificati nell'accordo.

2. La posizione della Comunità in seno al comitato misto è determinata dalla Commissione previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1."

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

[...]

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