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Έγγραφο JOC_2002_227_E_0333_01
Proposal for a Council Regulation establishing an emergency Community measure for scrapping fishing vessels (COM(2002) 190 final — 2002/0115(CNS))
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce una misura comunitaria di emergenza per la demolizione dei pescherecci [COM(2002) 190 def. — 2002/0115(CNS)]
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce una misura comunitaria di emergenza per la demolizione dei pescherecci [COM(2002) 190 def. — 2002/0115(CNS)]
GU C 227E del 24.9.2002, σ. 333 έως 335
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce una misura comunitaria di emergenza per la demolizione dei pescherecci /* COM/2002/0190 def. - CNS 2002/0115 */
Gazzetta ufficiale n. 227 E del 24/09/2002 pag. 0333 - 0335
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce una misura comunitaria di emergenza per la demolizione dei pescherecci (presentato dalla Commissione) RELAZIONE Uno degli obiettivi principali della politica comune della pesca è stato quello di fare in modo che la flotta peschereccia avesse una capacità compatibile con le risorse disponibili. Tuttavia, benché la capacità sia stata in parte ridotta grazie ai programmi di orientamento pluriennali (POP), i recenti obiettivi di riduzione si sono rivelati molto modesti e la maggiore efficienza della flotta e l'impoverimento delle risorse hanno fatto sì che, in alcuni segmenti, la flotta permanga sovradimensionata rispetto alla consistenza degli stock. A frenare la politica della Comunità in materia di sovraccapacità è stato il fatto che i finanziamenti per la demolizione delle navi sono stati erogati esclusivamente per il tramite dei Fondi strutturali. Ciò non ha consentito sempre di indirizzare sufficienti finanziamenti al disarmo delle flotte laddove la sovraccapacità era particolarmente marcata. La presente misura di emergenza intende fornire agli armatori di pescherecci ulteriori incentivi per affrontare urgentemente la sovraccapacità nella pesca di stock che sono scesi al disotto dei limiti biologici di sicurezza e per i quali sono stati attuati piani di gestione pluriennali. I piani in questione, come quelli già proposti per il merluzzo bianco e il nasello, permetteranno di ridurre drasticamente le opportunità di pesca per taluni segmenti della flotta. In assenza di ulteriori misure per incoraggiare una tale riduzione della consistenza della flotta, lo squilibrio tra flotta e risorse disponibili potrebbe aumentare significativamente. Al fine di affrontare tale squilibrio, la presente proposta mira ad autorizzare gli Stati membri a offrire ulteriori aiuti economici agli armatori pesantemente colpiti dalle riduzioni dello sforzo di pesca affinché procedano alla demolizione dei loro pescherecci. L'obiettivo è di incoraggiare un numero maggiore di armatori ad accettare l'offerta riducendo così, nelle attività di pesca soggette ai piani di gestione pluriennali, la capacità della flotta a dimensioni compatibili con le risorse disponibili. La misura in questione dovrebbe restare in vigore limitatamente al periodo 2003-2006, per incoraggiare gli armatori a procedere rapidamente al disarmo. La presente proposta contiene due elementi fondamentali che consentono di concedere ulteriori premi per la demolizione di navi: - in primo luogo, essa contiene una deroga alle attuali norme SFOP che consente un incremento del 20% dell'importo dei premi alla demolizione da assegnare agli armatori duramente colpiti da un piano di gestione pluriennale; - in secondo luogo, essa istituisce per l'anno 2003 uno speciale incentivo per concedere agli Stati membri altri fondi per finanziare le ulteriori demolizioni, in aggiunta ai fondi comunitari già disponibili attraverso lo SFOP. Per il periodo 2004-2006, i fondi necessari per le ulteriori demolizioni previste dal presente regolamento saranno reperiti grazie a una riprogrammazione dei Fondi strutturali prevista all'atto della revisione intermedia [1]. [1] Articoli 41 e 44 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1) Nel quadro dell'attuale programmazione SFOP per il periodo 2000-2006, i fondi destinati al disarmo sono pari a 663 milioni di EUR. La Commissione stima in 271,6 milioni di EUR gli ulteriori fondi necessari per il disarmo dei pescherecci che potrebbero essere duramente colpiti dai piani di gestione pluriennali. 2002/0115 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce una misura comunitaria di emergenza per la demolizione dei pescherecci IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli [36 e] 37, vista la proposta della Commissione [2], [2] GU C ... [...] visto il parere del Parlamento europeo [3], [3] GU C ... [...] considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca [4], ha stabilito la concessione di incentivi al disarmo al fine di conseguire un rapporto equilibrato e di lungo termine tra la capacità della flotta e le risorse disponibili. [4] GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10 Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 179/2002 (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 25). (2) Numerosi stock di importanza fondamentale per la pesca comunitaria si trovano oggi in uno stato di grave depauperamento. È quindi opportuno che gli armatori di pescherecci le cui opportunità di pesca siano state fortemente ridotte a seguito di un piano di gestione pluriennale adottato dal Consiglio nel quadro del regolamento (CE) n. [....] [5] del Consiglio [relativo alla conservazione e allo sfruttamento delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca] possano fruire di ulteriori incentivi alla demolizione, oltre a quelli già previsti dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio. A tal fine è necessario mettere a disposizione degli Stati membri sufficienti fondi supplementari. [5] GU L [...], [...], p. [...]. (3) È opportuno che gli incentivi supplementari alla demolizione dei pescherecci di cui al presente regolamento siano concessi solo agli armatori fortemente colpiti da un piano di gestione pluriennale negli Stati membri che hanno operato le opportune riduzioni di capacità della flotta in ottemperanza alle disposizioni dei POP IV. Una riduzione delle possibilità di pesca pari o superiore al 25% viene considerata un indicatore obiettivo per valutare se un peschereccio sia da considerarsi fortemente colpito da un piano di gestione. (4) I massimali dei premi alla demolizione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 non consentono di erogare questi premi di entità superiore. (5) Per motivi di conservazione degli stock, è necessario che la misura comunitaria sia messa in atto quanto prima e che sia limitata nel tempo per garantire una rapida e opportuna ristrutturazione della flotta. (6) È necessario garantire un'adeguata flessibilità nella ripartizione degli ulteriori contributi alla demolizione affinché essi siano assegnati agli Stati membri che più ne necessitano, a condizione che quest'ultimi abbiano adempiuto agli obblighi che incombono loro in virtù dei POP IV. (7) Il ruolo di tutte le parti interessate nell'applicazione della misura finanziaria deve essere chiaramente definito e devono essere adottati provvedimenti per garantire la trasparenza e la correttezza delle procedure di gestione e controllo della misura. (8) Le norme sui contributi finanziari concessi nel quadro del presente regolamento dovrebbero essere definite in riferimento a quelle del regolamento (CE) n. 2792/1999. (9) È opportuno che le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento siano adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [6]. [6] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (10) Conformemente al principio di proporzionalità, per conseguire gli obiettivi di fondo del presente regolamento, ovvero la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca, è necessario e opportuno definire norme relative alla demolizione dei pescherecci. Il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi previsti in conformità dell'articolo 5, terzo comma, del trattato. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Titolo I Oggetto e ammissibilità Articolo 1 Oggetto È istituita, per il periodo 2003 - 2006, una misura comunitaria di emergenza per aiutare gli Stati membri a conseguire ulteriori riduzioni dello sforzo di pesca in applicazione dei piani di gestione pluriennali adottati dal Consiglio nell'ambito del regolamento (CE) n. [...] [7]. La misura prevede la concessione di uno speciale incentivo per garantire agli Stati membri i fondi necessari per cofinanziare le ulteriori demolizioni di pescherecci interessati dai piani di gestione pluriennali. La misura si applica esclusivamente agli Stati membri che abbiano conseguito per le rispettive flotte gli obiettivi, sia generali che per segmento, fissati nei POP IV in applicazione delle disposizioni della decisione 97/413/CE [8] del Consiglio e ai loro pescherecci di cui all'articolo 2. [7] cfr. nota 5 [8] GU L 175 del 3.7.1997, pagg. 27-32, rivista dalla decisione 2002/70/CE del Consiglio (GU L 31 dell'1.2.2002, pagg. 77-79). Articolo 2 Ammissibilità Tutti i pescherecci interessati da un piano di gestione pluriennale adottato dal Consiglio, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. [..../..] [relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca] sono ammessi a fruire di una maggiorazione dei premi alla demolizione di pescherecci, in conformità dell'articolo 3 del presente regolamento, a condizione che detti pescherecci: (a) siano inoltre ammessi a fruire dei premi alla demolizione di cui al regolamento (CE) n. 2792/1999, (b) abbiano dovuto ridurre il loro sforzo di pesca del 25% o più in conseguenza di un piano pluriennale di gestione. Articolo 3 Importo massimo del premio maggiorato alla demolizione Gli armatori dei pescherecci ammessi a fruire di premi alla demolizione possono beneficiare di aiuti pubblici maggiorati del 20% rispetto ai massimali previsti dall'articolo 7, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 2792/1999. Titolo II Anno 2003 Articolo 4 Contributo finanziario della Comunità La Comunità può concedere per l'anno 2003 un contributo finanziario per la spesa sostenuta dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 3. Il contributo finanziario viene calcolato conformemente ai tassi fissati nella tabella 3, gruppo 1 dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999 [9]. [9] GU n. L 337 del 30.12.1999, pag. 10, modificato dal regolamento (CE) n. 1451/2001, GU L 198 del 21.7.2001, pag. 9. Articolo 5 Previsioni annue di spesa Gli Stati membri che intendono ricevere un contributo finanziario presentano alla Commissione, entro il 30 giugno 2003, un piano di spesa per le demolizioni previste per l'anno 2003 nel quadro sia del programma "adeguamento dello sforzo di pesca", di cui al regolamento (CE) n. 2792/1999, che della presente misura. La Commissione effettua una ripartizione provvisoria e indicativa per Stato membro e procede quindi a impegnare l'importo globale disponibile in bilancio per la presente misura, tenendo conto dell'impatto dei piani di gestione pluriennali sulla flotta e dell'utilizzo proposto dei finanziamenti per "l'adeguamento dello sforzo di pesca" nel quadro del regolamento (CE) n. 2792/1999. Articolo 6 Procedura 1. Gli Stati membri presentano una domanda di contributo entro il 30 giugno 2004. Sulla base delle domande presentate e della situazione di ciascuno Stato membro in relazione all'impatto dei piani di gestione pluriennali e alla disponibilità di finanziamenti per "l'adeguamento dello sforzo di pesca" nel quadro del regolamento (CE) n. 2792/1999, la Commissione decide l'entità del contributo comunitario da concedere ai singoli Stati membri. La Commissione versa fino al 50% del contributo all'atto del ricevimento della domanda e il saldo dopo la certificazione delle autorità di cui al successivo paragrafo 2. 2. Le autorità responsabili dell'applicazione della misura comunitaria di emergenza per la demolizione dei pescherecci sono le autorità di gestione e pagamento competenti per le misure dei Fondi strutturali relative alla pesca nei rispettivi Stati membri. Esse svolgono le funzioni loro assegnate dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio. 3. Fatte salve disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano gli articoli da 33 a 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999, nonché la normativa derivata. Titolo III Periodo 2004-2006 Articolo 7 Per il periodo 2004-2006, i fondi necessari per finanziare la presente misura saranno reperiti grazie a una riprogrammazione dei Fondi strutturali prevista dagli articoli 41 e 44 del regolamento (CE) n. 1260/1999 [10] e saranno inseriti nei programmi SFOP esistenti. [10] cfr. nota 1 Titolo IV Attuazione ed entrata in vigore Articolo 8 Attuazione Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. ..../... [relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca]. Articolo 9 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA Settore(i) politico(i): Pesca Attività: 110610 Strumento comunitario per la demolizione dei pescherecci Denominazione dell'azione: Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce una misura comunitaria di emergenza per la demolizione dei pescherecci 1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE Capitolo B2-2xx, attivazione dello strumento di flessibilità nel 2003 2. DATI GLOBALI 2.1. Dotazione totale dell'azione (parte B): 32 milioni di EUR in SI 2.2. Periodo d'applicazione: (anno di inizio e di fine) 01/01/2003 - 31/12/2003 2.3. Stima globale pluriennale delle spese: (a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1) milioni di EUR (al terzo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> (b) Assistenza tecnica e amministrativa e spese d'appoggio (cfr. punto 6.1.2) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> (c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento(cfr. punti 7.2 e 7.3) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> 2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie 2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura). (milioni di EUR al terzo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> 3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO >SPAZIO PER TABELLA> 4. BASE GIURIDICA Articolo 37 del trattato. Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce una misura comunitaria di emergenza per la demolizione dei pescherecci 5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE 5.1. Necessità di un intervento comunitario 5.1.1. Obiettivi perseguiti La gestione della pesca comunitaria attraversa una crisi dovuta a un declino senza precedenti dei principali stock bersaglio. Lo sforzo di pesca è stato drasticamente ridotto per garantire alle popolazioni ittiche condizioni biologiche di sicurezza; Gran parte della riduzione dello sforzo deve provenire dalla riduzione della capacità, ovvero della flotta. Tale situazione è stata illustrata sia dal Libro verde della Commissione sul futuro della politica comune della pesca (capitolo 3.3) sia dall'ampio processo di consultazione che ha avuto luogo nel 2001. 5.1.2. Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex ante I programmi di ristrutturazione della flotta peschereccia europea (POP I-IV, SFOP) si sono dimostrati insufficienti. A causa della rigidità del periodo di programmazione dei fondi strutturali, tali strumenti non si sono dimostrati sufficientemente flessibili per indirizzare i finanziamenti dove maggiore era la necessità (cfr. relazioni annuali della Commissione sui POP - COM(2001) 541 def. la relazione più recente disponibile). 5.1.3. Disposizioni adottate a seguito della valutazione ex post 5.2. Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio La misura di emergenza proposta è destinata a colmare quanto prima il divario sempre più grande tra dimensioni della flotta e risorse disponibili; tale misura è intesa a fornire ulteriori incentivi finanziari alla demolizione per fare in modo che l'azione combinata dello SFOP e della nuova misura permetta di reperire le risorse finanziarie necessarie per rispondere all'esigenza di un disarmo più rapido della flotta peschereccia. Beneficiari della misura sono innanzitutto armatori e pescatori che subiscono gli effetti dei piani pluriennale di gestione (da adottare per certi tipi di pesca) ma anche altri soggetti che rispondono ai criteri di ammissibilità. Come risultato immediato della misura si prevede una netta riduzione della capacità della flotta o delle flotte. 5.3. Modalità d'attuazione Gli Stati membri che intendano ricevere il contributo finanziario supplementare disponibile nel 2003 devono presentare alla Commissione un piano della spesa per il disarmo per cui necessitano finanziamenti ulteriori, dimostrando che le loro dotazioni annue SFOP sono insufficienti per conseguire gli obiettivi di demolizione fissati per l'anno in questione. Sulla base di tali informazioni, la Commissione provvede a impegnare gli importi disponibili. Gli Stati membri presentano una domanda di contributo entro il 30 giugno 2004. In base alle domande ricevute, la Commissione decide in merito al contributo da erogare a ciascuno Stato membro. Nel periodo 2004-2006, i fondi necessari per coprire il fabbisogno residuo saranno reperiti grazie a una riprogrammazione dei Fondi strutturali dopo la revisione intermedia. 6. INCIDENZA FINANZIARIA 6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B - (per tutto il periodo di programmazione) 6.1.1. Intervento finanziario [11] [11] Il fabbisogno finanziario prevedibile per la misura in questione è riportato nella tabella annessa. SI in milioni di euro (al terzo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> 6.2. Calcolo del costo per ciascuna delle misure previste nella parte B (per tutto il periodo di programmazione) SI in milioni di euro (al terzo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> Se necessario, spiegare il modo di calcolo Calcolo dei costi Il punto di partenza per calcolare i costi delle necessarie riduzioni di capacità è quello di prendere in considerazione le raccomandazioni in materia di riduzione dello sforzo di pesca. Il numero di navi che potrebbero essere interessate dalle riduzioni dello sforzo di pesca si può calcolare, approssimativamente, utilizzando lo schedario delle navi. In base alle stime del numero di navi per cui potrebbero essere chiesti aiuti alla demolizione, può essere calcolata la domanda totale di premi alla demolizione in ciascuno Stato membro. La differenza tra questi dati e l'importo già programmato degli aiuti alla demolizione in ciascun programma nazionale SFOP indica l'ammontare delle ulteriori risorse finanziarie che devono essere erogate dal nuovo Fondo di demolizione. I calcoli sono riportati di seguito: * Il numero totale di navi che devono essere ritirate dalle attività di pesca per conseguire la riduzione della mortalità per pesca da inserire nei piani di gestione pluriennali è stimato in 8.592 unità. * Il tonnellaggio totale delle navi in questione è pari a 351.791 tonnellate lorde. * Partendo da un'ipotesi di applicazione dell'80% della misura (è possibile che alcune navi siano sottoposte a misure di blocco temporaneo) si ottiene il dato di 281.433 tonnellate lorde da demolire. * I costi di demolizione delle 281.433 GT ammonteranno 1.376 milioni di EUR. * L'Unione europea dovrebbe contribuire con 712 milioni di EUR. * Attualmente sono disponibili 663 milioni di EUR attraverso i programmi SFOP. * Il fabbisogno di ciascun Stato membro evidenzia che alcuni di essi non necessitano di finanziamenti supplementari (ad esempio, la Spagna ha a disposizione 319 milioni di EUR ma il suo fabbisogno è solo di 171 => con un avanzo netto di 148 milioni di EUR) a differenza di altri (ad esempio, il Regno unito ha a disposizione 63 milioni di EUR ma il suo fabbisogno è di 124 => ovvero necessita di altri 61 milioni di EUR). Non è possibile, tuttavia, trasferire i fondi SFOP tra gli Stati membri. * Considerando le stime effettuate per ciascuno Stato membro, la Commissione ritiene pertanto che il bilancio supplementare necessario per il disarmo dei pescherecci suscettibili di subire fortemente gli effetti dei piani di gestione pluriennali sia quantificabile in 271,6 milioni di EUR. * L'importo previsto per il 2003 rappresenta la stima del fabbisogno di ulteriori finanziamenti prima della revisione intermedia. Il fabbisogno residuo potrà essere coperto grazie a una riprogrammazione. Ai fini del calcolo si è partiti dal presupposto che i pescherecci più vecchi saranno i primi ad essere demoliti. È possibile calcolare il costo totale degli aiuti alla demolizione sulla base dei premi erogabili per le navi più vecchie in ciascun segmento, fino al raggiungimento della stazza da demolire. È possibile che gli Stati membri siano in grado di trasferire ai programmi nazionali di demolizione una parte dei finanziamenti SFOP attualmente destinati al rinnovo della flotta. (La Commissione intende proporre che gli aiuti al rinnovo della flotta siano in futuro rigorosamente limitati, ma non è certo che il Consiglio accetterà una tale modifica delle norme SFOP). Se tale trasferimento dovesse rivelarsi possibile, l'importo degli aiuti comunitari supplementari alla demolizione potrebbe essere ridotto. 7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE 7.1. Incidenza sulle risorse umane >SPAZIO PER TABELLA> 7.2. Incidenza finanziaria globale delle risorse umane >SPAZIO PER TABELLA> Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi. 7.3. Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione >SPAZIO PER TABELLA> Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi. 1 Precisare il tipo di comitato e il gruppo di cui fa parte. I. Totale annuale (7.2 + 7.3) II. Durata dell'azione III. Costo totale dell'azione (I x II) // EUR 130 000 4 anni EUR 520 000 8. CONTROLLO E VALUTAZIONE 8.1. Sistema di controllo Una valutazione completa dello stato degli stock in questione è stata effettuata sulla base del più recente parere scientifico fornito dal CIEM e confermato dallo CSTEP. Le necessarie riduzioni di capacità che se ne ricavano sono indicate nella tabella riportata in allegato. Il controllo della presente azione è soggetto alle stesse norme relative alle programmate misure SFOP per l'adeguamento dello sforzo di pesca. Esso sarà effettuato dalla DG PESCA che verificherà inoltre il rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 2 da parte degli Stati membri. 8.2. Modalità e periodicità della valutazione Le modalità di valutazione previste dal regolamento SFOP n. 2792/1999 si applicano, mutatis mutandis, al presente regolamento. Gli indicatori utilizzati per valutare il conseguimento degli obiettivi fissati nel presente regolamento saranno: - una netta riduzione della perdita di posti di lavoro nel settore della pesca; - il conseguimento degli obiettivi di mortalità per pesca delle specie oggetto di piani di gestione pluriennali. 8.3. Procedure di controllo Le procedure di controllo previste dal regolamento SFOP n. 2792/1999 si applicano, mutatis mutandis, al presente regolamento. 9. MISURE ANTIFRODE Le misure antifrode sono quelle applicate nel regolamento di base sui Fondi strutturali, regolamento (CE) n. 1260/1999, e nel regolamento SFOP, (CE) n. 2792/1999. Allegato: 6.1.1. Intervento finanziario [12] [12] Il fabbisogno finanziario prevedibile per l'intervento in questione è riportato nella tabella allegata. >SPAZIO PER TABELLA>