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Document 52001IR0105
Opinion of the Committee of the Regions on "The Committee of the Regions' place and participation in the European decision-making process"
Parere del Comitato delle regioni sul tema "Il ruolo e la partecipazione del Comitato delle regioni al processo decisionale europeo"
Parere del Comitato delle regioni sul tema "Il ruolo e la partecipazione del Comitato delle regioni al processo decisionale europeo"
GU C 107 del 3.5.2002, pp. 40–43
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Parere del Comitato delle regioni sul tema "Il ruolo e la partecipazione del Comitato delle regioni al processo decisionale europeo"
Gazzetta ufficiale n. C 107 del 03/05/2002 pag. 0040 - 0043
Parere del Comitato delle regioni sul tema "Il ruolo e la partecipazione del Comitato delle regioni al processo decisionale europeo" (2002/C 107/14) IL COMITATO DELLE REGIONI, vista la Risoluzione "L'esito della Conferenza intergovernativa 2000 e il dibattito sul futuro dell'Unione europea" (CdR 430/2000 fin); vista la Risoluzione sulla "Preparazione del Consiglio europeo di Laeken e sul futuro sviluppo dell'Unione europea nel quadro della prossima Conferenza intergovernativa del 2004" (CdR 104/2001 fin, nel frattempo adottata); vista la Relazione sulla prossimità (CdR 436/2000 fin); vista la dichiarazione di Salamanca (CdR 107/2001 fin); visto il parere sul tema "La partecipazione dei rappresentanti degli esecutivi regionali ai lavori del Consiglio dell'Unione europea e del CdR ai Consigli informali" (CdR 431/2000 fin); visto il memorandum sulla partecipazione del Comitato delle regioni al dibattito strutturato sul futuro dell'Unione (CdR 325/2001 fin); visto il parere sul tema "Nuove forme di governo: Europa, un quadro per l'iniziativa dei cittadini" (CdR 182/2000 fin)(1); visto il parere sul tema "Cittadinanza europea" (CdR 226/1999 fin(2)); visto il Libro bianco della Commissione intitolato "La governance europea" del 25 luglio 2001 - COM(2001) 428 def.; vista la Dichiarazione congiunta del Presidente della Commissione europea e del Presidente del Comitato delle regioni ed il protocollo allegato (CdR 81/2001 fin); vista la "Dichiarazione sul regionalismo in Europa dell'assemblea delle regioni d'Europa" (Basilea, 4 dicembre 1996); vista la posizione del CCRE contenuta nella Dichiarazione di Oulu "Bien gouverner aujourd'hui en Europe", adottata il 17 giugno 2000 a Oulu; visti la Carta dell'autonomia locale e il progetto di Carta dell'autonomia regionale del CPLRE (Consiglio d'Europa); vista la decisione presa dal proprio Ufficio di presidenza il 13 giugno 2000, conformemente al disposto dell'articolo 265, quinto comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di elaborare un parere in materia e di incaricare la Commissione "Affari istituzionali" della preparazione di detto documento; visto il progetto di parere adottato il 5 ottobre 2001 dalla Commissione "Affari istituzionali" (relatore: Van den Brande (B-PPE)) (CdR 105/2001 riv.); considerando che il procedere dell'integrazione europea è giunto ad una fase che richiede un'approfondita riflessione riguardante i suoi futuri obiettivi; considerando che l'architettura istituzionale in tale contesto è molto importante, seppure rappresenti solo un mezzo e uno strumento per rafforzare il contenuto democratico europeo; considerando che l'Europa deve tornare ad essere pienamente un progetto comune di tutti i suoi cittadini, e il loro coinvolgimento e la loro partecipazione a questo processo saranno determinanti; considerando che una buona amministrazione, credibile e responsabile rappresenta in tal senso una condizione indispensabile; considerando che a seguito delle decisioni del Consiglio europeo di Nizza sono stati presi i necessari accordi per dare impulso e per delineare gli orientamenti, nella dichiarazione di Laeken, circa la Conferenza intergovernativa del 2004; considerando che è indispensabile che lo stesso Comitato delle regioni, oltre a favorire il proprio contributo al futuro europeo, definisca la propria posizione in merito al proprio ruolo ed alla propria partecipazione al processo decisionale europeo; considerando che tale presa di posizione richiede una riflessione sia sulla natura e sul ruolo del Comitato, sul suo funzionamento interno, sul suo rapporto rispetto alle istituzioni dell'Unione, sia sulla sua collocazione istituzionale in vista della Conferenza intergovernativa del 2004; considerando che tale riflessione non può limitarsi ad una pura analisi tecnica: l'attenzione va invece rivolta anche alla più ampia problematica della responsabilità distinta e riconoscibile delle regioni e degli enti locali nel quadro del processo decisionale europeo; considerando che è opportuno che il Comitato si faccia assistere da un comitato di esperti; considerando che con queste attività il Comitato intende offrire un valore aggiunto per creare un'amministrazione più efficiente e di qualità in Europa, anche in vista dell'importante ampliamento dell'Unione, ha adottato all'unanimità, in occasione della 41a sessione plenaria del 14 e 15 novembre 2001 (seduta del 14 novembre) il seguente parere. Posizioni e raccomandazioni del Comitato delle regioni 1. Osservazioni di carattere generale Il Comitato delle regioni 1.1. Constata, alla fine del suo secondo mandato quadriennale, la necessità di una riflessione fondamentale sul suo ruolo e sulla sua partecipazione al processo decisionale europeo. 1.2. Giudica opportuno che tale riflessione abbia come oggetto sia la natura e il ruolo del Comitato stesso, il suo funzionamento interno, i suoi rapporti con la Commissione, il Consiglio ed il Parlamento europeo, sia la sua posizione istituzionale nella prospettiva della Conferenza intergovernativa del 2004. 1.3. È tuttavia convinto che il dibattito sulla futura evoluzione dell'Europa non possa essere ricondotto ad un puro dibattito istituzionale o a una discussione circa le competenze ed il finanziamento: ritiene invece che le attività dell'Unione europea e la delimitazione delle responsabilità tra gli Stati membri e gli enti regionali e locali debbano fondarsi e confrontarsi con il principio di sussidiarietà, quello dell'attribuzione delle competenze, quello della proporzionalità, nonché con l'obbligo di rispettare l'identità nazionale degli Stati membri. Ritiene inoltre che tale esercizio debba condurre a maggiore trasparenza e responsabilizzazione, nonché ad un processo decisionale più efficiente e democratico, nell'ottica di una politica che offra il massimo valore aggiunto e che dia impulso al coinvolgimento dei cittadini. 1.4. Nel quadro di questa riflessione ritiene opportuno farsi assistere da un comitato di esperti al fine di poter offrire un valido contributo al dibattito sulla governance europea e sul futuro dell'Unione europea, anche in vista dell'importante ampliamento che attende l'Unione. 1.5. Nell'ottica del prossimo ampliamento auspica che vengano valorizzate anche la particolare esperienza e le competenze degli enti locali e regionali dell'Unione nei confronti degli enti locali e regionali dei paesi candidati. 2. Natura e ruolo del Comitato Il Comitato delle regioni 2.1. alla fine del secondo mandato quadriennale constata che la propria posizione all'interno del quadro istituzionale dell'Unione ed il proprio ruolo nel processo decisionale europeo si sono progressivamente rafforzati, e che in tale contesto il Trattato di Amsterdam in particolare ha segnato un'importante nuova tappa per quanto riguarda l'autonomia organizzativa e finanziaria e l'ampliamento delle competenze del Comitato in campo consultivo. 2.2. Ricorda che il Trattato di Nizza rispetta il principio secondo cui il Comitato deve essere composto da rappresentanti degli enti regionali e locali, eletti in seno ad un organismo regionale o locale o che rispondono politicamente nei confronti di un'assemblea eletta, ma che non si tiene conto degli ulteriori desiderata del Comitato, in particolare nei confronti di una maggiore partecipazione al processo decisionale europeo. 2.3. È soddisfatto dell'analisi effettuata nel Libro bianco intitolato "La governance europea" su come avvicinare il cittadino attraverso la democrazia regionale e locale, e approva i punti per cui la Commissione propone al Comitato di agire in questo settore, in particolare: (i) svolgere un ruolo maggiormente proattivo nell'elaborazione delle politiche, (ii) organizzare lo scambio comparativo fra le diverse modalità di partecipazione delle autorità locali e regionali nella fase preparatoria dell'elaborazione delle decisioni europee a livello nazionale ed (iii) esaminare l'incidenza locale e regionale di determinate direttive in vista della possibilità di renderne l'applicazione più flessibile. 2.4. Constata tuttavia che tali punti, da una parte, vanno oltre l'attuale funzione consultiva del Comitato, e, d'altra parte, non fanno chiarezza sui mezzi a disposizione del Comitato, sia in termini finanziari che in termini di risorse umane, e neanche su un rafforzamento della posizione istituzionale del Comitato stesso nel processo decisionale europeo. 2.5. È dell'opinione che nell'ambito del dibattito sulla governance europea sia difficile discutere dei vari aspetti isolatamente, e intende evitare che il presente dibattito sfoci nell'appesantimento dell'attuale funzione consultiva del Comitato, che, in quanto organo democratico, svolge anche un importante ruolo in quanto forum di discussione, organo di comunicazione e organismo che partecipa alla definizione, o, perlomeno, alla valutazione di politiche. 2.6. Ritiene indispensabile che in tale contesto vengano messi a disposizione spazi e mezzi supplementari al fine di: - organizzare il dibattito politico e la discussione in tutti i settori per stimolare l'interesse politico delle persone; - compiere ulteriori sforzi a favore di un'informazione e di una sensibilizzazione mirate; - dedicare una speciale attenzione all'educazione in materia, sia nei confronti dei giovani nelle scuole, sia, in un momento successivo, nell'ambito dei programmi per la formazione permanente; - aumentare una regolare partecipazione dei cittadini alla politica europea, fra l'altro coinvolgendo gli attori sociali e la società civile in modo strutturato nelle politiche europee. 2.7. Intende contribuire in maniera costruttiva al dibattito sulla governance europea da questa prospettiva, e ritiene che a tal fine sia opportuno effettuare nello stesso tempo una riflessione circa il suo funzionamento interno, le relazioni interistituzionali e la sua posizione istituzionale in vista della Conferenza intergovernativa del 2004. 3. Funzionamento interno del Comitato Il Comitato delle regioni 3.1. intende dedicare un'approfondita riflessione al proprio funzionamento interno per valutarlo e contribuire in tal modo all'attuazione dei principi di governance ripresi nel Libro bianco, ovvero apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza. 3.2. Ritiene che la questione fondamentale in questo contesto sia la capacità del Comitato di svolgere a dovere la funzione consultiva assegnatagli dal Trattato, sia qualitativamente che quantitativamente. Al riguardo si pongono a suo avviso i seguenti quesiti: - i settori in cui il Comitato ha funzioni consultive rispondono al suo al potenziale, alle sue priorità politiche ed alle competenze degli enti locali e regionali? - I termini fissati dal Trattato sono sufficienti per consentire al Comitato di apportare un contributo utile? - Le procedure interne seguite dal Comitato, compresa la procedura d'urgenza e le procedure semplificate, sono idonee a consentirgli di svolgere le funzioni assegnategli dal Trattato? - È necessario assicurare maggiore continuità alle attività del Comitato, in particolare creando un comitato permanente? - Il Comitato ha bisogno di ristrutturare la propria organizzazione interna, in funzione delle competenze delle regioni e degli enti territoriali rappresentati? 3.3. Dovrebbe in tal senso adoperarsi per razionalizzare le proprie procedure interne circa le modalità di attribuzione dei pareri. 3.4. Si considera tenuto, nell'ottica di una maggiore responsabilità e coerenza, a rivolgere un'attenzione particolare al mandato, alla legittimazione e alla deontologia dei propri membri al fine di realizzare una maggiore coerenza fra le loro attività in quanto membri del Comitato, per cui devono svolgere i propri compiti in maniera completamente indipendente, nell'interesse generale della Comunità, e le loro attività in quanto rappresentanti nell'ambito di organismi locali e regionali. 3.5. Reputa opportuno che il comitato di esperti citato al punto 1.3 del presente parere, compia un'analisi approfondita dei quesiti che precedono al fine di consentire al CdR stesso di assumere a tempo una posizione, nonché di assisterlo, ove necessario, nel fornire il proprio contributo al dibattito sul futuro dell'Unione europea. 4. Relazione fra, da una parte, il Comitato e, dall'altra, la Commissione, il Consiglio ed il Parlamento europeo Il Comitato delle regioni 4.1. accoglie con favore sia la dichiarazione congiunta del Presidente della Commissione europea e del proprio Presidente, sia il protocollo ad essa allegato, nell'ottica di una cooperazione più intensa fra i due soggetti; ritiene tuttavia che il protocollo vada interpretato in maniera dinamica al fine di tener pienamente conto dei punti summenzionati del Libro bianco sulla governance europea e in particolare dell'obiettivo di svolgere un ruolo maggiormente proattivo nell'elaborazione delle politiche, in modo da poter fornire un utile contributo al riguardo ancor prima della definizione del programma di lavoro annuale della Commissione. 4.2. Ritiene necessario in tale contesto, per un esercizio efficiente della sua funzione consultiva, che vengano apportati adeguamenti sostanziali al formalismo richiesto nei confronti delle modalità di consultazione della Commissione europea, e che venga garantito un efficace e sistematico coinvolgimento del Comitato in tutte le fasi del processo di elaborazione dei documenti d'indirizzo della Commissione europea, come i Libri bianchi o verdi. 4.3. Invita il Consiglio a concordare con il Comitato stesso un codice di condotta riguardante la consultazione quest'ultimo e l'impatto politico dei suoi pareri sulla legislazione comunitaria, in particolare per quanto concerne i termini, tenendo conto delle caratteristiche della procedura di codecisione. 4.4. Raccomanda, a tale proposito, che il termine di un mese fissato per l'elaborazione di un parere, previsto dall'articolo 265 del Trattato CE, venga esteso a tre mesi al fine di adeguarlo alle proprie modalità di funzionamento. 4.5. Invita anche il Parlamento europeo, oltre a conservare la collaborazione già esistente con il Comitato a livello di relatori, a giungere ad accordi più stretti sulle modalità di consultazione del Comitato, in caso sia di consultazione obbligatoria che di consultazione su iniziativa del Parlamento. 4.6. Conferma la propria posizione, già espressa in occasione della Conferenza intergovernativa del 2000, secondo cui se la Commissione ed il Consiglio decidono di non dar seguito alle raccomandazioni del Comitato nel quadro di una consultazione obbligatoria, questa decisione andrebbe motivata; il Parlamento dovrebbe poter esprimere tale motivazione su base volontaria. 4.7. Sottolinea in questo contesto generale la necessità di un dialogo permanente e fruttuoso fra gli attori istituzionali, anche nell'ottica delle raccomandazioni del Libro bianco sulla governance europea. 5. Posizione istituzionale del Comitato nella prospettiva della Conferenza intergovernativa del 2004 Il Comitato delle regioni 5.1. intende avviare una riflessione approfondita sulla sua posizione istituzionale nella prospettiva della Conferenza intergovernativa del 2004, anche tenendo conto delle analisi e delle raccomandazioni del comitato di esperti citato al punto 1.3 del presente parere. 5.2. A questo proposito auspica un rafforzamento della partecipazione delle amministrazioni locali e regionali e appoggia la posizione particolare delle regioni con competenze legislative nel quadro istituzionale dell'Unione. Bruxelles, 14 novembre 2001. Il Presidente del Comitato delle regioni Jos Chabert (1) GU C 144 del 16.5.2000, pag. 1. (2) GU C 156 del 6.6.2000, pag. 12.