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Document 52002XC0319(01)

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)

GU C 70 del 19.3.2002, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002XC0319(01)

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)

Gazzetta ufficiale n. C 070 del 19/03/2002 pag. 0002 - 0003


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)

(2002/C 70/02)

Data di adozione della decisione: 13.2.2002

Stato membro: Germania (Baviera)

N. dell'aiuto: N 203/01

Titolo: Aiuto alla distruzione di farine di carne e ossa e di grassi animali

Obiettivo: Viene concesso un rimborso parziale dei costi aggiuntivi sostenuti a seguito del divieto di utilizzazione delle farine di carne e di ossa nell'alimentazione animale

Fondamento giuridico: Vollzugshinweise des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit, Ernährung und Verbraucherschutz zur Durchführung des Sofortprogramms für die durch die BSE-Krise erforderliche Entsorgung von Tiermehl und Tierfett

Stanziamento: 2001: 60 milioni di DEM (30677512,87 EUR)

2002: 40 milioni di DEM (20451675,25 EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 100 % (con un massimo di DEM/t di farine di carne e ossa o grassi animali)

Durata: Fino al 31 marzo 2002

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 13.2.2002

Stato membro: Germania (Baviera)

N. dell'aiuto: N 270/01

Titolo: Programma "Qualità certificata"

Obiettivo: La misura si prefigge di introdurre e promuovere il marchio "Garanzia di qualita". Con questo marchio si vuole incoraggiare la garanzia di qualità e la promozione delle vendite di prodotti alimentari

Fondamento giuridico: Vollzugshinweise für die Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der Qualität und des Absatzes im Rahmen des Zeichens "Geprüfte Qualität" und Haushaltsgesetz des Freistaates Bayern

Stanziamento: Si prevede un bilancio globale di 3579043 EUR per il 2002 e rispettivamente di 2556460 EUR e di 2045168 EUR per il 2003 e il 2004

Intensità o importo dell'aiuto: Variabile, fino al 100 %

Durata: Indefinita

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 13.2.2002

Stato membro: Austria (Alta Austria)

N. dell'aiuto: N 744/01

Titolo: Compensazione per le perdite causate dalla BSE

Obiettivo: Attenuare le conseguenze della crisi della BSE per gli allevatori di bestiame dell'Alta Austria

Fondamento giuridico: Richtlinie des Landes Oberösterreich für die Gewährung von Beihilfen an landwirtschaftliche Betriebe mit Rinderhaltung zum Ausgleich von außergewöhnlichen Belastungen durch die BSE-Krise

Stanziamento: La misura è finanziata esclusivamente dal bilancio nazionale per complessivi 3700000 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: L'aiuto è erogato sotto forma di sovvenzione diretta per animale macellato nel periodo compreso fra il 1o gennaio 2001 e il 30 giugno 2001 (37 EUR per ogni toro, bue, vacca o giovenca di età pari o superiore a 8 mesi, 22 EUR per ogni vitello di età compresa fra 1 e 7 mesi). L'allevatore beneficia di tale compensazione parziale esclusivamente per gli animali delle categorie summenzionate venduti per la macellazione fra il 1o gennaio 2001 e il 30 giugno 2001. Il numero di capi ammissibili è stabilito dalle autorità sulla base dell'elenco degli animali macellati fornito dal Rinderdatenbank der Agrarmarkt Austria (AMA) (Banca dati sui bovini)

Durata: Una tantum

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 13.2.2002

Stato membro: Austria (Austria inferiore)

N. dell'aiuto: N 787/01

Titolo: Compensazione per le perdite causate dalla crisi della BSE

Obiettivo: Attenuare le conseguenze della crisi della BSE per gli allevatori di bestiame dell'Austria inferiore

Fondamento giuridico: Richtlinie für die Förderung von landwirtschaftlichen Betrieben mit Rinderhaltung zum Ausgleich der außergewöhnlichen Belastungen durch die BSE-Krise

Stanziamento: La misura è finanziata esclusivamente con un bilancio nazionale di 3300000 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: L'aiuto è erogato sotto forma di sovvenzione diretta per animale macellato nel periodo compreso fra il 1o gennaio 2001 e il 30 giugno 2001 (37 EUR per ogni toro, bue, vacca o giovenca di età pari o superiore a 8 mesi, 22 EUR per ogni vitello di età compresa fra 1 e 7 mesi). L'allevatore beneficia di tale compensazione parziale esclusivamente per gli animali delle categorie summenzionate venduti per la macellazione fra il 1o gennaio 2001 e il 30 giugno 2001. Il numero di capi ammissibili è stabilito dalle autorità sulla base dell'elenco degli animali macellati fornito dal Rinderdatenbank der Agrarmarkt Austria (AMA) (Banca dati sui bovini)

Durata: Una tantum

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 13.2.2002

Stato membro: Belgio

N. dell'aiuto: N 21/02

Titolo: Assunzione in carico dei costi dei test obbligatori della BSE

Obiettivo: Assumere in carico i costi dei test della BSE, obbligatori conformemente alla legislazione comunitaria

Fondamento giuridico: Arrêté royal relatif au financement de l'éxamen de laboratoire pour la recherche de l'encéphalopathie spongiforme bovine

/Koninklijk besluit betreffende de financiering van het laboratoriumonderzoek voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie

Intensità o importo dell'aiuto: 100 % al massimo delle perdite

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 13.2.2002

Stato membro: Austria (Stiria)

N. dell'aiuto: N 35/02

Titolo: Compensazione delle perdite causate dalla crisi della BSE

Obiettivo: Attenuare le conseguenze della crisi della BSE per gli allevatori di bestiame della Stiria

Fondamento giuridico: Richtlinie des Landes Steiermark für die Gewährung von Beihilfen an landwirtschaftliche Betriebe mit Rinderhaltung zum Ausgleich von außergewöhnlichen Belastungen infolge der BSE-Krise

Stanziamento: La misura è finanziata esclusivamente con un bilancio nazionale di 1944213 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: L'aiuto è erogato sotto forma di sovvenzione diretta per animale macellato nel periodo compreso fra il 1o gennaio 2001 e il 30 giugno 2001 (37 EUR per ogni toro, bue, vacca o giovenca di età pari o superiore a 8 mesi, 22 EUR per ogni vitello di età compresa fra 1 e 7 mesi). L'allevatore beneficia di tale compensazione parziale esclusivamente per gli animali delle categorie summenzionate venduti per la macellazione fra il 1o gennaio 2001 e il 30 giugno 2001. Il numero di capi ammissibili è stabilito dalle autorità sulla base dell'elenco degli animali macellati fornito dal Rinderdatenbank der Agrarmarkt Austria (AMA)

Durata: Una tantum

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

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