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Document JOC_2002_051_E_0390_01

    Proposta modificata di regolamento del Consiglio che istituisce un quadro generale di riferimento per le iniziative comunitarie destinate ad agevolare l'attuazione di uno spazio giudiziario europeo in materia civile [COM(2001) 705 def. — 2001/0109(CNS)]

    GU C 51E del 26.2.2002, p. 390–398 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52001PC0705

    Proposta modificata di regolamento del Consiglio che istituisce un quadro generale di riferimento per le iniziative comunitarie destinate ad agevolare l'attuazione di uno spazio giudiziario europeo in materia civile (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2001/0705 def. - CNS 2001/0109 */

    Gazzetta ufficiale n. 051 E del 26/02/2002 pag. 0390 - 0398


    Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro generale di riferimento per le iniziative comunitarie destinate ad agevolare l'attuazione di uno spazio giudiziario europeo in materia civile (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

    RELAZIONE

    1. Antefatti

    Il 15 maggio 2001 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro generale di riferimento per le iniziative comunitarie destinate ad agevolare l'attuazione di uno spazio giudiziario europeo in materia civile. La proposta è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio il 15 maggio 2001. Il Parlamento europeo ha attribuito la proposta alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini (LIBE), in quanto commissione competente, e alla commissione per i bilanci e alla commissione giuridica e per il mercato interno per parere. La commissione per i bilanci ha adottato la sua relazione il 13 settembre 2001. La commissione giuridica e per il mercato interno ha deciso in data 10 luglio 2001 di non esprimere un parere. La commissione LIBE ha adottato la sua relazione il 10 ottobre 2001.

    Nella sessione plenaria del 23 ottobre 2001 il Parlamento europeo ha adottato il suo parere, approvando le proposte della Commissione salvo 6 emendamenti, ed ha invitato la Commissione a modificare la sua proposta in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato.

    2. Il parere del Parlamento europeo

    La posizione della Commissione nei confronti degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo è illustrata qui di seguito. La Commissione può accogliere, totalmente o in parte, quattro degli emendamenti. Detti emendamenti sono stati inseriti nel testo della proposta originaria e sono sottolineati in modo da evidenziarli.

    2.1. Emendamenti accolti integralmente o in parte

    2.1.1. Emendamenti 1 e 6 - nuovo considerando 6 bis, nuovo articolo 6, paragrafo 4 bis

    La Commissione può accettare di aggiungere, conformemente all'emendamento 1, un considerando che cita il programma d'azione Robert Schuman, dato che tale programma rientra anch'esso tra le iniziative assunte in precedenza nel settore Giustizia e affari interni. Per quanto riguarda l'emendamento 6, la Commissione può accettare di aggiungere all'articolo 6 una definizione del termine "operatori della giustizia", leggermente riformulata per evitare una definizione esaustiva e rimanere in linea con la formulazione utilizzata nel programma Grotius-civile. Poiché il termine "operatori della giustizia" figura nell'articolo 6, paragrafo 3, la Commissione preferisce inserire il nuovo testo in tale paragrafo.

    2.1.2. Emendamenti 2 e 3 - nuovi considerando 16bis e 16ter

    La Commissione può accogliere entrambi gli emendamenti e aggiungere tra gli attuali considerando 13 e 14 due nuovi considerando che fanno riferimento alle prospettive finanziarie e alle spese di gestione amministrativa, con un piccolo adattamento dell'emendamento 2 nell'interesse di una maggiore chiarezza.

    2.2. Emendamenti respinti

    2.2.1. Emendamento 4 - modifica dell'articolo 2, punto 1, lettera a)

    L'emendamento modifica l'articolo 2, punto 1, lettera a) in modo da sottolineare che nel promuovere la cooperazione giudiziaria allo scopo di garantire la certezza del diritto (uno degli obiettivi specifici della proposta) si deve tenere particolare conto dei diritti della difesa. Il paragrafo in questione è stato formulato attenendosi da vicino alle conclusioni di Tampere. Esso è in linea con l'obiettivo generale della proposta, ovvero promuovere lo sviluppo e l'attuazione delle politiche nel settore e contribuire quindi alla realizzazione di uno spazio giudiziario europeo in materia civile. La proposta non è intesa a preparare un nuovo piano d'azione, bensì a contribuire alla realizzazione degli obiettivi politici già fissati dal Consiglio europeo e dal Consiglio. Per queste ragioni, la Commissione non può accogliere l'emendamento.

    2.2.2. Emendamento 5 - modifica dell'articolo 5, paragrafo 2

    L'emendamento comporta la determinazione di criteri più generosi per la concessione di un sostegno alle attività delle organizzazioni non governative, riducendo il numero degli Stati membri che devono parteciparvi da due terzi ad un terzo del totale. La Commissione non può accogliere tale emendamento. L'azione in questione si propone di sostenere solo le organizzazioni le cui attività hanno una dimensione autenticamente europea. Abbassare a un terzo il numero degli Stati membri partecipanti significherebbe che anche organizzazioni di portata e carattere regionali potrebbero beneficiare di un sostegno. Inoltre, la soglia dei due terzi dovrebbe poter essere applicata anche quando gli Stati membri dell'Unione europea saranno più di 15.

    2001/0109 (CNS)

    Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro generale di riferimento per le iniziative comunitarie destinate ad agevolare l'attuazione di uno spazio giudiziario europeo in materia civile

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c),

    vista la proposta della Commissione [1],

    [1] GU C 213 E del 31.7.2001, pag. 271. COM(2001) 221 def. del 15.5.2001.

    visto il parere del Parlamento europeo [2],

    [2] GU C ...

    visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

    [3] GU C ...

    considerando quanto segue:

    (1) L'Unione europea si è prefissa l'obiettivo di conservare e di sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. A questo fine, la Comunità adotta, tra l'altro, nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, le misure necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.

    (2) Il 3 dicembre 1998, il Consiglio ha adottato un Piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del Trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (il Piano d'azione di Vienna) [4].

    [4] GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.

    (3) Il Consiglio europeo riunito a Tampere, il 15 e 16 ottobre 1999, ha adottato le conclusioni "Verso un'Unione di libertà, sicurezza e giustizia: i capisaldi di Tampere".

    (4) Il 30 novembre 2000, il Consiglio ha adottato un progetto di programma della Commissione e del Consiglio relativo all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale [5].

    [5] GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.

    (5) Il Consiglio ha adottato per il periodo 1996-2000 l'Azione Comune 96/636/GAI relativa ad un programma di incoraggiamento e di scambi destinato agli operatori della giustizia (Grotius) [6].

    [6] GU L 287 dell'8.11.1996, pag. 3.

    (6) Con regolamento (CE) n. 290/2001 del Consiglio [7], il programma d'incoraggiamento e di scambi destinato agli operatori della giustizia in materia di diritto civile (Grotius-civile) è stato rinnovato solo per un periodo transitorio di un anno, in attesa dei risultati di una riflessione approfondita sugli obiettivi su cui si devono incentrare le future azioni e sovvenzioni comunitarie.

    [7] GU L 43 del 14.2.2001, pag. 1.

    (6 bis) La decisione n. 1496/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 ha istituito un programma d'azione per una maggiore sensibilizzazione degli operatori del diritto al diritto comunitario (Azione Robert Schuman) per un periodo di tre anni.

    (7) Per realizzare gli ambiziosi obiettivi del trattato CE, del Piano d'azione di Vienna e delle conclusioni di Tampere è necessario un quadro generale di riferimento flessibile ed efficace per le iniziative in materia di diritto civile.

    (8) Detto quadro generale deve prevedere iniziative della Commissione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, azioni a sostegno delle organizzazioni e degli enti che promuovono o migliorano la cooperazione giudiziaria in materia civile, nonché azioni a sostegno di progetti specifici.

    (9) Per uno sviluppo ulteriore dello spazio giudiziario europeo sono necessarie una serie di azioni da intraprendersi a livello comunitario. La pianificazione ed attuazione di tali azioni trarrà giovamento dal raggruppamento di queste nell'ambito di un quadro generale di riferimento.

    (10) L'istituzione di detto quadro generale per le iniziative volte ad accrescere la comprensione reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri contribuirà a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla cooperazione giudiziaria in materia civile, a beneficio del funzionamento del mercato interno.

    (11) S'impongono provvedimenti che assicurino la corretta attuazione e l'applicazione degli strumenti comunitari adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, che saranno più efficaci se coordinati nell'ambito di un quadro generale di riferimento.

    (12) In base ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato CE, gli scopi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della dimensione europea necessaria per raggiungerli, delle economie di scala attese e degli effetti cumulati delle azioni prospettate, essere realizzati meglio a livello comunitario. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi.

    (13) La partecipazione dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea al presente quadro generale costituirà un'utile preparazione per l'adesione, in particolare per quanto riguarda la capacità di tali paesi di applicare "l'acquis" comunitario.

    (13bis) Il quadro finanziario per questo quadro generale deve essere compatibile con il massimale attuale di cui alla rubrica 3 delle prospettive finanziarie, senza restrizioni per altri programmi che attualmente ricevono un finanziamento.

    (13ter) Le spese di gestione amministrativa sono coperte con stanziamenti di cui alla rubrica 5, nel quadro di decisioni da adottare nel corso della procedura di bilancio annuale.

    (14) Alla luce dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [8], è opportuno che le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento siano adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della stessa.

    [8] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (15) Il Regno Unito e l'Irlanda, a norma dell'articolo 1 e dell'articolo 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipano all'adozione del presente regolamento che, di conseguenza, non li vincola né si applica loro.

    (16) La Danimarca, a norma dell'articolo 1 e dell'articolo 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente regolamento che, di conseguenza, non la vincola né le si applica,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    obiettivi ed iniziative

    Articolo 1

    Oggetto

    1. Il presente regolamento istituisce un quadro generale di riferimento per le iniziative della Comunità destinate ad agevolare l'attuazione di uno spazio giudiziario europeo in materia civile (in prosieguo: "quadro generale"), per il periodo che va dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006.

    2. Il presente regolamento non si applica alla Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito.

    Articolo 2

    Obiettivi

    Il presente quadro generale persegue i seguenti obiettivi:

    1) promuovere la cooperazione giudiziaria, diretta in particolare a quanto segue:

    a) a garantire la certezza del diritto ed a migliorare l'accesso alla giustizia,

    b) a promuovere il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e delle sentenze,

    c) a promuovere il necessario ravvicinamento delle disposizioni legislative,

    d) oppure a rimuovere gli ostacoli creati dalle differenze legislative e procedurali in materia civile;

    2) migliorare la conoscenza reciproca degli ordinamenti giuridici e dei sistemi giudiziari degli Stati membri;

    3) garantire una corretta attuazione ed applicazione degli strumenti comunitari adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile; e

    4) migliorare la diffusione dell'informazione rivolta al pubblico sull'accesso alla giustizia, la cooperazione giudiziaria e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

    Articolo 3

    Tipi di iniziative

    Le iniziative sostenute o svolte nell'ambito del presente quadro generale perseguono almeno uno degli obiettivi menzionati all'articolo 2 e consistono in quanto segue:

    1) azioni intraprese dalla Commissione o

    2) azioni volte a sostenere finanziariamente i costi di gestione di organizzazioni non governative europee, conformemente all'articolo 5 o

    3) azioni volte a sostenere finanziariamente progetti specifici d'interesse comunitario, conformemente all'articolo 6.

    Articolo 4

    Partecipazione di paesi terzi

    Il presente quadro generale è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:

    1) i paesi candidati dell'Europa centrale e orientale (PECO), in conformità degli accordi europei, dei loro protocolli aggiuntivi e delle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione,

    2) Cipro, Malta e Turchia, in base ad accordi bilaterali da siglare con questi paesi; e

    3) altri paesi, ove consentito da accordi e procedure.

    Articolo 5

    Attività delle organizzazioni non governative

    Il sostegno finanziario delle azioni di cui all'articolo 3, punto 2 può essere accordato a sostegno delle attività di organizzazioni europee non governative in possesso dei requisiti seguenti:

    1) non devono perseguire fini di lucro;

    2) devono svolgere attività di dimensione europea che comportino la partecipazione, di regola, di almeno due terzi degli Stati membri;

    3) devono avere come obiettivo principale la promozione della cooperazione giudiziaria in materia civile.

    Articolo 6

    Progetti specifici

    1. I progetti specifici di cui all'articolo 3, punto 3 riguardano quanto segue :

    a) la formazione;

    b) scambi e tirocini;

    c) studi e ricerche;

    d) incontri e seminari;

    e) diffusione delle informazioni.

    2. Può essere accordato un sostegno finanziario anche ai progetti volti alla costituzione di nuove organizzazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

    3. I progetti possono essere presentati da istituzioni ed organizzazioni pubbliche o private, comprese le organizzazioni professionali, gli istituti di ricerca e gli istituti di formazione legale e giudiziaria o altri istituti di formazione per operatori della giustizia.

    Per operatori della giustizia si intendono i giudici, i magistrati delle procure, gli avvocati, il personale accademico e scientifico, i funzionari ministeriali, gli ausiliari di giustizia, gli ufficiali giudiziari, gli interpreti giudiziari e i membri di altre professioni associate alla giustizia nel settore del diritto civile.

    4. Per poter essere cofinanziati, i progetti devono comportare la partecipazione di almeno tre paesi partecipanti al presente quadro generale.

    Ai progetti possono anche essere associati operatori della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito, di paesi candidati all'adesione, ove ciò possa contribuire alla preparazione all'adesione stessa, o di altri paesi che non partecipano al presente quadro generale, laddove ciò sia utile per le finalità del progetto.

    CAPO II

    finanziamento, attuazione e procedure

    Articolo 7

    Finanziamento

    1. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

    2. Il cofinanziamento di iniziative nell'ambito del presente quadro generale esclude qualsiasi altro finanziamento a titolo di un altro programma finanziato dal bilancio delle Comunità europee.

    3. La proporzione del sostegno finanziario a carico del bilancio comunitario di regola non può superare il 50% dei costi di gestione per le azioni di cui all'articolo 3, punto 2 o della spesa prevista per i progetti di cui all'articolo 3, punto 3.

    Articolo 8

    Esecuzione del quadro generale

    1. La Commissione pubblica, se possibile entro il 30 giugno di ogni anno, un programma di lavoro annuale che stabilisca le priorità in termini di obiettivi e tipo di iniziative per l'anno successivo, oltre ad una descrizione dei criteri di selezione e di attribuzione e delle procedure per la presentazione e l'approvazione delle proposte.

    2. La Commissione adotta un programma di lavoro annuale secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

    3. La Commissione, nella valutazione e nella selezione delle proposte, presta particolare attenzione ai seguenti criteri:

    a) contributo al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2,

    b) natura operativa orientata alla soluzione di problemi,

    c) dimensione europea,

    d) misure previste per garantire la diffusione dei risultati,

    e) complementarità con altre azioni già concluse, in corso o previste per il futuro, e

    f) dimensione dell'azione, in termini segnatamente di economie di scala e di efficienza nel rapporto costi/benefici.

    4. La Commissione adotta le misure necessarie, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

    Articolo 9

    Decisioni di finanziamento

    1. Le decisioni di finanziamento adottate dalla Commissione nell'ambito dell'articolo 3, punti 2 e 3 sono seguite da convenzioni di finanziamento tra la Commissione e i beneficiari.

    2. Le decisioni e le convenzioni sono soggette al controllo finanziario della Commissione e al controllo contabile della Corte dei conti.

    Articolo 10

    Supervisione

    1. La Commissione provvede regolarmente alla supervisione e al controllo dell'esecuzione delle iniziative finanziate dalla Comunità. Ciò avviene sulla base di relazioni preparate secondo le procedure convenute tra la Commissione ed il beneficiario e può comportare altresì controlli a campione effettuati in loco.

    2. Il beneficiario presenta una relazione alla Commissione per ciascuna azione, entro tre mesi dalla sua conclusione. La Commissione determina la forma di tale relazione e il tipo d'informazioni da includervi.

    3. Il beneficiario del sostegno finanziario tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi di una spesa per un periodo di cinque anni dall'ultimo pagamento relativo ad un'azione.

    Articolo 11

    Diffusione dell'informazione

    1. La Commissione provvede alla pubblicazione annuale di un elenco dei beneficiari e delle iniziative finanziate nell'ambito del presente quadro generale, recante l'indicazione dell'importo del finanziamento.

    2. Qualora un progetto finanziato nell'ambito dell'articolo 3, punto 3 non preveda la diffusione dei suoi risultati e tale diffusione possa contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, la Commissione può prendere i necessari provvedimenti.

    3. All'inizio di ogni anno, la Commissione fornisce al comitato istituito dall'articolo 12, paragrafo 1 informazioni circa le iniziative intraprese sulla base dell'articolo 3, punto 1, nell'anno precedente.

    Articolo 12

    Comitato

    1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

    2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto dell'articolo 7 della stessa.

    Articolo 13

    Sanzioni

    1. La Commissione può ridurre, sospendere o recuperare il sostegno finanziario concesso per un'iniziativa qualora accerti irregolarità o apprenda che, senza la sua autorizzazione, tale iniziativa ha subito modificazioni significative che l'hanno resa incompatibile con gli obiettivi delle modalità di esecuzione convenute.

    2. Se le scadenze non sono state rispettate o se lo stato di avanzamento di un'attività giustifica solo parzialmente l'impiego degli stanziamenti assegnati, la Commissione invita il beneficiario a fornire spiegazioni entro un termine determinato. Se la risposta del beneficiario non è soddisfacente, la Commissione può sopprimere il sostegno finanziario residuo ed esigere il rimborso immediato degli importi già pagati.

    3. Tutti i pagamenti indebiti devono essere rimborsati alla Commissione. Gli importi non rimborsati a tempo debito possono essere maggiorati di interessi di mora.

    Articolo 14

    Presentazione delle relazioni e valutazione

    1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 giugno 2004 una relazione sull'attuazione del presente quadro generale nonché sui risultati del controllo, sulle relazioni e sulla supervisione delle attività.

    2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione valutativa sul presente quadro generale in tempo utile per un eventuale rinnovo del medesimo o comunque entro il 31 dicembre 2005. Tale relazione comprenderà una valutazione del rapporto costi/benefici ed una constatazione del raggiungimento o meno degli obiettivi, basata su indicatori dei risultati.

    Articolo 15

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

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