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Document JOC_2002_051_E_0342_01

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico [COM(2001) 634 def. — 2001/0267(COD)] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU C 51E del 26.2.2002, p. 342–342 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52001PC0634(01)

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico /* COM/2001/0634 def. - COD 2001/0267 */

    Gazzetta ufficiale n. 051 E del 26/02/2002 pag. 0342 - 0342


    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico

    (presentate dalla Commissione)

    RELAZIONE

    I regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico e (CEE) n. 2158/92 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi scadono il 31 dicembre 2001.

    A norma dell'articolo 11, paragrafo 3 e dell'articolo 10, paragrafo 3 dei regolamenti suddetti, prima della scadenza del periodo di applicazione deve essere presentata al Parlamento e al Consiglio una proposta di revisione concernente in particolare gli aspetti ecologici, economici e sociali nonché i risultati di un'analisi costi/benefici.

    Non essendo terminati i lavori preparatori, tale proposta di revisione non può essere presentata allo stadio attuale, sicché il Parlamento europeo e il Consiglio non sono in grado di stabilire le future modalità per il proseguimento delle azioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3528/86 e (CEE) n. 2158/92 prima che scada il periodo d'applicazione di queste due misure.

    Il proseguimento delle azioni nel 2002 presuppone quindi misure transitorie volte a prorogare di un anno i due regolamenti.

    La dotazione finanziaria per l'attuazione di queste azioni nel 2002 è stata adattata in base agli importi effettivamente concessi dal bilancio per il periodo 1997-2001 e a quelli previsti nel PPB 2002.

    2001/0267 (COD)

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione [1],

    [1] GU C ...

    visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

    [2] GU C ...

    visto il parere del Comitato delle regioni [3],

    [3] GU C ...

    deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato [4],

    [4] GU C ...

    considerando quanto segue:

    (1) Il periodo di applicazione dell'azione comunitaria prevista dal regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio [5] termina il 31 dicembre 2001.

    [5] GU L 326 del 21.11.1986, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1484/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 196 del 20.7.2001, pag. 1).

    (2) A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3528/86, prima della scadenza del periodo di applicazione deve essere presentata al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di revisione concernente in particolare gli aspetti ecologici, economici e sociali nonché i risultati di un'analisi costi/benefici.

    (3) Non essendo terminati i lavori preparatori, tale proposta di revisione non può essere presentata allo stadio attuale, sicché il Parlamento europeo e il Consiglio non sono in grado di stabilire le future modalità per il proseguimento dell'azione comunitaria per la protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico prima che scada il periodo d'applicazione della medesima.

    (4) Il proseguimento dell'azione nel 2002 presuppone quindi una misura transitoria volta a prorogarne di un anno la durata.

    (5) La dotazione finanziaria per attuare l'azione, la quale costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio, fissata a 35,1 milioni di euro dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3528/86, deve essere adattata in base all'importo iscritto nel progetto preliminare di bilancio per il 2002.

    (6) È necessario modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3528/86,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 11, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente testo:

    «1. L'azione è prevista per una durata di sedici anni a partire dal 1° gennaio 1987.

    2. La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'azione è di 41,75 milioni di euro per il periodo 1997-2002.

    Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro il limite delle prospettive finanziarie.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    La Presidente Il Presidente

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