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Document JOC_2002_051_E_0339_01

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto [COM(2001) 636 def. — 2000/0262(COD)]

GU C 51E del 26.2.2002, p. 339–341 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0636

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2001/0636 def. - COD 2000/0262 */

Gazzetta ufficiale n. 051 E del 26/02/2002 pag. 0339 - 0341


Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

2000/0262 (COD)

Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto

1. Iter della proposta

Trasmissione della proposta al Consiglio e al Parlamento europeo - COM(2000)639 - 2000/0262 (COD) - a norma degli articoli 251, paragrafo 2 e 95 del trattato // 12 ottobre 2000

Parere del Comitato economico e sociale // 28-29 marzo 2001

Parere del Parlamento europeo - prima lettura // 5 luglio 2001

2. Obiettivo della proposta della Commissione

La proposta introduce disposizioni armonizzate relative ai valori limite per le emissioni di gas di scarico e di rumore dei motori delle imbarcazioni da diporto e alcune modifiche riguardanti gli aspetti costruttivi delle imbarcazioni da diporto oggetto della direttiva, ad esempio includendo nel suo campo d'applicazione gli scooter acquatici.

3. Parere della Commissione sugli emendamenti approvati dal parlamento

3.1. Emendamenti accolti dalla Commissione (nn. 1, 6, 14, 18, 44, 22, 28, 29, 37, 39, 41)

Gli emendamenti 1, 6 e 39 sono accolti in quanto forniscono utili chiarimenti.

L'emendamento 22 esclude le condizioni meteorologiche estreme, come gli uragani, dalle condizioni previste per la categoria A di progettazione delle imbarcazioni. È accettato in quanto chiarimento logico.

L'emendamento 18 intende semplificare le procedure di prova per il rumore introducendo un metodo alternativo di verifica della conformità alle norme relative al rumore, in modo da ridurre i costi di messa in conformità per i costruttori di piccole imbarcazioni che producono imbarcazioni a bassa velocità.

L'emendamento 28 costituisce un adeguamento logico della direttiva originaria all'evoluzione tecnica. I punti d'infiammabilità della benzina e del carburante diesel nei serbatoi delle imbarcazioni da diporto si sono avvicinati e quindi la distinzione tra carburanti con punto d'infiammabilità inferiore e pari o superiore a 55° non è più giustificata.

Gli emendamenti 14 e 29 consistono in miglioramenti redazionali.

Gli emendamenti 37 e 41 riguardano la distinzione in due categorie dei motori entrobordo con comando fuoribordo e sono accolti in quanto conseguenza logica dell'emendamento 8, accolto in linea di principio.

L'emendamento 44 sopprime il riferimento alla marcatura CE sui motori dei motoveicoli nautici. L'emendamento è accettato perché i motori dei motoveicoli nautici formano parte integrante del prodotto e, di conseguenza, è sufficiente che la marcatura CE sia apposta sul motoveicolo nautico.

3.2. Emendamenti accolti in parte o in linea di principio dalla Commissione (nn. 43, prima parte, 3, 5, 7, 8, 10, seconda parte, 12, 13, 45, prima parte, 21, 23, 35 e 36)

La Commissione accetta la prima parte dell'emendamento 43 in quanto riformulazione migliorata.

La Commissione accetta la seconda parte dell'emendamento 10 concernente l'esenzione delle imbarcazioni costruite per uso proprio dai requisiti relativi alle emissioni di rumore della direttiva proposta. Questa esenzione dovrebbe essere espressa da un nuovo secondo trattino dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), così formulato: "imbarcazioni costruite per uso proprio, sempreché non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni."

La Commissione accetta la prima parte dell'emendamento 45, che designa i prodotti su cui è apposta la marcatura CE, in quanto fornisce un utile chiarimento.

La Commissione accetta in linea di principio l'emendamento 3, a condizione che l'ultima frase del nuovo considerando 11 bis sia così riformulata: "L'introduzione di misure a livello comunitario può essere esaminata, se del caso, nel corso della revisione della presente direttiva."

La Commissione accetta in linea di principio l'emendamento 5, purché sia chiarito che i motori di trazione oggetto di una modifica rilevante rientrano nel campo d'applicazione della direttiva proposta per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico quando sono immessi in commercio e/o messi in servizio per la prima volta dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

La Commissione accetta anche in linea di principio l'emendamento 7 concernente le emissioni di rumore, purché sia chiarito che la direttiva proposta si applica ai prodotti immessi in commercio e/o messi in servizio per la prima volta dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Per quanto riguarda gli emendamenti 5 e 7, la precisazione di cui sopra potrebbe figurare separatamente in una lettera d) dell'articolo 1, paragrafo 1, così formulata:

"per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto ii), lettera b) e lettera c), le disposizioni della presente direttiva si applicano soltanto a partire dalla prima immissione in commercio e/o messa in servizio dopo l'entrata in vigore della presente direttiva."

La Commissione accetta in linea di principio l'emendamento 8, che introduce una distinzione dei motori entrobordo con comando fuoribordo in due categorie, con e senza scarico integrato. Questa distinzione non modifica l'obiettivo della direttiva proposta. L'emendamento è quindi accettato, purché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), punto iv) sia così riformulato: "motori fuoribordo e motori entrobordo con comando fuoribordo muniti di scarico integrato destinati ad essere installati su imbarcazioni da diporto". Per ragioni di coerenza e di chiarezza, l'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), punto i) dovrebbe essere modificato di conseguenza, in modo da distinguere i due tipi di motori come segue: "imbarcazioni da diporto con motore entrobordo con comando fuoribordo senza scarico integrato o motore entrobordo".

La Commissione accetta in linea di principio l'emendamento 12, ma con la riformulazione suggerita per l'emendamento 10 di cui sopra.

La Commissione accetta in linea di principio l'emendamento 13, che introduce una distinzione tra sostituzione del motore, modifica rilevante del motore e trasformazione rilevante dell'imbarcazione, e sopprime la parola "o" e la frase "o la sostituzione del motore di trazione con un motore di diverso tipo o dimensione" dall'articolo 1, paragrafo 3, lettera e).

La Commissione accetta in linea di principio l'emendamento 21 (collegato all'emendamento 46 di cui oltre) per quanto riguarda la possibilità di un livello successivo di valori limite delle emissioni. Una formula soddisfacente potrebbe essere raggiunta se la possibilità di un'ulteriore riduzione dei valori limite sarà esaminata nella relazione di cui all'articolo 2 della proposta della Commissione.

La Commissione accetta in linea di principio l'emendamento 23, a condizione che l'allegato I, punto 2.1 sia riformulato nei termini seguenti:

- Il titolo è così modificato: "Identificazione dell'imbarcazione"

- Il 'cappello' introduttivo è così modificato: "Ogni imbarcazione è contrassegnata da un numero di identificazione contenente le seguenti informazioni".

La Commissione accetta in linea di principio l'emendamento 35, che introduce un metodo alternativo di valutazione della conformità alle disposizioni relative al rumore. La Commissione, tuttavia, vorrebbe analizzare ulteriormente i valori limite proposti.

Per la stesa raggione, la Commissione accetta in linea di principio l'emendamento 36 chi definisce le formule prevviste nell'emendamento 35.

3.3. Emendamenti non accolti dalla Commissione (nn. 2, 4, 9, 10, prima parte, 11, 15, 16, 17, 20, 24, 30, 31, 33, 34, 38, 40, 42, 43, seconda parte, 45, seconda parte, 46 e 48)

L'emendamento 2 implica un obbligo di coerenza con altre disposizioni relative alle emissioni, che è incompatibile con il diritto di iniziativa della Commissione, ed è quindi inaccettabile.

Gli emendamenti 4 e 16 intendono sopprimere le disposizioni relative al comitato e sono quindi in contrasto con i principi che disciplinano l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. La Commissione mantiene la propria posizione riguardo all'istituzione di un comitato di regolamentazione ai sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio, che dovrà assistere la Commissione in merito alle misure relative alla modifica delle disposizioni tecniche. Questi emendamenti non sono quindi accettabili, anche tenendo conto dei commenti della Commissione sull'emendamento 21 circa la possibilità di prendere in esame livelli successivi di valori limite di emissione.

L'emendamento 9 intende escludere le imbarcazioni a vapore dalla direttiva 94/25/CE. Si tratta di una questione del tutto nuova, non suffragata da sufficienti elementi probanti. L'emendamento non può quindi essere accolto.

L'emendamento 10 (prima parte) introduce l'esenzione dai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico per i motori delle imbarcazioni costruite per uso proprio. Poiché la responsabilità della prova di conformità è del costruttore del motore e non del costruttore dell'imbarcazione, questa parte dell'emendamento non può essere accettata.

L'emendamento 11 introduce una definizione più generica dei motori classici ed è contrario all'intenzione della proposta della Commissione di esentare soltanto motori storici non prodotti in serie montati su imbarcazioni storiche. La Commissione è del parere che le caratteristiche delle riproduzioni di motori verrebbero meno se tali motori fossero montanti su imbarcazioni nuove e che un'esenzione più generale rischia di creare distorsioni del mercato. Questo emendamento non può quindi essere accolto.

L'emendamento 15 propone l'applicazione a livello nazionale di limiti più rigorosi in determinate acque. La proposta della Commissione non ha lo scopo di regolamentare l'uso delle imbarcazioni e dei motori in determinate acque a livello nazionale, cosa che secondo il principio della sussidiarietà è di competenza degli Stati membri. Questo emendamento non può quindi essere accolto.

L'emendamento 17 prevede un'autocertificazione o un intervento limitato di terzi per la valutazione della conformità dei motoveicoli nautici ai requisiti costruttivi della proposta della Commissione. La Commissione ha in un primo tempo respinto l'emendamento.

L'emendamento 20 prevede che la Commissione presenti una proposta di nuova direttiva due anni dopo l'entrata in vigore della direttiva proposta, sulle modalità e i tempi per l'attuazione di un sistema di controllo delle prove di conformità in uso. Questo emendamento non può essere accettato perché contrasta con il diritto di iniziativa della Commissione.

L'emendamento 24 è respinto dalla Commissione onde evitare una formulazione troppo restrittiva.

L'emendamento 30 prevede limiti più restrittivi di emissione di gas di scarico per le acque ecologicamente sensibili. Questo emendamento contrasta con l'intenzione della proposta della Commissione di stabilire posizioni armonizzate nell'UE ed evitare la frammentazione del mercato. È pertanto inaccettabile.

L'emendamento 31 fa riferimento ad una direttiva comunitaria diversa da quella specificata nella proposta della Commissione per i carburanti di riferimento utilizzati per i motori diesel. Poiché sia la benzina, sia il carburante diesel sono oggetto della stessa direttiva (98/69/CE), come previsto nella proposta della Commissione, l'emendamento non è pienamente giustificabile e non può quindi essere accolto.

Gli emendamenti 33 e 34 riguardano la distinzione (accettabile per la Commissione) in due categorie dei motori entrobordo con comando fuoribordo. Sono tuttavia respinti, perché questa distinzione non è necessaria in questa particolare disposizione della direttiva proposta (allegato A, punto 6, allegato I.C) in quanto i requisiti relativi alle emissioni di rumore si applicano a tutti i motori entrobordo con comando fuoribordo.

L'emendamento 38 intende limitare ai soli motori a benzina la protezione antincendio. L'emendamento non è accettabile perché i rischi di incendio esistono per tutti i motori, a benzina e diesel.

L'emendamento 40 introduce una nuova interpretazione della direttiva 94/25/CE, che non è pienamente giustificata. Non è quindi accettabile.

L'emendamento 42 introduce una disposizione aggiuntiva che non è corretta. Il costruttore di motori entrobordo con comando fuoribordo dotati di scarico integrato deve, come il costruttore di motori fuoribordo, apporre la marcatura CE e non emettere una dichiarazione di conformità. Questo emendamento, pertanto, non è accolto.

L'emendamento 43 (seconda parte) prevede la possibilità che gli Stati membri impongano limiti più restrittivi per determinate acque interne. L'emendamento è respinto perché contrario all'intenzione della proposta della Commissione di stabilire disposizioni armonizzate in tutta l'UE.

L'emendamento 45 (seconda parte) relativo a una dichiarazione d'incorporazione è superfluo e quindi inaccettabile. Tale disposizione esiste già nell'articolo 1, punto 2, relativo all'articolo 4, paragrafo 3a e nell'articolo 1, punto 13, allegato XV.3.

L'emendamento 46 modifica la definizione della categoria di progettazione delle imbarcazioni D. Non sembra che queste particolari modifiche tecniche possano migliorare l'applicazione della direttiva 94/25/CE. L'emendamento, di conseguenza, non è accolto.

L'emendamento 48 sopprime la tolleranza di 3dB per le unità con due o più motori. L'emendamento è respinto perché i limiti previsti sono considerati tecnologicamente raggiungibili per le imbarcazioni monomotore ed è impossibile limitare allo stesso livello di rumore quelle con due o più motori.

4. Proposta modificata

A norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta come indicato sopra.

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