This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 92001E000410
WRITTEN QUESTION E-0410/01 by Karla Peijs (PPE-DE) to the Commission. Ban on certification markings from private service undertakings.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-0410/01 di Karla Peijs (PPE-DE) alla Commissione. Divieto per le imprese private di servizi di rilasciare un marchio di certificazione.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-0410/01 di Karla Peijs (PPE-DE) alla Commissione. Divieto per le imprese private di servizi di rilasciare un marchio di certificazione.
GU C 364E del 20.12.2001, pp. 7–8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-0410/01 di Karla Peijs (PPE-DE) alla Commissione. Divieto per le imprese private di servizi di rilasciare un marchio di certificazione.
Gazzetta ufficiale n. 364 E del 20/12/2001 pag. 0007 - 0008
INTERROGAZIONE SCRITTA E-0410/01 di Karla Peijs (PPE-DE) alla Commissione (15 febbraio 2001) Oggetto: Divieto per le imprese private di servizi di rilasciare un marchio di certificazione Per quanto riguarda il divieto relativo al contrassegno di certificazione rilasciato da terzi, la Blue Guide spiega che, in generale, il contrassegno volontario non può riferirsi ad aspetti che rientrano già nel campo d'applicazione del marchio CE. La Commissione è consapevole del fatto che il divieto generalizzato per i contrassegni concessi da terzi nel campo di applicazione dei marchi CE rovescia il rapporto tra regola ed eccezione in materia di autorizzazione e divieto contenuto nei testi delle direttive e che ciò compromette, quindi, l'esistenza stessa degli organismi europei di certificazione volontaria? In che modo giustifica la Commissione un intervento così gravido di conseguenze nelle strutture di mercato esistenti, per il tramite di un documento giuridicamente non vincolante (Blue Guide) e senza la partecipazione del Parlamento europeo? Risposta del sig. Liikanen per conto della Commissione (3 settembre 2001) Il marchio CE è un marchio di conformità obbligatorio che deve essere apposto sui prodotti coperti dalle direttive sul nuovo approccio e sull'approccio globale prima che possano essere messi in vendita o in servizio. Tale marchio significa che i prodotti sono conformi alle disposizioni di tutte le pertinenti direttive. Inoltre, il marchio CE è l'unico marchio che può essere affisso su un prodotto per indicare l'ottemperanza a tutte le pertinenti direttive comunitarie. L'applicazione di ulteriori marchi è consentita nella misura in cui tali marchi non siano fonte di confusione per quanto riguarda il significato o la forma del marchio CE, e non riducano la leggibilità o visibilità di tale marchio. Tutto ciò è spiegato più nei particolari nella Guide to the implementation of directives based on the New Approach and Global Approach(1). La sezione 7.4 CE marking and other marks di tale guida recita che in vista degli obiettivi di armonizzazione tecnica, i marchi diversi da quello CE devono assolvere una funzione diversa da quella di tale marchio. In tal modo, essi devono conferire un valore aggiunto dal punto di vista della conformità ad obiettivi diversi da quelli a cui si riferisce il marchio CE. La guida è stata preparata dai servizi della Commissione allo scopo di facilitare la comprensione delle direttive del nuovo approccio. Tale guida, inoltre, non ha introdotto un divieto generale dei marchi attribuiti da terzi. Per quanto riguarda lo statuto della guida stessa, essa non può sostituirsi ad un testo giuridico o modificare le decisioni del legislatore, ma può illustrare il significato e le conseguenze pratiche delle direttive a cui si riferisce. (1) Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, riferimento C-22-99-014-EN-C.